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Sentenza — n. 34654/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal claiming trial court lacked jurisdiction over conditional suspension revocation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34654/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the trial court correctly had jurisdiction to revoke the conditional suspension of sentence. The appellant argued the Court of Appeal should have handled the revocation because the first-instance sentence was reformulated on this point. The court rejected this, establishing that when an appellate court grants a suspension, the trial court retains execution jurisdiction as the appeal was merely a prognostic judgment.

Regesto Legislator

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Art. 665, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 665, comma 3, cod. proc. pen.: When an appellate court grants a conditional suspension of sentence, the trial court retains jurisdiction over its execution, as the appellate decision constitutes a mere prognostic judgment rather than a substantive variation of the first-instance ruling.

Parole chiave

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conditional suspension revocation trial court jurisdiction appellate prognostic judgment execution of sentence inadmissible appeal revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 665, comma 2, cod. proc. pen.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione all’art. 665, comma 2, cod. proc. pen. eccependo la nullità dell’ordinanza impugnata in quanto il Tribunale di Firenze sarebbe stato funzionalmente incompetente ad adottarlo.
Art. 665, comma 3, cod. proc. pen.
Il riferimento della difesa al criterio di cui all’art. 665, comma 3, cod. proc. pen. è inconferente.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 163 cod. pen
pen., al giudice di primo grado, poiché la valutazione operata dal giudice di appello ai sensi dell'art. 163 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 34030 del 01/10/2020
si sostanzia in un mero giudizio prognostico favorevole sulla condotta del reo successiva al giudizio e non in una variazione sostanziale della decisione di primo grado» (Sez. 1, n. 34030 del 01/10/2020, Corte, Rv.
Sez. 1, n. 36260 del 08/07/2004
279998 – 01;Sez. 1, n. 36260 del 08/07/2004, Confl.comp.in, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: Montalto Mirco nato a Firenze il 13/10/1981 avverso l’ordinanza del Tribunale di Firenze del 15/05/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Marco Maria Monaco; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Luca Tampieri per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Firenze, quale giudice dell’esecuzione, con provvedimento in data 15 maggio 2025, ha accolto la richiesta dell’Ufficio della Procura e ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Mirco Montalto con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze del 20 dicembre 2022 in parziale riforma della diversa pronuncia sul punto.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione all’art. 665, commi 2 e 3, e 666 cod. proc. pen. evidenziando che il provvedimento sarebbe stato adottato da giudice funzionalmente incompetente in quanto, diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, la competenza a decidere in merito alla richiesta era della Corte di Appello e non del Tribunale, ciò considerato che la sentenza di primo grado era stata riformata proprio sul punto e che averso la decisione di secondo grado era stato anche proposto ricorso per cassazione.

3. In data 10 settembre sono pervenute in cancelleria le osservazioni con le quali il Sost. Proc. Gen. Luca Tampieri chiede che il ricorso sia rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione all’art. 665, comma 2, cod. proc. pen. eccependo la nullità dell’ordinanza impugnata in quanto il Tribunale di Firenze sarebbe stato funzionalmente incompetente ad adottarlo. Nello specifico la difesa rileva che la sentenza di primo grado è stata riformata dalla Corte di appello sul punto e che la pronuncia da questa emessa è stata successivamente impugnata avanti la Corte di cassazione e che anche questo radicherebbe la competenza quale giudice dell’esecuzione nella Corte di secondo grado.

La doglianza è manifestamente infondata. 2.1. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, «nel caso in cui la rideterminazione della pena in appello abbia condotto alla concessione della sospensione condizionale, la competenza in executivis appartiene, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., al giudice di primo grado, poiché la valutazione operata dal giudice di appello ai sensi dell'art. 163 cod. pen. si sostanzia in un mero giudizio prognostico favorevole sulla condotta del reo successiva al giudizio e non in una variazione sostanziale della decisione di primo grado» (Sez. 1, n. 34030 del 01/10/2020, Corte, Rv. 279998 – 01;Sez. 1, n. 36260 del 08/07/2004, Confl.comp.in, Rv. 229855 - 01). 2.2.

Il riferimento della difesa al criterio di cui all’art. 665, comma 3, cod. proc. pen. è inconferente. La disposizione contenuta in tale comma, infatti, si riferisce esclusivamente all’ipotesi in cui il provvedimento impugnato sia quello di primo grado per cui una diversa indicazione, tranne lo specifico caso dell’annullamento con rinvio, sarebbe impossibile non potendo evidentemente essere individuato il giudice dell’esecuzione nella Corte di cassazione, e non comprende, invece, quello in cui questa Corte si è pronunciata avverso una sentenza di appello, caso appunto espressamente regolato dal precedente comma 2 del medesimo articolo.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore