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Sentenza — n. 34638/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34638/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34638/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino, con provvedimento del 13 novembre 2024, dichiarava l’inammissibilità del reclamo avente ad oggetto il divieto di detenere, nella camera di pernottamento, un lettore CD e supporti musicali, presentato da Francesco Guttadauro, sul presupposto che non risultassero indicati «specifici motivi avverso il provvedimento oggetto dell’impugnazione».

Regesto Legislator

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art. 591 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34638/2025 — snpen · Corte di Cassazione: In tema di procedimento di sorveglianza, il reclamo al Tribunale avverso le decisioni del Magistrato di sorveglianza è riconducile al "genus" dell'impugnazione, sicché la dichiarazione di inammissibilità non può essere emessa sulla base del procedimento semplificato di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ma, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 cod. proc. pen., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale, e non del Presidente del Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, Esposito, Rv. 281896 - 01).

Parole chiave

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diritti del detenuto misura di contenzione censura costituzionale diritto di accedere all'opera registrazione clandestina di conversazioni condizioni della detenzione preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 591 cod. proc. pen
pen., ma, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 cod. proc. pen., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale, e non del Presidente del Tribunale di sorveglianza (Sez.
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Testo completo

o la seguente Sul ricorso proposto da: Guttadauro Francesco nato a PALERMO il 16/05/1984 avverso il decreto del 13/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino, con provvedimento del 13 novembre 2024, dichiarava l’inammissibilità del reclamo avente ad oggetto il divieto di detenere, nella camera di pernottamento, un lettore CD e supporti musicali, presentato da Francesco Guttadauro, sul presupposto che non risultassero indicati «specifici motivi avverso il provvedimento oggetto dell’impugnazione».

2. Avverso il provvedimento ricorre Guttadauro, per mezzo del difensore avv. Maria Teresa A. Pintus, che denuncia, come unico motivo di ricorso, violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett.

b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 666 co. 2, 667 cod. proc. pen. e 35 bis ord. pen. Il provvedimento impugnato è stato emesso de plano in assenza di contraddittorio dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza, in difetto dei presupposti normativi che lo consentissero; il decreto, inoltre, non è chiaro, non specificando l’oggetto della domanda.

3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Assunta Cocomello, ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondato.

2. In tema di procedimento di sorveglianza, il reclamo al Tribunale avverso le decisioni del Magistrato di sorveglianza è riconducile al "genus" dell'impugnazione, sicché la dichiarazione di inammissibilità non può essere emessa sulla base del procedimento semplificato di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ma, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 cod. proc. pen., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale, e non del Presidente del Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, Esposito, Rv. 281896 - 01).

È stato a tale proposito affermato che, in tema di procedimento di sorveglianza, è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, il provvedimento di inammissibilità del reclamo, proposto avverso il rigetto del beneficio della liberazione anticipata, emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, dovendo la decisione essere adottata dal Tribunale di sorveglianza. (Sez. 1, n. 13968 del 18/03/2021, Peter, Rv. 281354 - 01). A fronte di un reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, il Presidente del Tribunale non ha alcuna attribuzione per l'apprezzamento di eventuali cause di inammissibilità, dovendo ogni valutazione essere rimessa al Tribunale, che è l'unico organo deputato alle decisioni sulle impugnazioni degli atti del Magistrato di sorveglianza.

3. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio, ricorrendo uno dei casi di cui all’art. 620 lett.

d) cod. proc. pen., trattandosi di provvedimento non consentito dalla legge, e gli atti trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Torino per l’ulteriore corso. P.Q.M Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Tor