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Sentenza — n. 33626/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against home detention work authorization due to lack of legal grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33626/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the appeal inadmissible because it relied on arguments not permitted by law. The appellant argued that the magistrate failed to evaluate smart working arrangements and contradicted a Milan decision, but the Court found these points irrelevant or merely assertive. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 111, comma 7, Cost.; The appeal against a surveillance magistrate's decision modifying alternative detention measures is admissible only if it deduces a violation of law, not a defect in reasoning or a mere assertion of contradiction with another decision.

Parole chiave

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surveillance magistrate home detention work authorization inadmissible appeal violation of law smart working court costs lavoro su chiamata

Disposizioni normative citate

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Art. 111, comma 7, Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884
111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale» (Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884).
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Testo completo

la seguente Sul ricorso proposto da: Zambara Carmelo nato a GIOIA TAURO il 20/07/1986 avverso il decreto del 12/02/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di Verona udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con decreto in data 12/02/2025, il Magistrato di sorveglianza di Verona ha respinto l’istanza, proposta da Carmelo Zambara, sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare in San Bonifacio (VR) via della Pace n. 48, di autorizzazione alla prosecuzione dell’attività lavorativa presso Si Collection Spa, con sede a Milano, ed in quella ludica di speaker radiofonico per Radio Studio Verona.

2. Il condannato, per il tramite del difensore, avv. Felice Rubino,ha proposto reclamo, riqualificato dal Tribunale di sorveglianza quale ricorso per cassazione, contestando la decisione assunta dal Magistrato. Il ricorrente evidenzia come l’impugnato provvedimento si ponga in contraddizione con l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano che, nel concedere la misura alternativa della detenzione domiciliare, affermava che il condannato avrebbe continuato a svolgere l’attività lavorativa intrapresa, salvo richiesta di autorizzazione al Magistrato di sorveglianza competente. Peraltro, tra le prescrizioni imposte vi era anche quella di svolgere un lavoro e prestare l’assistenza famigliare, oltre che di riparare il danno. Il Magistrato di sorveglianza non ha inoltre valutato adeguatamente la circostanza che il condannato aveva concordato con il proprio datore di lavoro la previsione di svolgere l’attività in smart working.

3. Il Procuratore Generale, Assunta Cocomello, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiestoil rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile. 2.Correttamente il reclamo è stato riqualificato dal Tribunale di sorveglianza quale ricorso per cassazione, avendo esso ad oggetto un provvedimento di modifica delle prescrizioni di misure alternative altrimenti non impugnabile. È infatti orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che i provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di esecuzione della detenzione domiciliare, come le autorizzazioni ad allontanarsi dal luogo di detenzione, siano, a certe condizioni, ricorribili in cassazione per violazione di legge, in diretta applicazione del disposto dell'art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale» (Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884).

Ne consegue che un ricorso contro un provvedimento del magistrato di sorveglianza quale quello impugnato è ammissibile purchè, però, deduca una violazione di legge, mentre non è ammesso il ricorso per vizio della motivazione. 3.Nel caso in esame, il ricorso in trattazione si rivela inammissibile, perché propone motivi non consentiti dalla legge. A fronte, infatti, di una motivazione del provvedimento impugnato che evidenzia, sia pure in modo sintetico, come da un lato la sede di lavoro in Milano fosse incompatibile con il domicilio del condannato in San Bonifacio (VR) – risultando all’evidenza recessivo nella valutazione del Giudice l’accordo intercorso tra condannato e datore di lavoro di svolgimento dell’attività lavorativa in smart working -, e dall’altro come l’attività ludica di speaker radiofonico fosse non compatibile con l’esecuzione penale,il ricorso deduce, da un lato, un argomento –la necessità per il condannato di lavorare al fine di adempiere ai propri obblighi di assistenza familiare e risarcitori-non pertinente alla motivazione usata dal magistrato, e che quindi è inammissibile per difetto di specificità, e, dall’altro, un argomento sulla contraddittorietà con il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Milano, che, oltre che manifestamente infondato, residuando in capo al Magistrato di sorveglianza di Verona un proprio ambito valutativo correlato alla sua necessaria autorizzazione, si palesa altresì meramente assertivo e rivalutativo nel merito, a fronte di una corretta e congrua motivazione del provvedimento impugnato.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche di una somma di denaro da versare alla Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i