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Sentenza — n. 35165/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls surveillance order for omitting ruling on video calls with detained relatives.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35165/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the surveillance judge's order for failing to rule on the specific request for video calls with detained relatives. The petitioner argued the lower court ignored a circular limiting calls to free relatives only, despite the original order not containing such a restriction. The court found this omission a procedural flaw requiring a new examination of the specific issue.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen.; Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 35-bis, comma 5, ord. pen.: A surveillance order is void if it omits a ruling on a specific request for execution, necessitating annulment and remittal for a new decision on the contested point.

Parole chiave

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omitted ruling video calls detained relatives surveillance order procedural flaw annulment with remittal execution of orders asilo familiare

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen.
Il difensore di Alessio Attanasio ha proposto ricorso per cassazione e ha denunciato violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt.
Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 35-bis, comma 5, ord. pen.
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 27/05/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di NUOROudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; lette le conclusioni del PG, Fabio Picuti, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza con rinvio;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 27/05/2025, il Magistrato di sorveglianza di Nuoro ha dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza, avanzata da Alessio Attanasio, di ottemperanza all’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Nuoro in data 27/02/2024, relative alle videochiamate di un’ora. Evidenziava che con la nota della Direzione della Casa Circondariale de L’Aquila in data 09/05/2025 era stato comunicato che il detenuto effettuava videochiamate, in forza della suddetta ordinanza, come disposto dal D.A.P. con i familiari aventi diritto; pertanto, l’amministrazione penitenziaria aveva ottemperato.

2. Il difensore di Alessio Attanasio ha proposto ricorso per cassazione e ha denunciato violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 35-bis, comma 5, ord. pen. per mera apparenza della motivazione del provvedimento impugnato. L’ordinanza omette di pronunciarsi sulla specifica richiesta di ottemperanza affinché fossero consentite le videochiamate con i familiari anche detenuti e non solo con quelli liberi; nella nota del D.A.P. del 31/01/2025 veniva attestato che Attanasio era stato autorizzato alle videochiamate solo con i familiari liberi, ma tale limitazione non era prevista nell’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Nuoro in data 27/02/2024 e su questa specifica richiesta era stata richiesta l’ottemperanza.

3. Il Procuratore Generale, Fabio Picuti, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il provvedimento impugnato non si è pronunciato sulla questione controversa, sollevata dall’odierno ricorrente, e relativa all’esecuzione del provvedimento autorizzata nella parte in cui si doveva ritenere esteso anche alle videochiamate con i familiari aventi diritto detenuti. Il provvedimento impugnato si limita a richiamare genericamente una nota che fa riferimento genericamente ai familiari aventi diritto e che segue all’attuazione del provvedimento autorizzato che aveva tenuto conto di una circolare che limitava tali colloqui ai familiari liberi, escludendo quelli detenuti. Sul punto, pertanto, deve ravvisarsi un’omessa pronuncia, vizio da emendare con nuovo giudizio sul punto.

3. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato con rinvio per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Nuoro. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Nuoro. Co