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Sentenza — n. 34331/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34331/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34331/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 29 maggio 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, quale giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Vincenzo Russo, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., in relazione alle due sentenze irrevocabili presupposte – relative a reati commessi dal condannato nelle date del 13 luglio 2013 e del 16 agosto 2013 – non ritenendo decisiva la contiguità temporale delle illecite contestate e ritenendo, per converso, ostativa all’accoglimento dell’istanza l’eterogeneità delle modalità esecutive che connotavano tali ipotesi criminose.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 455 cod. pen; Sentenza — n. 34331/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il Giudice dell’esecuzione avellinese, invero, non teneva conto del fatto che le condotte illecite presupposte riguardavano fatti di reato, in un arco temporale ristretto, nelle date del 13 luglio 2013 e del 16 agosto 2013 e si riferivano a comportamenti criminosi che, oltretutto, risultavano connotati da omogeneità tipologica. L’ipotesi criminosa del 13 luglio 2013, infatti, riguardava il reato di cui agli artt. 110 e 455 cod. pen., commesso a Castel Vetere sul Calore; mentre, quella del 16 agosto 2013 concerneva il reato di cui all’art. 455 cod. pen., commesso a Castel San Lorenzo.

Parole chiave

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concorso materiale di reati infrazioni uniche e continuate reati connessi doppia punibilità reiterazione di reati penali riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
art. 455 cod. pen
pen., commesso a Castel Vetere sul Calore; mentre, quella del 16 agosto 2013 concerneva il reato di cui all’art. 455 cod. pen., commesso a Castel San Lorenzo.
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Testo completo

la seguente Sul ricorso proposto da Russo Vincenzo, nato a Napoli l’01/09/1952 avverso l’ordinanza emessa il 29/05/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29 maggio 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, quale giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Vincenzo Russo, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., in relazione alle due sentenze irrevocabili presupposte – relative a reati commessi dal condannato nelle date del 13 luglio 2013 e del 16 agosto 2013 – non ritenendo decisiva la contiguità temporale delle illecite contestate e ritenendo, per converso, ostativa all’accoglimento dell’istanza l’eterogeneità delle modalità esecutive che connotavano tali ipotesi criminose.

2. Avverso questa ordinanza Vincenzo Russo, a mezzo dell’avv. Carlo Bianco, ricorreva per cassazione, articolando un’unica censura difensiva, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in relazione all’omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione dei fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte. Secondo la difensa del ricorrente, tale correlazione era stata svalutata dal Giudice dell’esecuzione sulla base di un percorso argomentativo incongruo, che aveva disatteso l’incontrovertibile collegamento esecutivo esistente tra due i reati di cui si assumeva la preordinazione, resa evidente dall’omogeneità dei titoli di reato per i quali il ricorrente era stato condannato e dalla contiguità, spaziale e temporale, delle vicende criminose presupposte, che erano state valutate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino senza considerare che le stesse risultavano commesse nello spazio di un poco più di un mese.

Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Vincenzo Russo è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da Vincenzo Russo, ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01;

Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita fondata sulle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al “favor rei”» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 - 01).

La verifica di tale preordinazione, al contempo, non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso unitario (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596 - 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01).

3. Tenuto conto di questi univoci parametri ermeneutici, l’ordinanza impugnata non soddisfa i requisiti minimi e indispensabili per ritenere compiuta la verifica sulla sussistenza dell’unicità del disegno criminoso dedotta da Vincenzo Russo nella sua richiesta, exartt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen. Si consideri, in proposito, che per giustificare il suo rigetto, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino si limitava ad affermare, in termini oggettivamente sintetici che le condotte dell’istante non potevano ritenersi espressione di un disegno criminoso preordinato e non erano unificate dalla “identità ontologica dei reati commessi”, pur in presenza della situazione di omogeneità tipologica e della contiguità, spaziale e temporale, che connotava le condotte illecite presupposte.

Il Giudice dell’esecuzione avellinese, invero, non teneva conto del fatto che le condotte illecite presupposte riguardavano fatti di reato, in un arco temporale ristretto, nelle date del 13 luglio 2013 e del 16 agosto 2013 e si riferivano a comportamenti criminosi che, oltretutto, risultavano connotati da omogeneità tipologica. L’ipotesi criminosa del 13 luglio 2013, infatti, riguardava il reato di cui agli artt. 110 e 455 cod. pen., commesso a Castel Vetere sul Calore; mentre, quella del 16 agosto 2013 concerneva il reato di cui all’art. 455 cod. pen., commesso a Castel San Lorenzo.

Ricostruito in questi termini il percorso argomentativo seguito dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, nell’escludere il vincolo della continuazione invocato nell’interesse di Vincenzo Russo, non può non rilevarsi che, nel caso in esame, in assenza di indicazioni provvedimentali specifiche sui fatti di reato presupposti e sulle sentenze di condanna relative a tali titoli esecutivi, effettuate anche solo per relationem, ci si trovi di fronte a una motivazione apparente, che ricorre quando la sequenza argomentativa è «tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682 - 01).

4. Per queste ragioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con il conseguente rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino per nuovo esame, che dovrà essere eseguito in conformità dei principi che si sono enunciati. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con