Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 34775/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conditional sentence revocation due to lack of procedural defect.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34775/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly revoked the suspended sentence based on a new conviction found in the execution file. The appellant argued the revocation relied on a missing document, but the court verified the original judgment was present in the file and already recorded in the criminal record. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 163, 168 cod. pen.; Art. 606, 173 disp. att. cod. proc. pen.: A cassation appeal regarding the revocation of a suspended sentence is inadmissible if the factual basis for revocation is correctly documented in the execution file and the criminal record, rendering generic complaints about missing documents unfounded.

Parole chiave

Generato dall'IA
revocation of suspended sentence procedural defect in execution cassation inadmissibility cumulative conviction limits criminal record verification revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 163 cod. pen.
Art. 168, primo comma n.2 cod. pen.
La revoca veniva disposta ai sensi dell'art. 168, primo comma n.2, cod.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Fernando Maria Pellino, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.
art. 163 cod. pen
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Fernando Maria Pellino, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA ROCCA GIOVANNI nato a Caserta il 27/07/1992; avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 21/05/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. vi

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva la richiesta del Pubblico Ministero e, per l'effetto, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Giovanni La Rocca con la sentenza pronunciata dal medesimo Giudice in data 24 giugno 2013 per un reato commesso il 20 marzo 2013 (divenuta irrevocabile il giorno 7 giugno 2021). La revoca veniva disposta ai sensi dell'art. 168, primo comma n.2, cod. pen., in quanto il predetto aveva riportato un'altra condanna alla pena di mesi sei e giorni quindici di reclusione (per un altro delitto commesso il 6 dicembre 2013) con sentenza del Tribunale di Napoli Nord divenuta irrevocabile il 17 gennaio 2017 che, cumulata a quella sospesa, superava i limiti fissati dall'art. 163 cod. pen.

2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. Fernando Maria Pellino, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 163 e 168 cod. pen. nonché la illogicità e contraddittorietà della motivazione anche sotto il profilo della abnormità. Al riguardo deduce che nella ordinanza impugnata viene fatto riferimento, come causa della revoca del beneficio, ad una sentenza differente da quella presente nel fascicolo del giudizio di esecuzione, con la conseguente irrituale formazione dello stesso e la impossibilità per il condannato di difendersi in modo compiuto.

3. Il Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo ha depositato conclusioni scritte con le quali ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

2. Invero, come risulta dagli atti (che questa Corte è autorizzata a compulsare in ragione del vizio lamentato) nel fascicolo del giudizio di esecuzione è presente/ sotto il n. 41 la sentenza rispetto alla quale era stata avanzata dall'organo dell'esecuzione la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena; inoltre, nello stesso fascicolo vi è il certificato penale dell'odierno ricorrente che, sotto il n.3, riporta la condanna (sentenza del Tribunale di Napoli Nord divenuta irrevocabile il giorno 17 gennaio 2017) che il giudice dell'esecuzione ha posto a fondamento della revoca della sospensione condizionale della pena, sussistendo I' ipotesi prevista e disciplinata dall'art. 168, primo comma n.2, cod. pen.

Al riguardo, si osserva che poiché la sentenza che ha determinato la revoca era riportata nel casellario giudiziale, non era necessario che in atti vi fosse anche una copia della medesima decisione, con la conseguente manifesta infondatezza delle (peraltro, assolutamente generiche) doglianze contenute nel ricorso circa la pretesa impossibilità per il condannato di difendersi.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma, ritenuta equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d