Italian Court declares appeal inadmissible due to client's subsequent withdrawal citing lack of interest after alternative measure granted.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant withdrew the request shortly after filing, citing a lack of interest following the granting of a probationary placement. The appellant argued the lower court erred by relying on outdated psychological assessments while ignoring recent evidence of the defendant's maturity and compliance with previous restrictions. The court ruled that the withdrawal extinguished the procedural relationship immediately, rendering the appeal inadmissible without imposing penalties or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 589, commi 2 e 3; Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.: The withdrawal of an appeal for lack of interest validly proposed determines the immediate extinction of the procedural relationship, resulting in the immediate res judicata of the judgment upon the declaration of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXX (rinunciante) nata a XXXXX il XXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 11/02/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Firenze Udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Lucia Odello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Firenze, per quanto qui d’interesse, ha rigettato l'istanza di concessione della detenzione domiciliare speciale, avanzata ai sensi dell’art. 47-quinquies legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.) da XXXXXXXXXXXXXXXX, con riferimento alla sua situazione di padre di prole di età non superiore a dieci anni, stante il requisito ostativo del pericolo di condotte recidivanti, inferito dalla scarsa consapevolezza da parte dell’istanza dei propri agiti criminali e della mancata individuazione della vittima del reato come tale.
2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXX, con il ministero del difensore avv. Alfano, e con un unico, articolato motivo denuncia la violazione e l’erronea applicazione dell’art.47-quinquies Ord. pen. Evidenzia, in particolare, come il Tribunale, abbia fondato il proprio giudizio sull’analisi personologica più risalente, trascurando gli esiti dell’approfondimento dallo stesso sollecitato e che ha dato contezza del fatto che la donna aveva acquisto una «maggiore consapevolezza e maturità» (si veda la relazione di sintesi del 5 febbraio 2025) e che lo stesso Tribunale per i minorenni aveva disposto a carico del locale Sevizio sociale un intervento di sostegno e monitoraggio e l’attivazione di un supporto psicologico per il figlio Nicolas e per un sostegno alla genitorialità nei riguardi del padre e per la madre, ove non più detenuta (così nell’ordinanza del Tribunale per i minorenni in data 3 febbraio 2025).
Pone in rilievo che l’esclusione del pericolo di recidiva è testimoniato dal fatto che la condannata non ha mai violato la misura degli arresti domiciliari e del divieto di avvicinamento alla persona offesa.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Lucia Odello, con requisitoria scritta depositata in data 8 luglio 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Successivamente la ricorrente, con atto a sua firma autenticata dal difensore munito di procura speciale, ha proposto rinuncia al ricorso per carenza di interesse avendo, con provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Firenze in data 18 settembre 2025 ottenuto l’ammissione alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.
2. Successivamente alla proposizione del ricorso, la ricorrente, con firma autenticata dal procuratore speciale, ha dichiarato la rinuncia al ricorso, adducendo la sopravvenuta carenza di interesse perché medio tempore il Tribunale di sorveglianza, con provvedimento del 18 settembre 2025, l’ha ammessa alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale. Si deve allora prendere atto che, secondo quanto puntualizzato dalle Sezioni unite di questa Corte suprema, «la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821).
3. Alla rituale rinunzia al ricorso, dunque, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, let. d), cod. proc. pen., consegue l'inammissibilità del ricorso, ma non la condanna della ricorrente né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, non essendovi soccombenza delle parti neppure virtuale (Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 – 01; Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Ev. 282549; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308). In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così è deciso, 26/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.