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Sentenza — n. 34767/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution judge's order denying continuance due to failure to apply prior continuity finding.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34767/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the execution judge's order denying the request for continuity of punishment. The applicant argued that the execution judge failed to consider the established continuity between prior crimes and the current offense, despite their temporal proximity and shared criminal context. The court ruled that the execution judge cannot ignore a continuity finding made during the trial phase and must re-evaluate the request in light of that prior judicial determination.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.: The execution judge cannot disregard a continuity finding established in the trial phase and must re-evaluate the request for continuity of punishment in light of that prior judicial determination.

Parole chiave

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continuity of punishment execution judge trial phase findings binding judicial determination motive violation criminal proceedings annulment of order partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
183), affinché - in piena autonomia decisionale - proceda ad un nuovo esame della istanza ex art. 671 cod. proc. pen. nel rispetto dei principi sopra enunciati.
Art. 81 cod. pen.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la citata ordinanza Antonino Ficara ha proposto ricorso per cassazione mediante due distinti atti, i cui motivi sono di seguito indicati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato.
art. 671 cod. proc. pen
183), affinché - in piena autonomia decisionale - proceda ad un nuovo esame della istanza ex art. 671 cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la citata ordinanza Antonino Ficara ha proposto ricorso per cassazione mediante due distinti atti, i cui motivi sono di seguito indicati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato.
artt. 81 cod. pen
pen., la violazione degli artt. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017, Miele
Sez. 5, n. 12788 del 24/1/2023, Bifone
Inoltre, il giudice dell'esecuzione non può escludere l'unicità del disegno criminoso già ritenuta dal giudice della cognizione, né può fondare il proprio giudizio su circostanze di fatto contrarie agli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili (Sez. 5, n. 12788 del 24/1/2023, Bifone, Rv.
Sez. 1, n. 15625 del 10/1/2023, Kriz
Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, Zuppone
C. Cost. 9 luglio 2013, n. 183
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FICARA ANTONINO nato a Reggio Calabria il 10/07/1963; avverso la ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 26/02/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria di replica dell'avv. BASILIO PITASI, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; letti i motivi aggiunti dell'avv. LUIGI ESPOSITO, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen., avanzata da Antonino Ficara, con riferimento ai reati per i quali il predetto era stato riconosciuto colpevole con le seguenti decisioni:

1) sentenza della Corte di assise di appello di Reggio Calabria del 9 maggio 2001 (irrevocabile il 3 febbraio 2023);

2) sentenza della Corte di assise di appello di Reggio Calabria del 25 giugno 2003 (irrevocabile il 7 giugno 2004).

2. Avverso la citata ordinanza Antonino Ficara ha proposto ricorso per cassazione mediante due distinti atti, i cui motivi sono di seguito indicati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato.

3. L' atto di ricorso a firma dell'avv. Basilio Pitasi è affidato a due motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 del codice di rito ed il vizio di motivazione; in particolare, lamenta la mancata corretta valutazione degli elementi fattuali dedotti a sostegno della istanza (quali la breve distanza temporale intercorsa tra il tentato omicidio Libri e l'omicidio Zindato, l'identità dei relativi esecutori materiali, l'utilizzo della medesima arma ed il comune contesto di guerra di mafia nel quale si inserivano i due episodi delittuosi) che, qualora correttamente considerati, dimostravano la fondatezza della richiesta. 3.2. Con il secondo motivo il condannato deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 del codice di rito ed il vizio di motivazione con particolare riferimento al mancato confronto con l'avvenuto riconoscimento (ormai coperto dal giudicato) della continuazione tra il reato di omicidio in danno di Giovanni Tommasello (commesso il 15 settembre 1985) ed il tentato omicidio di Antonio Libri (avvenuto il 29 aprile 1987). Invero, essendo l'omicidio di Francesco Zindato avvenuto il giorno 7 novembre 1986 (quindi nel periodo intercorrente tra i due delitti sopra indicati, già uniti dal vincolo della continuazione), il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto spiegare perché detta continuazione non poteva riguardare anche l'uccisione dello Zindato verificatasi medio tempore; l'omessa motivazione rispetto a tale profilo, secondo Antonino Ficara, determirebbe la illegittimità del provvedimento impugnato.

4. L'atto di ricorso a firma dell'avv. Luigi Esposito è affidato ad un unico ed articolato motivo con il quale ci si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., della violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 del codice di rito e del vizio di motivazione illogica e contraddittoria (anche per travisamento della prova); al riguardo, il ricorrente osserva che il giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto della unicità del disegno criminoso già riconosciuta, con la sentenza c.d. 'Valanidi', tra l'omicidio Tommasello ed il tentato omicidio Libri e del fatto che l'omicidio di Francesco Zindato era stato consumato nell'arco temporale intercorso tra i due delitti sopra indicati e si inseriva nell'ambito della medesima lotta tra opposti clan mafiosi, a conferma della unicità del disegno criminoso sussistente alla base di tutti i reati per i quali era stata avanzata la richiesta di cui si tratta.

5. Il Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

6. L'avv. Basilio Pitasi ha depositato tempestiva memoria con la quale ha replicato alle conclusioni della Pubblica accusa, insistendo per l'accoglimento della impugnazione.

7. L'avv. Luigi Esposito ha depositato, tempestivamente, motivi aggiunti con i quali ha ulteriormente argomentato in ordine alla fondatezza della impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo (comune ad entrambi gli atti di ricorso) riguardante l'omesso esame dell'avvenuto riconoscimento della continuazione in sede di cognizione (sentenza del procedimento c.d. Valandi) tra l'omicidio Tommasello ed il tentato omicidio Libri risulta fondato ed assorbente.

2. Come noto il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017, Miele, Rv. 271903; conformi: n. 20471 del 2001 Rv. 219529, n. 19358 del 2012 Rv. 252781).

Inoltre, il giudice dell'esecuzione non può escludere l'unicità del disegno criminoso già ritenuta dal giudice della cognizione, né può fondare il proprio giudizio su circostanze di fatto contrarie agli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili (Sez. 5, n. 12788 del 24/1/2023, Bifone, Rv. 284264).

3. Ciò posto, nel caso di specie, la Corte territoriale non ha fatto buon governo dei principi appena enunciati, poiché - pur dando atto dell'avvenuto riconoscimento della continuazione in sede di cognizione tra i due delitti sopra indicati, inframezzati dall'omicidio oggetto del presente procedimento - ha ritenuto tale circostanza irrilevante sostenendo, in modo apodittico, che la conclusione cui era giunto il giudice della cognizione era vincolata dalla non meglio chiarita 'scelta imputativa del PM' (pag. 4 della ordinanza impugnata), senza tenere conto che l'istituto della continuazione ha i medesimi presupposti sia in sede di cognizione che di esecuzione, di talché non ha fornito una adeguata e logica motivazione sul punto.

In sostanza, il giudice dell'esecuzione ha omesso di applicare il principio giurisprudenziale della continuazione per "gruppi" di reati, ove cronologicamente prossimi oppure nella ipotesi in cui un reato si collochi nell'arco temporale tra reati già uniti tra loro dal vincolo della continuazione (Sez. 1, n. 15625 del 10/1/2023, Kriz, Rv. 284532; Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387).

4. Pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione ed in diversa composizione (C. Cost. 9 luglio 2013, n. 183), affinché - in piena autonomia decisionale - proceda ad un nuovo esame della istanza ex art. 671 cod. proc. pen. nel rispetto dei principi sopra enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di