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Sentenza — n. 34030/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls surveillance court order revoking home detention for a justice collaborator based on a single minor incident lacking grave character.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34030/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Rome surveillance court's order revoking the defendant's home detention following a single incident of window-breaking during a domestic dispute. The defendant, a life sentence prisoner and justice collaborator, argued the isolated act lacked the gravity required to justify revoking his alternative measure. The court ruled that the lower court failed to contextualize the incident against the defendant's prior conduct and failed to demonstrate its intrinsic severity as a symptom of failed reintegration.

Regesto Legislator

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Art. 47ter ord. pen.; Art. 16nonies d.l.n. 8/91: The revocation of home detention for a justice collaborator cannot be justified by a single isolated incident lacking intrinsic gravity or indicative of a serious break in the reintegration path, requiring a comprehensive assessment of prior behavior.

Parole chiave

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home detention revocation justice collaborator reintegration failure isolated incident surveillance court proportionality principle behavioral assessment assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 47ter ord. pen.
Con ordinanza in data 10/06/2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato la misura della detenzione domiciliare ex art. 47ter ord. pen. e art.
Art. 16nonies d.l.n. 8/91
e art. 16nonies d.l.n. 8/91 nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
ART. 52 D.LGS. 196/03
Così è deciso, 09/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTISTA TONA GIUSEPPE SANTALUCIA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 3763 del 21/10/2015, dep. 2016, Galasso, Rv. 266001
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 10/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; lette le conclusioni del PG, Fabio Picuti, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 10/06/2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato la misura della detenzione domiciliare ex art. 47ter ord. pen. e art. 16nonies d.l.n. 8/91 nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXX. Il detenuto, condannato in via definitiva alla pena dell’ergastolo per reati connessi alla sua militanza in un’associazione mafiosa, beneficiava della misura alternativa in considerazione della collaborazione che aveva proficuamente avviato con gli inquirenti, dissociandosi dal sodalizio. La revoca era stata disposta a seguito della segnalazione del Servizio centrale di protezione, dalla quale emergeva che l’11/03/2025 XXXXXXXXXX si era recato presso l’abitazione dell’ex moglie per restituirle le chiavi di un’autovettura e aveva iniziato a inveire contro la donna davanti alle figlie minori, e mentre queste ultime lo accompagnavano fuori, aveva rotto un vetro della finestra.

L’ex coniuge, sentita dalle forze dell’ordine intervenute sul posto nell’immediatezza, oltre a manifestare l’intenzione di sporgere querela, aveva riferito di episodi pregressi di maltrattamenti. Gli agenti intervenuti accertano l’infrazione del vetro, confermando la gravità della condotta. Secondo il Tribunale di sorveglianza, la detenzione domiciliare è misura alternativa che richiede il rispetto rigoroso delle prescrizioni e un comportamento improntato all’autocontrollo. L’episodio violento, messo in atto da soggetto rivelatosi privo di capacità di controllare le sue reazioni pericolose, costituiva una manifesta violazione delle prescrizioni e segnalava che il percorso di rieducazione non aveva attecchito, nonostante il distacco dalla consorteria criminale di appartenenza.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, con un unico articolato motivo. Lamenta in particolare che il provvedimento impugnato ha disposto la revoca della detenzione domiciliare concessa al ricorrente, in ragione esclusivamente di un episodio isolato, consistito nella rottura accidentale di un vetro esterno all’abitazione della ex moglie durante una discussione sulla richiesta di restituzione delle chiavi dell’autovettura, senza che ad essa si accompagnassero minacce o ingiurie. Il fatto estemporaneo e circoscritto non poteva essere considerato significativo di pericolosità sociale.

La misura alternativa era stata originariamente sospesa in via prudenziale dal Magistrato di sorveglianza per consentire l’accertamento dell’effettiva gravità della situazione, sulla base di una nota del Servizio Centrale di Protezione. Tuttavia, a seguito delle verifiche della Questura del 12/03/2025 e dalle informative dei Carabinieri emergeva chiaramente che non risultavano procedimenti penali pendenti o querele effettivamente presentate dalla ex moglie, nonostante quanto inizialmente affermato da costei circa pregressi maltrattamenti. La difesa denuncia, pertanto, un evidente travisamento dei fatti, avendo il Tribunale di sorveglianza valorizzato una notizia di reato, successivamente non tradottasi in alcun procedimento, a fronte della consolidata storia collaborativa del ricorrente, detenuto ininterrottamente dal 14 giugno 2012, collaboratore di giustizia da oltre tredici anni, beneficiario dell’attenuante speciale ex art. 8 L. 203/1991, nonché di permessi premio sin dal 2016, del programma speciale di protezione ex L. 82/1991 e della detenzione domiciliare sin dal 2021.

Durante questo periodo, egli aveva osservato rigorosamente tutte le prescrizioni imposte dal Magistrato di Sorveglianza, partecipato alle attività trattamentali e lavorative e svolto attività di volontariato, dimostrando la cessazione di ogni contatto con il mondo criminale e una piena rielaborazione del vissuto deviante. Nel disporre la revoca della misura alternativa, il Tribunale non aveva considerato questi elementi positivi e consolidati, né aveva valutato in maniera comparativa e globale pareri, relazioni favorevoli e provvedimento della Direzione distrettuale antimafia di riferimento, della Direzione nazionale antimafia, del Servizio centrale di protezione e del Magistrato di sorveglianza.

La motivazione che valorizza in maniera del tutto prevalente l’unico episodio sopradescritto, secondo la difesa, è contraddittoria, illogica e irragionevole, violando i principi costituzionali di proporzionalità e finalità rieducativa della pena sanciti dall’art. 27, comma 3, Cost. e le disposizioni ordinarie e speciali in materia di esecuzione penale, in particolare gli artt. 47ter e 51ter ord. pen., nonché 16nonies l. 82/1991. Si chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con il ripristino della detenzione domiciliare ex specialis e il rigetto della proposta di revoca.

3. Il Procuratore Generale, Fabio Picuti, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondato.

2. La detenzione domiciliare, cui è stato ammesso il collaboratore di giustizia in deroga alle disposizioni ordinarie, a norma dell'art. 16-nonies, inserito dall'art. 14 legge 13 febbraio 2001, n. 45, nel D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991 n. 82, può essere revocata nei casi specifici previsti dallo stesso art. 16-nonies, comma 7, ultimo periodo, che richiama gli articoli 13-quater e 16-septies del medesimo d.l. n. 8 del 1991, ossia per inosservanza degli impegni assunti con la sottoscrizione delle speciali misure di protezione, sempre che il Tribunale di sorveglianza, in piena autonomia rispetto alle determinazioni eventualmente dai competenti organi in merito alla misura di protezione adottata, compia una ponderata valutazione della gravità della condotta, soprattutto con riguardo al percorso intrapreso (Sez. 1, n. 3763 del 21/10/2015 dep. 2016, Galasso, Rv. 266001).

La giurisprudenza ha tuttavia precisato che «la revoca della detenzione domiciliare in favore dei collaboratori di giustizia postula una valutazione della condotta, in ipotesi contraria alla legge o alle prescrizioni dettate, che non può limitarsi al singolo episodio contestato, eccettuato il caso in cui esso presenti un'intrinseca gravità talmente elevata da rendere superfluo il giudizio comparativo tra l'entità della deviazione accertata e il percorso rieducativo fino a quel momento compiuto» (Sez. 1, n. 21975 del 17/07/2020, Vizzini, Rv. 279341 - 01) Più in particolare «la revoca della detenzione domiciliare in favore dei collaboratori di giustizia postula una valutazione della condotta, in ipotesi contraria alla legge o alle prescrizioni dettate, che non può limitarsi al singolo episodio contestato, eccettuato il caso in cui esso presenti un'intrinseca gravità talmente elevata da rendere superfluo il giudizio comparativo tra l'entità della deviazione accertata e il percorso rieducativo fino ad essa compiuto. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento di revoca, che il Tribunale di sorveglianza aveva pronunciato, senza considerare il complessivo andamento della misura ed il grado di rieducazione raggiunto dall'interessato, ma sulla base soltanto di un episodio di lesioni lievi, per il quale l'imputato era stato, peraltro, prosciolto per remissione di querela)». (Sez. 1, n. 3763 del 21/10/2015, dep. 2016, Galasso, Rv. 266001 - Appare dunque chiaro che la revoca della detenzione domiciliare, specie nei confronti di collaboratore di giustizia che abbia già dato prova di ferma rescissione dei pregressi legami criminali e di significativi progressivi nel percorso rieducativo, non può essere giustificata da un unico episodio, che non abbia il carattere dell’intrinseca gravità o che non si inserisca in un complessivo stile comportamentale allarmante e incompatibile con gli obiettivi di risocializzazione.

Il provvedimento impugnato è sorretto da una motivazione lacunosa, perché, pur sottolineando che l’unico episodio accertato e constatato anche dagli operanti mostra una situazione nella quale il condannato non ha saputo tenere a freno i propri impulsi, non si confronta con il carattere estemporaneo dello sfogo violento, limitatosi ad un circoscritto danno alle cose in un momento di tensione, e non individua i profili di intrinseca gravità dello stesso che consentano di collocarlo tra gli indici sintomatici di una seria frattura dell’intrapreso percorso rieducativo; soprattutto, a fronte delle generiche dichiarazioni della ex moglie sui maltrattamenti subiti non ulteriormente tradottesi in una denuncia, la motivazione è carente di ogni necessario approfondimento circa le condotte antecedenti all’episodio segnalato, che avrebbero potuto consentire un più adeguato inquadramento dei presupposti di meritevolezza del beneficio revocato.

Se è pur vero che «in tema di revoca della detenzione domiciliare in favore dei collaboratori di giustizia, ai fini della valutazione della compatibilità di comportamenti che abbiano dato luogo all'instaurazione di procedimenti penali con la prosecuzione della misura, non è necessario che il giudice tenga conto dell'esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l'esito anzidetto e la valutazione in questione» (Sez. 1, n. 3763 del 21/10/2015, dep. 2016, Galasso, Rv. 266000 - 01), va comunque ricordato che la ricostruzione dei comportamenti deve essere effettuato in base a notizie circostanziate, da sottoporre ad incidentale valutazione da parte del Tribunale di sorveglianza, pur senza la necessità di attendere le verifiche svolte nell’ambito di altri procedimenti e in piena autonomia da essi, sempreché siano oggetto di adeguata e logica motivazione.

3. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio, affinché il Tribunale di sorveglianza di Roma, libero nell’esito, integri gli accertamenti e le valutazioni sui comportamenti tenuti dal condannato prima dell’episodio dell’11/03/2025, anche al fine di verificare se esso debba considerarsi estemporaneo e di contestualizzarne l’intrinseca gravità. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così è deciso, 09/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTISTA TONA GIUSEPPE SANTALUCIA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.