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Sentenza — n. 34942/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against execution judgment regarding mafia association duration fixed by prior final ruling.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34942/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appellant's request to extend the duration of the mafia association conviction beyond the first-instance judgment date. The appellant argued for a re-evaluation of the conduct's end date, but the court held that this issue was definitively settled during the trial phase. Consequently, the execution judge correctly refused to alter the established facts, adhering to the principle that the execution court cannot modify matters already adjudicated.

Regesto Legislator

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Art. 644 c.p.p.; The execution judge lacks the power to re-evaluate facts definitively ascertained by the trial court, as such matters are bound by the res judicata of the prior judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
mafia association duration execution phase limitations res judicata principle trial court findings appellant's burden

Disposizioni normative citate

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Art. 644 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia
Sez. 1, n. 13398 del 19/02/2013
Sez. 1, n. 35460 del 11/05/2021, Petrone
256021 ) , né in tema di continuazione, ove vi sia già una pronuncia del giudice della cognizione, (Sez. 1, n. 35460 del 11/05/2021, Petrone, Rv.
Sez. 1, n. 25219 del 20/05/2021, Piacenti

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Testo completo

rtanto, nel caso di specie non ha senso interrogarsi sulla distribuzione dell’onere probatorio, poiché, appunto, la questione non ha costituito oggetto di contestazione. Il ricorrente è stato definitivamente condannato per il suo ruolo nell’associazione mafiosa fino alla data della sentenza di primo grado (28/5/2019) e, quindi, correttamente è stata applicata la normativa introdotta nel 2015. Né, a fronte di un accertamento definitivo circa il perdurare del vincoloassociativo, che ha fatto oggetto anche di precedente scrutinio di que s ta C o rte , che ha dichiarato inammissibile il ricorso del Raschellà in punto di trattamento sanzionatorio, è possibile recuperare in sede esecutiva la valutazione circa il perdurare della affiliazione, che è questione di merito che non è mai stata oggetto di controversia durante tutti i gradi del giudizio.

Del resto, per costante insegnamento di questa Corte, che qui si intende ribadire «il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per le finalità esecutive» (Sez. 1, sez.. 1, n. 30609 del- 15/04/2014, Raia, rv. 261087). Diversamente opinando si dovrebbe ritenere consentito al giudice dell ’ esecuzione, in presenza di un accertamentoincontestato operato dal giudice della cognizione, di rivalutare l’ampiezza della condotta partecipativa; tale attività non è consentita al giudice della esecuzione in tema di recidiva, ad esempio, (Sez. 1, n. 13398 del 19/02/2013 Rv. 256021 ) , né in tema di continuazione, ove vi sia già una pronuncia del giudice della cognizione, (Sez. 1, n. 35460 del 11/05/2021, Petrone, Rv. 282001 – 01) né in tema di tempus commissi delicti, posto che si è affermato che in sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato, anche quando il tempus commisi delicti non sia precisamente indicato nell'imputazione. (Fattispecie di rigetto della richiesta di indicazione della data finale di permanenza del reato associativo mafioso, contestato in forma aperta, in senso difforme da quanto accertato dal giudice della cognizione che non aveva indicato una data di cessazione della condotta anteriore alla sentenza di primo grado) (Sez. 1, n. 25219 del 20/05/2021, Piacenti, Rv. 281443 - 01).

Il caso in esame è sovrapponibile a quello testé richiamato : la durata della condotta partecipativa, contestata in forma aperta, come visto, è stata fissata fino alla data della sentenza di primo grado e, si ribadisce, tale questione non è mai stata oggetto di contestazione durante il giudizio di cognizione, divenendo dunque questione accertata in via definitiva.

2. Il provvedimento impugnato ha dunque correttamente dichiarato inammissibile la richiesta del ricorrente, ponendosi in perfetta osservanza dei principi di diritto testérichiamati con una motivazione congrua e non scalfita dalle argomentazioni critiche contenute nell’atto di gravame. Il ricorso deve dunque essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua