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Sentenza — n. 34340/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal sentence without remand due to crime extinction via victim's remission and acceptance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34340/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal judgment without remanding the case for a new trial. The defendant argued that Instagram messaging did not constitute a telephone communication and challenged the substitution of a fine for detention. The court ruled that the crime was extinguished because the victim remitted the complaint and the defendant accepted it, rendering the appeal moot.

Regesto Legislator

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Art. 152 cod. pen.; Art. 129, comma 2 cod. pen.: When a crime is extinguished by the victim's remission and the defendant's acceptance, the appeal must be annulled without remand.

Parole chiave

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extinction of crime remission of complaint acceptance of complaint annulment without remand substitution of fine Instagram communication procedural mootness ingiuria

Disposizioni normative citate

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Art. 152 cod. pen.
pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto, ai sensi dell'art. 152 cod. pen.
Art. 129, comma 2 cod. pen.
Art. 340, quarto comma cod. pen.
Art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.
art. 660 cod. pen
pen., la violazione o l’erronea applicazione dell’art. 660 cod. pen., affermando che nella fattispecie non potesse ritenersi integrata la fattispecie di cui all’art.
artt. 133 bis cod. pen
la violazione o l’erronea applicazione degli artt. 133 bis cod. pen., in relazione all’art.
art. 152 cod. pen
pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto, ai sensi dell'art. 152 cod. pen.
ART. 52 D.LGS. 196/03
Così è deciso, 19/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente TERESA GRIECO GIUSEPPE DE MARZO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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Testo completo

la seguente Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXe nato a XXXXXXXXX il 0XXXXXXXXX inoltre: XXXXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXX il XXXXXXXXXX avverso la sentenza del 23/05/2024 della Corte d'appello di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pisa emessa nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha sostituito la pena detentiva di mesi tre di arresto con la pena pecuniaria di euro 4.500,00, calcolata ai sensi dell’art. 56 quater della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) confermando nel resto la pronuncia.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXi, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Alberto Marchesi, il quale – dopo aver preliminarmente evidenziato che alla data di presentazione del ricorso erano in corso trattative finalizzate alla remissione della querela da parte della persona offesa e all’eventuale accettazione della stessa da parte dell’imputato - ha dedotto due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo ha eccepito ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., la violazione o l’erronea applicazione dell’art. 660 cod. pen., affermando che nella fattispecie non potesse ritenersi integrata la fattispecie di cui all’art. 660 cod. pen., in quanto la messaggistica a mezzo Instagram configura un mezzo comunicativo che non può essere assimilato al “mezzo del telefono” previsto dalla suddetta disposizione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen. la violazione o l’erronea applicazione degli artt. 133 bis cod. pen., in relazione all’art. 56-quater l. n. 689 del 1981, per l’immotivata afflittività della pena pecuniaria sostitutiva così come determinata dalla Corte territoriale e per la mancanza assoluta di motivazione sul punto.

3. In data 25 giugno 2025, la difesa ha depositato una memoria con allegata remissione di querela e accettazione della stessa da parte dei difensori, nella quale, fatta salva l’eventuale sussistenza di una evidente causa di proscioglimento più favorevole collegata allo scrutinio dei motivi, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta estinzione del reato.

4. In data 30 agosto 2025, con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza per nuovo giudizio.

5. In data 5 settembre 2025, il difensore ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato estinto a seguito di intervenuta remissione di querela.

6. In data 9 settembre 2025, sono state acquisite le procure speciali rilasciate ai difensori in relazione alla rimessione e all’accettazione di querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il proposto ricorso è fondato. Come risulta dagli atti prodotti dalla difesa dell’imputato, nel corso del giudizio di legittimità sono intervenute la remissione di querela e l’accettazione della stessa da parte dei difensori muniti di procura speciale, sicché, non sussistendo i presupposti per una declaratoria di proscioglimento ai sensi dell’art. 129, secondo comma, cod. pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto, ai sensi dell'art. 152 cod. pen.

2. In difetto di diversa pattuizione, le spese, ai sensi dell’art., 340, quarto comma cod. pen., vanno poste a carico del querelato. In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela. pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così è deciso, 19/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente TERESA GRIECO GIUSEPPE DE MARZO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.