Cassation annuls execution order for omitting to consider defense's request to retrodate crime consummation date under Art. 657 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the execution order issued by the Bari judge, which had rejected the prisoner's request for immediate release based on an incorrect calculation of served sentence. The defense argued that the judge failed to address a specific request to retrodate the crime's consummation date to 2015, a prerequisite for applying Article 657 of the Code of Criminal Procedure. The court held that ignoring this decisive argument constituted a defect in reasoning, mandating a new judgment where the lower court must properly evaluate the retroactive date.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 657, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 666, cod. proc. pen.: The failure of the execution judge to consider a specific and decisive argument presented by the defense regarding the retroactive date of a crime constitutes a defect in reasoning requiring annulment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente sul ricorso proposto da: Valentino Vito nato a Bari il 16/10/1985 avverso l'ordinanza del 27/01/2025 del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Silvia Salvadori per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari, quale giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza del 27 gennaio 2025, ha rigettato l’istanza con la quale Vito Valentino ha chiesto di rideterminare la pena da espiare indicata dal pubblico ministero nell’ottavo cumulo e, sottratta quella in eccesso già espiata pari ad anni sette, mesi sette e giorni ventisei, di disporre l’immediata scarcerazione.
2. Il ricorrente, condannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e altro, con l’istanza ha chiesto di retrodatare la data di consumazione del reato associativo e, conseguentemente, di sottrarre la parte di pena già espiata per tale delitto in quanto questa risulterebbe espiata senza titolo rispetto a quella complessivamente indicata nell’ultimo cumulo emesso dal pubblico ministero.
3. Il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 27 gennaio 2025, ha rigettato la richiesta evidenziando che al caso di specie non è applicabile il criterio di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. in quanto la consumazione del reato associativo è individuata nella data di pronuncia della sentenza di primo grado, il 27 gennaio 2023, che è successiva alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena allo stato da eseguire.
4. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo. 4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 657 e 666 cod. proc. pen. Nell’unico motivo di ricorso la difesa rileva che il giudice dell’esecuzione avrebbe del tutto omesso di considerare la specifica e preliminare richiesta di retrodatare la data di consumazione del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. che era già contenuta nell’istanza ed è stata pure meglio illustrata in una specifica memoria depositata il 21 gennaio 2025. Nello specifico la difesa, dando conto degli elementi posti a fondamento della richiesta di retrodatazione all’anno 2015, rileva che la motivazione è sul punto inesistente e che ciò era determinate al fine di concludere in ordine alla violazione dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. nel quale era incorso il pubblico ministero nel provvedimento di cumulo quanto al computo del periodo di pena residuo da espiare.
5. In data 6 agosto 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. Silvia Salvadori chiede il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’omessa considerazione e alla carenza di motivazione con riferimento alla richiesta, preliminare e che si pone quale presupposto per la decisione dell’istanza, di retrodatare la data di commissione del reato associativo all’anno 2015 piuttosto che fare riferimento alla data in cui è stata pronunciata la sentenza. La doglianza è fondata. 2.1. L’omessa considerazione degli elementi indicati e degli argomenti contenuti in un atto di impugnazione, ovvero in una memoria difensiva, determina un vizio di motivazione deducibile in cassazione (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rinaldi, Rv. 277667 con riferimento alla fase di merito).
Al fine della verifica dell’effettiva esistenza in concreto di tale vizio si deve fare riferimento al criterio decisorio tipico della fase e alla decisività del tema introdotto dalla difesa, che deve appunto essere tale da risultare idoneo a destrutturare la conclusione cui il giudice è pervenuto proprio sulla base dello standard probatorio applicato (cfr. Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220). L’onere che il giudice ha di confrontarsi con gli argomenti della difesa, infatti, non può non risentire della specificità del criterio decisorio e degli standard probatori cui deve attenersi il giudice.
Ciò anche perché il giudice non è comunque tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che nella motivazione indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto così presente ogni fatto decisivo, tanto che l’ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali non costituisce vizio di motivazione valutabile in sede di legittimità (così Sez. 1, n. 6128 del 07/11/2013, dep. 2014, Mancuso, Rv. 259170, con specifico riferimento al riesame e Sez. 5, n. 7588 del 06/05/1999, Rv 213630). 2.2.
Nel caso di specie la richiesta di retrodatare la data di consumazione del reato associativo è il necessario presupposto logico e giuridico per decidere in merito alla richiesta di verificare se sia applicabile o meno il criterio di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. e, quindi, valutare la fungibilità o meno della pena già espiata ai fini della determinazione della pena residua da espiare. Dagli atti risulta che la questione era stata espressamente posta dalla difesa sia nell’istanza che, soprattutto, con una memoria depositata prima della celebrazione dell’udienza.
In ordine a tale richiesta, articolata facendo riferimento a fatti concreti, ora pure indicati nel ricorso al fine di evidenziare la specificità dell’attuale censura, il giudice ha omesso di pronunciarsi e la motivazione del provvedimento impugnato, che non si confronta in alcun modo con gli argomenti della difesa e fa riferimento alla sola data di pronuncia della sentenza, è sul punto inesistente. Il vizio di motivazione rilevato impone l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata affinché il Giudice per le indagini preliminari di Bari, libero nell’esito, proceda a un nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio p