Italian Supreme Court dismisses prisoner's appeal for reward permit due to incomplete rehabilitation despite justice cooperation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed Salvatore Tamburrino's cassation appeal against the Rome Supervisory Tribunal's refusal to grant a reward permit. Tamburrino argued that his status as a justice collaborator and participation in treatment programs should have ensured the permit's approval under the principle of graduality. The court rejected this, ruling that the Tribunal correctly prioritized his high recidivism risk and incomplete behavioral assessment over his collaborative status.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 30-ter Ord. pen.; 16-nonies D.L. n. 8/1991: The Supervisory Tribunal must evaluate reward permits based on all judicial elements, including criminal history and institutional observations, where a negative prognosis for social reintegration may outweigh the benefits of a justice collaboration status.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente sul ricorso proposto da Tamburrino Salvatore, nato a Napoli il 12/03/1977 avverso l’ordinanza emessa il 19/03/2025 dal Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell’11 giugno 2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo relativo al respingimento dell’istanza di concessione di un permesso premio presentata, ai sensi dell’art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), da Salvatore Tamburrino, pronunciato dal Magistrato di sorveglianza di Roma. Il rigetto del ricorso veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Roma sull’assunto che l’istante, pur avendo intrapreso un percorso di collaborazione con la giustizia, rilevante ex art. 16-nonies decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, era ancora nella fase iniziale del percorso rieducativo funzionale alla concessione del beneficio invocato, il cui completamento prescindeva dal fatto che Tamburrino era un collaboratore di giustizia.
2. Avverso questa ordinanza Salvatore Tamburrino proponeva ricorso per cassazione, a mezzo dell’avv. Domenico Esposito, articolando tre, correlate, censure difensive. Con tali doglianze si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 30-ter Ord. pen. e 16-nonies decreto-legge n. 8 del 1991, conseguenti al fatto che la decisione in esame risulta sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto dell’insussistenza dei presupposti indispensabili per la concessione del permesso premio invocato.
Tali requisiti erano stati esclusi senza tenere conto del comportamento di Tamburrino, che traeva origine dalla sua condizione di collaboratore di giustizia, ma si era ulteriormente sviluppato attraverso una partecipazione proficua al programma trattamentale attivato nei suoi confronti, attestato dalle autorità penitenziarie. Ne discendeva che il provvedimento impugnato aveva omesso di considerare la peculiare posizione del ricorrente, riconducibile all’alveo dell’art. 16-nonies decreto-legge n. 8 del 1991, in conseguenza della quale doveva farsi applicazione del principio di gradualità delle misure alternative alla detenzione, nel contesto della sua condizione collaborativa, della quale il Tribunale di sorveglianza di Roma non aveva tenuto conto.
Queste ragioni imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Salvatore Tamburrino è infondato. Tale atto di impugnazione veniva articolato in tre, correlate, censure difensive, incentrate sull’incongrua valutazione della condizione di collaboratore di giustizia di Salvatore Tamburrino, che appare opportuno esaminare congiuntamente.
2. Occorre premettere che il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva l’istanza di permesso premio presentata da Salvatore Tamburrino, ex art. 30-ter Ord. pen., sull’assunto che la sua condizione di collaboratore di giustizia non costituiva un elemento sintomatico, di per sé solo, sufficiente a fare ritenere superata la fase iniziale del percorso rieducativo indispensabile per la concessione del beneficio penitenziario invocato. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, pertanto, era tenuto a compiere una verifica sull’opportunità di concedere il permesso premio invocato da Tamburrino, che, come per ogni altra misura alternativa alla detenzione, deve concernere le premesse meritorie e l’utilità concreta del beneficio, sul presupposto del percorso di rieducazione del detenuto, che dovevano essere valutate alla luce degli elementi di giudizio forniti dalle istituzioni penitenziarie, alla luce della condizione di collaboratore di giustizia del ricorrente, con i quali ci si doveva confrontare.
3. In questa cornice, il Tribunale di sorveglianza di Roma faceva riferimento alla rilevante propensione a delinquere di Salvatore Tamburrino, desumibile da numerosi e specifici precedenti penali, oltre a varie pendenze giudiziarie, che, al momento, legittimavano un giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell’applicazione di misure alternative al regime carcerario, analoghe a quella invocata ex art. 30-ter Ord. pen., rispetto al quale si riteneva recessiva la valenza della condizione di collaboratore di giustizia del detenuto (tra le altre, Sez. 1, Sent. n. 25882 del 09/04/2001, Ursida, Rv. 219080 - 01;
Sez. 1, Sent n. 4553 del 21/06/2000, Buoncristiano, Rv. 216914 - 01). In questo contesto, occorreva tenere conto del reato commesso, dei precedenti penali, delle pendenze processuali, delle informazioni di polizia, della condotta carceraria e dei risultati delle verifiche operate dalle strutture di osservazione, durante la carcerazione, in atto, patita da Salvatore Tamburrino. Il vaglio di tali elementi di giudizio era funzionale a consentire al Tribunale di sorveglianza di Roma di verificare la, potenziale, proficuità del beneficio penitenziario invocato e il ripudio delle condotte devianti passate, che doveva essere correlato all’adesione ai valori socialmente condivisi e alle prospettive risocializzanti, valutate in termini di attualità e nel rispetto del principio di gradualità.
Nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza di Roma faceva corretta applicazione del principio di gradualità, richiamando la storia criminale del ricorrente ed esaminando tutti i profili riguardanti le sue prospettive di risocializzazione, rispetto alle quali la dedotta condizione collaborativa non assumeva un rilievo decisivo, tenuto conto dell’elevato disvalore del titolo custodiale in corso di esecuzione e la vicinanza temporale all’inizio dell’espiazione definitiva, che inducevano a ritenere opportuna la sottoposizione di Tamburrino a un ulteriore periodo di valutazione comportamentale intramuraria.
In questa, univoca, cornice, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva il Tribunale di sorveglianza di Roma, che, a pagina 4 dell’ordinanza impugnata, richiamando il percorso rieducativo incompleto di Tamburino e gli esiti dell’attività di osservazione intramuraria, evidenziava: «Se ne ricava un quadro desolante di inconsapevolezza della gravità delle proprie azioni, ancor prima che di mancanza di revisione critica, rimanendo una malvagità di fondo del soggetto raramente riscontrabile nella casistica giudiziaria, le cui scelte criminali non hanno avuto nemmeno una giustificazione di tipo familiare non provenendo lo stesso da contesti malavitosi».
4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di rigettare il ricorso presentato nell’interesse di Salvatore Tamburrino, così come articolate nelle tre censure difensive che lo compongono, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.