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Sentenza — n. 34946/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order partially for failure to examine continuity of crimes across all cited judgments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34946/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the execution order issued by the Ancona Tribunal regarding the continuity of crimes between six specific judgments. The Tribunal had declared the request inadmissible for three judgments and only partially examined the continuity between two others, ignoring the defendant's argument that all six should be considered together. The Court ruled that the initial inadmissibility declaration was erroneous, necessitating a full review of the continuity claim across all relevant sentences.

Regesto Legislator

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Art. 188 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 444 cod. proc. pen.: When a request for continuity of crimes is declared inadmissible for some but not all judgments, the execution order must be annulled in that part to allow a comprehensive examination of the criminal design across all cited decisions.

Parole chiave

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continuity of crimes execution order annulment partial inadmissibility criminal design unity judgment continuity permesso di promuovere un procedimento penale differimento dell'esecuzione della pena piano di esecuzione delle pene

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
e mancando i presupposti indicati dall’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. per il riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso in fase esecutiva, ovverossia un nuovo accordo fra le parti avente ad oggetto il riconoscimento del vincolo e l’entità della pena complessiva.
Art. 444 cod. proc. pen.
Il Tribunale riteneva inammissibile l’istanza con riguardo alle sentenze rubricate alle lett a), b) e c) dell’istanza, poiché tutte emesse ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. e mancando i presupposti indicati dall’art.
art. 444 cod. proc. pen
Il Tribunale riteneva inammissibile l’istanza con riguardo alle sentenze rubricate alle lett a), b) e c) dell’istanza, poiché tutte emesse ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
art. 188 disp. att. cod. proc. pen
e mancando i presupposti indicati dall’art. 188 disp. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
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Testo completo

seguente sul ricorso proposto da: Monday Ighodaro nato in NIGERIA il 01/03/1986 avverso l'ordinanza del 20/02/2025 del TRIBUNALE di Ancona Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo che chiede va il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Ancona, in funzione di giudicedell’esecuzione, con ordinanza emessa il 20 febbraio 2025,dichiarava in parte inammissibile e in parte infondato l’i ncidente di esecuzione proposto nell’interesse di Monday Ighodaro e volto ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra sei sentenze di condanna. Il Tribunale riteneva inammissibile l’istanza con riguardo alle sentenze rubricate alle lett a), b) e c) dell’istanza, poiché tutte emesse ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. e mancando i presupposti indicati dall’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. per il riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso in fase esecutiva, ovverossia un nuovo accordo fra le parti avente ad oggetto il riconoscimento del vincolo e l’entità della pena complessiva.

Il giudice dell’esecuzioneosservava che con la sentenza sub b) erastato riconosciuto il vincolo della continuazione fra lecondotte commesse il 12 luglio 2010 e il 26 giugno 2008 ; che il reato di cui alla sentenza sub d) era stato commesso il 23 luglio 2009, dunque all’interno di detto arco temporale; che ciò imponeva una valutazione più approfondita della sussistenza o meno del detto vincolo. Ciononostante, il Tribunale non riteneva sussistente detto vincolo poiché nelluglio 2009 Mondayaveva usato violenza contro gli operanti che lo avevano accompagnato in Questura per l’identificazione, dopo che era stato allontanato da un supermercato perché stava molestando gli avventori.

Tale condotta era frutto di un dolo d’impeto del tutto incompatibile con una lin e a criminosa deliberata ex ante - q ua nto meno - nel l e sue linee essenziali. Analogamente,il Tribunale non riteneva sussistente il medesimo disegno c ri mi noso fra i fatti di cui alle residue sentenze di condanna, stante lo iato temprale fra gli stessi e la natura del tutto contingente dello stimolo che aveva portato agli agiti criminosi.

2. Avverso detto provvedimentopropone ricorso il condannato a mezzo del difensore di fiducia, lamentando tre profili di illegittimità. 2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti di cui alle condanne sub a), b), c) e d). Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere inammissibile la domanda, poiché solo tre sentenze erano state emesse in esito ad un giudizio celebrato ex art. 444 cod. proc. pen, mentre la quarta era stata emessa in esito ad un giudizio dibattimentale. 2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti sub a), b) c) e d).

A fronte, infatti, del rilievodifensivo secondo cui tutte le condotte di resistenza erano state agite nel momento in cui le forze dell’ordine avevano operato al fine di identificare il condannato, il provvedimento impugnato nulla opponeva, limitandosi ad affermare che si trattava di un fatto estemporaneo, commesso con dolo d’impeto. 2.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione fra le sentenze sub e) ed f). Secondo il ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, sussisterebbero tutti gli indicatori della unitarietà del disegno criminoso quali la omogeneità delle contestazioni, la omogeneità delle causali e la contiguità spaziale e temporale.

3. Il sostituto procuratore generale Gaspare Sturzo depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini sotto specificati. 1.1 Il primo motivo è fondato. Il disposto di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. non opera nel caso in cui l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato riguardi in parte sentenze emesse a seguito d'applicazione della pena su richiesta delle parti e in parte sentenze emesse a seguito di giudizio ordinario (Sez. 1, n. 16456 del 12/03/2021, El, Rv. 281194 – 01). In motivazione è stato affermato il principio secondo cui, nel caso di richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra sentenze emesse con il rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen. ed altre pronunciate con rito diverso, non costituisce requisito necessario l'accordo di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., che, al contrario, è indispensabile ai fini del riconoscimento, anche parziale, della continuazione tra le sole sentenze emesse in sede di patteggiamento.

Dunque,il rilievo difensivo è corrett o , poiché la richiesta di r i co no scim e nto del vincolo della continuazione ricomprendeva sia fatti giudicati con rito ordinario, sia fatti giudicati con patteggiamento; il provvedimento impugnato affronta la questione solo con riferimento ai reati sub b) e d), e non già relativamente ai fatti giudicati con le sentenze sub a) e c). L’errore in cui è incorso il Tribunalenel dichiarare inammissibile l’istanza in parte qua - con riguardo, cioè, alla richiesta di riconoscimento del vincolo fra le sentenze sub a), b), c) e d) - si è riverberato sulla correttezza della decisione, poiché, pur passando a valutare il merito della domanda, ha di fatto reso un esame solo parziale della stessa.

Il provvedimento, infatti, al punto 2.2.1 ha vagliato, con esito negativo, la ritenuta sussistenza del vincolo unicamente fra le pronunce di condanna individuate alle lett.

b) e d) dell’istanza, senza compiere analoga indagine con le sentenze sub a) e c), come avrebbe dovuto fare, stante l’erroneità della declaratoria di inammissibilità dell’istanza per le ragioni sopra ricordate. Il provvedimento, infatti valuta solo i fatti di cui alla sentenza sub b), cioè i reati di cui agli artt. 337, 582, 585, 341 bis e 495 commessi il 12 luglio 2010 e tra il 26 giugno 2008 e il 12 luglio 2010 e il fatto di cui alla sentenza sub d) commesso il 23 luglio 2009, ma nulla dice dei fatti giudicati, appunto con le sentenze sub a) e c).

L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo motivo. Il terzo motivo di ricorso, che riguarda il diniego di riconoscimento del vincolo fra le sentenze indicate sub e) ed f),è infondato. Il Tribunale fa corretta applicazione degli insegnamenti di questa Corte in tema di indici da cui desumere la unitarietà del programma criminoso, individuati l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nella contiguità spazio-temporale, nelle singole causali, nelle modalità della condotta, nella sistematicità e nelle abitudini programmate di vita,nonché nel fatto che, al momento della commissione del primo reato, í successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Nel concreto, infatti, oltre ad evidenziare lo iato temporale fra i fatti, di oltre un anno e mezzo, il Tribunale rilevava come la seconda condotta fosse espressione di una reazione incontrollata, non meditata e dunque non certo ricollegabile ad un programma criminoso antecedente.Anzi, faceva rientrare tali episodi in una scelta di vita che comporta la reiterazione delle medesime condotte criminose. Il proposto motivo non si confronta, dunque, con le argomentazioni esposte dal giudice dell’esecuzione che sono complete,logiche e perfettamente aderenti agli insegnamenti di questa Corte in materia e dunque deve essere rigettato.

Per contro, come visto, la mancata disamina della sussistenza del vincolo della continuazione fra i fatti di cui alle condanne indicate sub a), b), c) e d) impone l’annullamento in parte qua del provvedimento con rinvio al Tribunale di Ancona per la disamina sul punto. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla continuazione tra i reati oggetto delle sentenze indicate con le lettere a), b), c) e d) dell'ordinan