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Sentenza — n. 33624/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court annuls expulsion fine for illegal stay due to unexamined prior mental health grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33624/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled a first-instance judgment that convicted a Russian national of illegally remaining in Italy for failing to comply with an expulsion order. The defendant argued that pre-existing psychiatric conditions and substance dependence constituted a justified reason for non-compliance, which the lower court allegedly ignored. The supreme court ruled that the lower judge failed to properly evaluate evidence of prior mental health issues that could have rendered the return to the country of origin dangerous or impossible.

Regesto Legislator

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Art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; The judge must assess the specific circumstances of the foreign national to determine if pre-existing pathological conditions constitute a justified reason excluding criminal liability for ignoring an expulsion order.

Parole chiave

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illegal stay expulsion order justified reason mental health substance dependence criminal liability Cassazione dipendenza da alcol

Disposizioni normative citate

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Art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Como ha dichiarato XXXXXXXXXXXXXXX colpevole del reato di cui all’art. 14 comma 5-quater d.lgs.
Art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen.
Andrea Marino Crepazzi, deducendo cumulativamente violazioni ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196
Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”.
art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008
ART. 52 D.LGS. 196/03
Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 27214 del 08/03/2022, Hadine Hamza
Sez. 1, n. 9929 del 11/02/2021, Ahmetaj Lisander
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Testo completo

o la seguente sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza del 08/04/2025 del GIUDICE DI PACE di COMO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto l’annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Como ha dichiarato XXXXXXXXXXXXXXX colpevole del reato di cui all’art. 14 comma 5-quater d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché - quale cittadino straniero dimorante illegalmente sul territorio dello Stato italiano e già destinatario di ordine di espulsione del Questore di Como del 12/06/2019, notificato in pari data, nonché del precedente decreto di espulsione del Prefetto di Como del 30/11/2018, parimenti notificato in pari data, con i quali gli era stato ordinato di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni -permaneva illegalmente in territorio italiano e, per l’effetto, lo ha condannato alla pena di euro quindicimila di multa.

2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo dell’avv. Andrea Marino Crepazzi, deducendo cumulativamente violazioni ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., sotto il profilo del vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, oltre che travisamento della prova, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in ordine alla ritenuta penale responsabilità, con riferimento anche alla esclusione di un giustificato motivo per la contestata violazione. Il ricorrente - allorquando venne raggiunto dall’ordine del Questore, nel giugno del 2019 – non era nelle condizioni di trasferirsi in XXXXXX, dato che soffriva di dipendenza da alcol e presentava problematiche di tipo sociale e di salute.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio. La motivazione in base alla quale è stato rilasciato il permesso per la protezione speciale nel 2021 delinea la sussistenza di una situazione patologica preesistente; il Giudice di pace non ha tenuto conto della esistenza pregressa dei disturbi psichici, da cui era affetto il ricorrente già prima del 2019 e che gli potrebbero aver impedito di ottemperare all’ordine di espulsione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Come già sintetizzato in parte narrativa, il cittadino russo odierno ricorrente ha ignorato l’ordine di espulsione del quale era destinatario; l’accertamento dell’inottemperanza è del 28/06/2019 e, per tale violazione, il Giudice di pace di Como ha emesso la sentenza di condanna ora impugnata. L’impugnazione deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sul presupposto che sia stata trascurata la prova – che si sostiene esser stata fornita per tabulas, nel corso del giudizio di merito – in ordine alla sussistenza di una serie di gravi problematiche psichiatriche e di dipendenza, che affliggevano l’imputato già da epoca antecedente, rispetto all’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di espulsione. 2.1.

Sotto il profilo storico e oggettivo, è risultato pacificamente acclarato quanto segue: - nel 2020, il Questore di Brindisi ha rilasciato al ricorrente un permesso di soggiorno per cure mediche speciali, ex art. 19 comma 2 lett. d-bis d.lgs. n. 286 del 1998, valido fino al 13/08/2020; - il Questore di Como ha rilasciato allo stesso, in data 27/10/2020, un permesso di soggiorno per cure mediche, della durata di sei mesi; - la competente Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale, con decisione del 09/09/2021, non ha riconosciuto la invocata protezione internazionale, ma ha trasmesso gli atti al Questore, per il rilascio al ricorrente di un permesso di soggiorno ex art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008, ravvisando la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 19 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, in presenza di gravi patologie, reputate non adeguatamente curabili nel Paese di origine del richiedente (nel provvedimento adottato dalla Commissione territoriale suddetta, inoltre, si trova il riferimento al ricovero del soggetto in una clinica psichiatrica XXXXX, verificatosi nel gennaio 2018, nonché al successivo ingresso in una clinica psichiatrica di Como); - in data 03/12/2024, il Ser.D ha dato atto di un ricovero psichiatrico del ricorrente, risalente al dicembre 2019 (ricovero che è, quindi, di pochi mesi successivo, rispetto al fatto per il quale è processo). 2.2.

Il Collegio intende dare continuità ai principi di diritto fissati da Sez. 1, n. 20338 del 31/03/2023, Omoruyi Roger Amadin, Rv. 284426 – 01, a mente della quale: ‹‹In tema di disciplina penale dell'immigrazione, è esclusa la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato salvo giustificato motivo, nel caso in cui la successiva concessione del permesso di soggiorno si fondi su condizioni preesistenti all'ordine di espulsione, in quanto, in tal caso, la condotta risulta priva di offensività››.

Nella motivazione di tale pronuncia, può leggersi il seguente passaggio, integralmente condiviso da questa Corte: “La sentenza impugnata non ha … valutato la … eventuale preesistenza all'ordine di espulsione delle condizioni soggettive che hanno determinato l'emigrazione dal Paese di origine o che rendono legittimo il mancato rientro in esso, condizioni in base alle quali (…) ha chiesto il riconoscimento della protezione internazionale. La valutazione circa la possibile sussistenza del reato, commesso sino al rilascio del permesso di soggiorno o sino alla presentazione della domanda di protezione internazionale, richiede necessariamente tali verifiche, finalizzate a ritenere esistente o ad escludere la presenza di un giustificato motivo al trattenimento dell'imputato in Italia in violazione dell'ordine di espulsione, provvedimento la cui legittimità non risulta essere stata mai contestata” (sulla medesima direttrice interpretativa, del resto, si erano già posizionate Sez. 1, n. 27214 del 08/03/2022, Hadine Hamza, Rv. 283448 – 01:

‹‹Ai fini dell'individuazione del giustificato motivo che esclude la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del Questore allo straniero clandestino di lasciare il territorio dello Stato, di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il giudice deve fare riferimento al caso concreto e alla condizione del cittadino extracomunitario, da apprezzare in tutti i profili idonei a rendere inesigibile, ovvero difficoltoso o pericoloso, anche soggettivamente, il comportamento collaborativo richiesto dalla norma›› e, infine, Sez. 1, n. 9929 del 11/02/2021, Ahmetaj Lisander, Rv. 280679 – 01). 2.3.

Traslando nella concreta fattispecie le regole ermeneutiche sopra richiamate, non vi è chi non rilevi come la documentazione prodotta dalla difesa sia atta a contrastare efficacemente, quantomeno, l’affermazione contenuta in sentenza, circa la non preesistenza delle dedotte problematiche di salute psichica e di dipendenza, rispetto alla data di accertamento del reato. Il Giudice di pace, allora, si sarebbe dovuto far carico di verificare attentamente la possibile sussistenza dell’invocato giustificato motivo, in grado di consentire allo straniero - nel giugno del 2019 - di non far ritorno in XXXXXX.

Tale giustificato motivo consisteva nella possibile anteriorità – rispetto all'ordine di espulsione - di condizioni patologiche soggettive, in grado di rendere legittimo il mancato rientro del soggetto nel Paese di origine. Coglie peraltro nel segno, sul punto specifico, la deduzione difensiva incentrata sulla considerazione che la patologia psichiatrica difficilmente possa essere nata improvvisamente nel giugno 2019, dovendo essa necessariamente essere insorta ed essersi manifestata già in epoca antecedente, rispetto al tempo della sua slatentizzazione e della manifestazione esteriore; a tali conclusioni conducono già, in effetti, la logica e la comune esperienza umana, ma lo afferma, viepiù, anche la Commissione territoriale nel succitato provvedimento.

E la stessa Commissione, del resto, si preoccupa di attestare l’impossibilità, per il soggetto, di ottenere nel Paese di origine un adeguato trattamento terapeutico. 2.4. La sentenza impugnata, pertanto, è restata monca sotto il profilo della valutazione e della relativa motivazione, atteso che il Giudice di pace ha evitato il confronto con le deduzioni difensive, per trincerarsi dietro l’apodittica affermazione di posteriorità della documentazione prodotta, rispetto al fatto.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Como. Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Como Così è deciso, 03/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ANGELO VALERIO LANNA GIACOMO ROCCHI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.