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Sentenza — n. 34022/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34022/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34022/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in preambolo, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato quella pronunciata del Tribunale della stessa città, in data 9 ottobre 2023, che aveva condannato Francesco Larizza alla pena di 2.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 290, secondo comma, cod. pen. per avere vilipeso l’Arma dei Carabinieri, pubblicando sul social networkFacebook un post riproducente la foto di un verbale amministrativo, che riguardava la multa elevata nei suoi riguardi per la violazione della normativa volta a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, accompagnata dalla frase «questo è il potere che lo Stato dà a questi quattro sbirri di merda buffoni».

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34022/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il Sostituto Procuratore generale, Luca Tampieri, intervenuto con requisitoria scritta in data 27 agosto 2025, ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

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causa illecita punibilità permesso di promuovere un procedimento penale misura di contenzione punibilità dei mass media inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Condemi, e lamenta la mancata risposta alle censure poste con l'atto di appello in punto di invocato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Come preannunciato il ricorso dev'essere rigettato e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

la seguente Sul ricorso proposto da: Larizza Francesco nato a Reggio Calabria il 29/01/1989 avverso la sentenza del 22/10/2024 della Corte d'appello di Reggio Calabria Udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Luca Tampieri, che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in preambolo, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato quella pronunciata del Tribunale della stessa città, in data 9 ottobre 2023, che aveva condannato Francesco Larizza alla pena di 2.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 290, secondo comma, cod. pen. per avere vilipeso l’Arma dei Carabinieri, pubblicando sul social networkFacebook un post riproducente la foto di un verbale amministrativo, che riguardava la multa elevata nei suoi riguardi per la violazione della normativa volta a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, accompagnata dalla frase «questo è il potere che lo Stato dà a questi quattro sbirri di merda buffoni».

2. Ricorre per cassazione Larizza, per mezzo del proprio difensore di fiducia, avv. Condemi, e lamenta la mancata risposta alle censure poste con l'atto di appello in punto di invocato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 131-bis cod. pen. È in atti una memoria con la quale è stato ribadito e ulteriormente articolato l’unico motivo di ricorso.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Luca Tampieri, intervenuto con requisitoria scritta in data 27 agosto 2025, ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e, come tale, dev’essere rigettato. 1.Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità dell’ipotesi di cui all’art. 131-bis cod. pen., occorre una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01); non è, tuttavia, necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01;

Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01). 2.Ciò premesso, osserva il Collegio come la sentenza impugnata (p. 4 e s.) abbia fornito adeguata ragione dell'impossibilità di valutare il fatto come caratterizzato da particolare tenuità, facendo adeguato riferimento alle modalità di commissione dello stesso, ovverosia la pubblicazione di un post su una piattaforma social di largo utilizzo corredato della riproduzione della foto del verbale di contravvenzione elevata che recava le firme dei militari che tale contravvenzione avevano elevato, così inevitabilmente ampliando la portata offensiva della condotta, poiché il discredito espresso verso l’Istituzione vilipesa si era esteso alle persone dei militari procedenti, agevolmente identificabili.

Il ricorrente, che non si è confrontato con tale motivazione, si è limitato a lamentare immotivatamente e genericamente che il diniego della causa di esclusione della punibilità era stato ancorato alla mera condotta penalmente sanzionata. Sul punto deve altresì ricordarsi che – come questa Corte ha già avuto modo di chiarire – in tema di particolare tenuità del fatto il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo, la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato che non può, dunque, limitarsi alla mera allegazione delle condizioni della sua esistenza, ma è tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici che consentano al giudice di rilevarne l’applicabilità (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Strongone, Rv. 286101 – 02;

Sez. 2, n. 32989 del 10/04/2015, Lupattelli, Rv. 264223 – 01). Né può valere, a tale fine, la circostanza – immotivatamente enfatizzata dal ricorrente – dell’avvenuta cancellazione postuma del post, nel frattempo ampiamente visibile. Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, infatti, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, può acquisire rilievo anche la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. (Sez. 3, n. 46231 del 14/11/2024, Nesca, Rv. 287336 – 01;

Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Hu Qinglian., Rv. 284497 – 01).

4. Come preannunciato il ricorso dev'essere rigettato e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna