Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 34024/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court annuls execution order denying sentence continuation due to factual errors regarding unified crimes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34024/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's order denying the continuation of sentences for Salvatore Messina. The lower judge incorrectly claimed that unifying crimes would not reduce the total penalty, ignoring that the specific crimes in the execution phase were already unified with other judgments. The court found the lower judge failed to properly identify the correct unified crime structure and ignored the defendant's concrete interest in having sentences merged, leading to the annulment and remittal for a new hearing.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.: The execution judge must correctly identify unified crimes under Article 81 of the Penal Code; a denial of sentence continuation is erroneous if the lower court misidentifies the unified crime structure or ignores the defendant's concrete interest in the merger, requiring annulment for remittal.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentence continuation unified crimes execution phase penal reduction Article 81 Penal Code Article 671 Code of Criminal Procedure remittal for new trial revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 cod. proc. pen.
Con l’ordinanzain preambolo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, investito dell’istanza formulata nell’interesse di Salvatore Messina intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod.
Art. 81 cod. pen.
barbera, e – con un unico motivo – lamenta violazione dell’art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione in punto di mancata ostensione delle ragioni poste a fondamento del provvedimento di non luogo a provvedere, tali non essendo quelle sinteticamente esposte nel provvedimento impugnato.
art. 671 cod. proc. pen
Con l’ordinanzain preambolo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, investito dell’istanza formulata nell’interesse di Salvatore Messina intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod.
art. 81 cod. pen
barbera, e – con un unico motivo – lamenta violazione dell’art. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., sent. n. 183 del 2013
Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per il corrispondente nuovo esame, nel rispetto dei principi di diritto indicati.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente Sul ricorso proposto da: Messina Salvatore nato a Catania il 27/12/1966 avverso l'ordinanza del 17/12/2024 del Gip del Tribunale di Catania Udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Aldo Esposito, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanzain preambolo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, investito dell’istanza formulata nell’interesse di Salvatore Messina intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 6 novembre 2020, irrevocabile il 18 aprile 2021 e quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città in data 20 luglio 2023, irrevocabile il 12 dicembre 2023, ha dichiarato non luogo a provvedere.

A ragione della decisione ha osservato che entrambe le sentenze avevano oggetto fatti unificati per continuazione con quello di cui alla sentenza della Corte di assise di appello di Torino in data 18 giugno 2019, irrevocabile il 9 novembre 2019 e che la pena non poteva essere rideterminata in sensofavorevole al condannato in quanto i fatti della sentenza del Giudice per le indagini preliminari erano stati ritenuti meno gravi rispetto a quelli della sentenza cui erano stati unificati per continuazione e tra quelli di cui alla sentenza del Tribunale di Catania vi era il reato più grave, tale anche rispetto ai fatti della sentenza di cui si invoca l’unificazione.

2. Ricorre per cassazione Messina, per mezzo del suo difensore, avv. barbera, e – con un unico motivo – lamenta violazione dell’art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione in punto di mancata ostensione delle ragioni poste a fondamento del provvedimento di non luogo a provvedere, tali non essendo quelle sinteticamente esposte nel provvedimento impugnato. Si evidenzia che il Giudice dell’esecuzione, una volta ritenuto il vincolo di cui all’art. 81 cod. pen., avrebbe dovuto procedere allo scorporo dei reati precedentemente unificati e rideterminare la nuova pena unica complessiva.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Aldo Esposito, è intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 7 febbraio 2024 e ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. L'ordinanza reiettiva, riportata nella parte che qui interessa in premessa del presente provvedimento, si presta a più profili di critica. In primo luogo – come emerge dalla lettura del certificato del casellario giudiziale in atti – il riconoscimento del vincolo di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. è stato richiesto tra le due sentenze sopra indicate segnatamente Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 6 novembre 2020, irrevocabile il 18 aprile 2021 e quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città in data 20 luglio 2023, irrevocabile il 12 dicembre 2023 – i cui reati non sono stati ritenuti unificati con quelli giudicati da una stessa sentenza, come parrebbe avere intesi il Giudice dell'esecuzione.

Al contrario, risulta che i reati giudicati con la prima sentenza sono stati ritenuti unificati per continuazione con quelli oggetto della sentenza della Corte di appello di Catania del 16 febbraio 2017, irrevocabile il 19 ottobre 2017 e quelli di cui alla seconda sentenza sono stati ritenuti unificati con la sentenza della Corte di assise di appello di Torino in data 18 giugno 2019, irrevocabile il 9 novembre 2019. Sicché l’affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui non sarebbe possibile addivenire ad una diminuzione della pena complessiva ove la continuazione fosse riconosciuta, è errata.

Inoltre, detta affermazione trascura il fatto che il condannato ben può vantare un interesse concreto al riconoscimento della continuazione, indipendentemente dal fatto che, a seguito dell'operazione di scorporo dei reati giudicati con le diverse sentenze, la pena non possa essere diminuita, come si evince dal disposto di cui all’art. 81, terzo comma, cod. pen. che, nello stabilire che «Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti», pone come unico limite il superamento del cumulo materiale delle pene.

3. Per tali ragioni l’ordinanza dev’essere annullata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in diversa persona fisica (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per il corrispondente nuovo esame, nel rispetto dei principi di diritto indicati. P.Q.M Annulla l'ordinnza impugnata con rinvio per nuovo giudi