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Sentenza — n. 33743/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction when new law makes theft a private prosecution offense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33743/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to revoke a final conviction for theft based on a new legislative change. The appellant argued that the new law, requiring a formal complaint for aggravated theft, was more favorable and should apply retroactively to erase the conviction. The court rejected this, ruling that changing the procedural requirement for prosecution does not alter the criminal facts themselves and cannot trigger the principle of *abolitio criminis* to overturn an irrevocable judgment.

Regesto Legislator

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Art. 2 cod. pen.; Art. 673 cod. proc. pen.: A legislative change converting a crime from public prosecution to private prosecution does not constitute a more favorable law capable of revoking an irrevocable conviction, as the procedural regime is not an element constituting the criminal offense.

Parole chiave

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abolitio criminis procedural change private prosecution irrevocable judgment retroactive application criminal facts judicial execution revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 2 cod. pen.
Con tale motivo, la ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione all’art. 2 cod. pen., nonché artt.
Art. 673 cod. proc. pen.
Il rigetto è stato fondato sul principio per cui “non costituisce causa di revoca della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 673 cod.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
art. 673 cod. proc. pen
Il rigetto è stato fondato sul principio per cui “non costituisce causa di revoca della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen.
art. 2 cod. pen
Con tale motivo, la ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione all’art. 2 cod. pen., nonché artt.
articolo 624 cod. pen
150, effettivamente ha previsto che, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ha previsto che all'articolo 624 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 1628 del 03/12/2019
Va, però, ricordato che, come già affermato più volte da questa stessa Sezione (tra le altre,Sez. 1, n. 1628 del 03/12/2019, dep.
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino
Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio
273552; Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv.
Sez. 2, n. 28305 del 18/06/2019, Mumlek
276651; Sez. 2, n. 28305 del 18/06/2019, Mumlek, Rv.
Sez. 2, n. 225 dell'8/11/2018, Razzaq
276540; Sez. 2, n. 225 dell'8/11/2018, Razzaq, Rv.
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Testo completo

la seguente Sul ricorso proposto da: Florian Rosa nato a PISTOIA il 03/12/1975 avverso l'ordinanza del 02/04/2025 del GIP TRIBUNALE di Bologna udita la relazione svolta dal Consigliere Fulvio Filocamo; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIANLUIGI PRATOLA che ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza sopra indicata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, quale giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta, proposta nell’interesse di Rosa Florian, di revoca di alcune condanne per furto, fondata sull’intervenuta modifica legislativa di cui all’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs.10 ottobre 2022, n. 150, con la quale alcune fattispecie di furto aggravato, a decorrere dal 30 dicembre 2022, necessitano della proposizione di rituale querela, senza poter più essere ritenute procedibili d’ufficio.

Il rigetto è stato fondato sul principio per cui “non costituisce causa di revoca della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. una modifica legislativa per effetto della quale un reato procedibile d'ufficio divenga procedibile a querela, in caso di mancata proposizione di questa, atteso che il regime di procedibilità non è elemento costitutivo della fattispecie e conseguentemente la sopravvenuta previsione della procedibilità a querela è inidonea a determinare un fenomeno di abolitio criminis" (Sez. 1, n. 1628 del 03/12/2019).

2. Rosa Florian ricorre per cassazione avverso tale ordinanza, tramite rituale ministero difensivo, affidandosi ad un unico motivo. Con tale motivo, la ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione all’art. 2 cod. pen., nonché artt. 2 e 3 CEDU per l’omessa applicazione della legge sopravvenuta più favorevole al reo in riferimento a più condanne per furto, tenuto conto dell’intervenuta modifica legislativa di cui all’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs.10 ottobre 2022, n. 150, con la quale alcune fattispecie di furto aggravato, a decorrere dal 30 dicembre 2022, necessitano della proposizione di rituale querela che, si assume, non siano mai state presentate.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo proposto. L’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs.10 ottobre 2022, n. 150, effettivamente ha previsto che, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ha previsto che all'articolo 624 cod. pen. (“furto”), il terzo comma è stato sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).»; da ciò l’agitata procedibilità a querela per i furti con cui la ricorrente è stata condannata più volte con sentenze divenute, nel frattempo ma sempre prima della ora citata novella legislativa, definitive.

Va, però, ricordato che, come già affermato più volte da questa stessa Sezione (tra le altre,Sez. 1, n. 1628 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 277925) «Non costituisce causa di revoca della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. una modifica legislativa per effetto della quale un reato procedibile d'ufficio divenga procedibile a querela, in caso di mancata proposizione di questa, atteso che il regime di procedibilità non è elemento costitutivo della fattispecie e conseguentemente la sopravvenuta previsione della procedibilità a querela è inidonea a determinare un fenomeno di "abolitio criminis". (Fattispecie relativa al delitto di appropriazione indebita aggravato art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen., divenuto procedibile a querela a seguito del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36)».

2. Come già affermato nella decisione ora citata, va pertanto ribadito che, pur essendovi pronunce di questa Corte sull'applicabilità dell'art. 2 cod. pen. in riferimento alle modifiche legislative attinenti il regime di procedibilità a querela piuttosto che d’ufficio e all'interpretazione della querela quale istituto di natura sia sostanziale, che processuale, tale da concorrere a determinare i presupposti per l'attuazione del precetto penale nel caso concreto e da consentire l'applicazione retroattiva delle disposizioni favorevoli all'imputato (Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552; Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv. 276651; Sez. 2, n. 28305 del 18/06/2019, Mumlek, Rv. 276540; Sez. 2, n. 225 dell'8/11/2018, Razzaq, Rv. 274734), tale orientamento è stato espresso con riferimento a rapporti processuali pendenti in sede di cognizione per reati commessi in data antecedente e non è validamente riferibile alla fase di esecuzione. 2.1 L'assunto difensivo non ha pregio e non considera che la stessa norma generale invocata, ossia l'art. 2 cod. pen., per il quale "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo", al suo quarto comma reca anche una clausola di esclusione della sua applicabilità alle situazioni in cui sia già intervenuta una sentenza irrevocabile.

In termini conformi si sono espresse anche le Sezioni Unite di questa Corte con la citata sentenza “Salatino”, laddove hanno affermato "È invece da escludere che il giudice dell'esecuzione possa revocare la condanna, rilevando la mancata integrazione dei presupposti di procedibilità". Ciò per la dirimente considerazione che il sopravvenuto regime di procedibilità a querela, non integrando un elemento costitutivo della fattispecie penale, da cui dipenda la sua accertabile esistenza, non è idoneo ad operare l'abolitiocriminis, capace di prevalere sul giudicato in modo da determinare la revoca della sentenza di condanna in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen.

3. Per tale ragione il motivo di ricorso, che non si confronta con i principi enunciati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, è privo di fondamento e merita una dichiarazione d’inammissibilità con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proces