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Sentenza — n. 34769/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's prior withdrawal of the appeal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34769/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had previously withdrawn the request for review on September 16, 2025. Although the appellant initially challenged the lower court's confirmation of pre-trial detention regarding a homicide charge, the withdrawal rendered the subsequent cassation petition void. Consequently, the Court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant has previously withdrawn the request for review, resulting in the condemnation of the appellant to pay procedural costs and a fine.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility of cassation pre-trial detention review procedural costs Cassa delle ammende riesame dell'entità pena tentato omicidio aggravato riesame della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
A seguito della rinuncia alla impugnazione da parte del ricorrente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende (l'art. 616 cod.
Art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 26 se
art. 299 cod. proc. pen
Il Tribunale dichiarava infondate tutte le censure sollevate dall'indagato con la sua richiesta di riesame ex art. 299 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende (l'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373
pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANTACHIARA MASSIMILIANO nato ad Anzio il 30/05/1977; avverso la ordinanza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, del 19/05/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, confermava il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri in data 3 aprile 2025, con il quale era stata disposta nei confronti di Massimiliano Santachiara la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato dell'omicidio volontario di Cosimo Ciminiello avvenuto il giorno 23 marzo 2025 in Nettuno. Il Tribunale dichiarava infondate tutte le censure sollevate dall'indagato con la sua richiesta di riesame ex art. 299 cod. proc. pen., riguardanti la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, nonché una serie di vizi procedurali relativi, soprattutto, alle modalità di acquisizione delle dichiarazioni delle persone informate dei fatti tra cui, in particolare, la compagna dello stesso indagato.

2. Avverso tale ordinanza Massimiliano Santachiara proponeva ricorso per cassazione, mediante due distinti atti con i quali contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, insistendo per il suo annullamento.

3. Con atto del 16 settembre 2025 il ricorrente ha rinunciato al ricorso.

4. Alla odierna udienza in camera di consiglio il Pubblico ministero ha concluso per la inammissibilità del ricorso a seguito della sopra indicata rinuncia, mentre nessuno è comparso per il ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. A seguito della rinuncia alla impugnazione da parte del ricorrente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende (l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373). La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 26 se