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Ordinanza — n. 33168/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for parole license revocation, ruling it must be remanded to lower tribunal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33168/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Francesco Simeoli regarding the revocation of his nine-day parole license. Simeoli argued that the lower magistrate's decision violated procedural laws and constitutional rights, but the Court determined the appeal was incorrectly filed at the wrong jurisdictional level. Consequently, the case was remanded to the Tribunal of Surveillance in Trieste for proper examination under Article 680 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 680 c.p.p.; Art. 41-bis Ord. pen.: Decisions revoking parole licenses for detainees under security measures are appealable under Art. 680 c.p.p. and must be examined by the Tribunal of Surveillance, not the Court of Cassation directly.

Parole chiave

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parole license revocation security measures detention appeal jurisdiction Tribunal of Surveillance procedural error remand extramural treatment constitutional guarantees tolleranza del soggiorno

Disposizioni normative citate

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Art. 680 cod. proc. pen.
1.L’atto di impugnazione del provvedimento in data 06/12/2024, emesso dal Magistrato di sorveglianza di Udine, va qualificato come appello ex art. 680 cod. proc. pen. e va restituito al Tribunale di sorveglianza di Trieste per l’ulteriore corso.
Art. 41-bis Ord. pen.
1.Il Magistrato di sorveglianza di Udine, con provvedimento in data 06/12/2024, dichiarava inammissibile l’istanza, proposta da Francesco Simeoli, attualmente internato nella Casa Circondariale di Tolmezzo in regime di cui all’art. 41-bis Ord.
Art. 53 Ord. pen.
Art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
In essa si denuncia in particolare, ex art. 606 lett.
Art. 568, comma 5 cod. proc. pen.
Poiché l'impugnazione, per il principio di conservazione espresso dall'art. 568, comma 5, cod.
art. 680 cod. proc. pen
1.L’atto di impugnazione del provvedimento in data 06/12/2024, emesso dal Magistrato di sorveglianza di Udine, va qualificato come appello ex art. 680 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13535 del 17/02/2010, Conte
(Sez. 1, n. 13535 del 17/02/2010, Conte, Rv.
Sez. 1, n. 4606 del 01/12/2009, Alfano
Corte Costituzionale n. 53 del 08/02/1993
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Testo completo

ZE ORDINANZA Simeoli Francesco nato a NAPOLI il 02/03/1958 avverso il decreto del 06/12/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di Udine visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Il Magistrato di sorveglianza di Udine, con provvedimento in data 06/12/2024, dichiarava inammissibile l’istanza, proposta da Francesco Simeoli, attualmente internato nella Casa Circondariale di Tolmezzo in regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen., con la quale chiedeva una licenza di nove giorni da fruire a Marano di Napoli o, in alternativa, a Tolmezzo. 2.Avverso detta ordinanza proponeva reclamo l’interessato riservando i motivi a mezzo del difensore, che, nell’addurre le ragioni a sostegno dell’impugnazione, ne chiedeva la riqualificazione in ricorso per cassazione; il Tribunale di sorveglianza di Trieste, dato atto di quanto sopra, disponeva la trasmissione a questa Corte di cassazione dell’impugnazione proposta nell’interesse del Simeoli. In essa si denuncia in particolare, ex art. 606 lett.

b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt. 4-bis e 53 Ord. pen., e, in subordine, si solleva eccezione di costituzionalità delle citate norme per contrasto con gli artt. 3, 25, 11, 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 7 CEDU e all’art. 4, par. 1, Prot. n. 7 CEDU.

3. Il sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.L’atto di impugnazione del provvedimento in data 06/12/2024, emesso dal Magistrato di sorveglianza di Udine, va qualificato come appello ex art. 680 cod. proc. pen. e va restituito al Tribunale di sorveglianza di Trieste per l’ulteriore corso.

2. Secondo quanto già affermato da questa Corte, sono impugnabili mediante appello davanti al Tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 680 cod. proc. pen., i provvedimenti del magistrato di sorveglianza che dispongono la revoca delle licenze concesse ai soggetti internati in esecuzione di misure di sicurezza detentive. (Sez. 1, n. 13535 del 17/02/2010, Conte, Rv. 246832 - 01). È stato, in particolare, precisato come le licenze agli internati rientrino nel novero delle misure di trattamento extramurali, in relazione alle quali vanno riconosciute le garanzie giurisdizionali e, conseguentemente, i provvedimenti che ne dispongono la revoca sono compresi nella categoria dei provvedimenti "concernenti" tali misure e, come tali, sono appellabili dinanzi al tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 4606 del 01/12/2009, dep. 2010, Alfano, Rv. 245979 - 01).

Secondo il condivisibile orientamento di questa Corte, cui va data continuità,i provvedimenti inerenti alle licenze previste dall'art. 53 O.P., attengono infatti ad una modalità esecutiva della misura di sicurezza detentiva applicata agli internati; sul punto è stata correttamente richiamata la decisione della Corte Costituzionale n. 53 del 08/02/1993, che ha ritenuto possibile estendere le garanzie giurisdizionali previste per l'esecuzione della pena anche alle misure di sicurezza, vista l'ampia accezione dell'art. 2, n. 96, della legge delega per il codice di procedura penale n. 81 del 1987.

Non vi è, quindi, dubbio che la declaratoria di inammissibilità dell’istanza volta ad ottenere una licenza sia tale da incideresul grado di privazione della libertà personale dell'internato, inasprendone il grado di afflittività: pertanto, la decisione del magistrato di sorveglianza sul punto non è sottratta alle garanzie giurisdizionali. Ne consegue che, nel caso di specie, il provvedimento con il quale il Magistrato di Udine ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza proposta da Francesco Simeoli, internato nella Casa Circondariale di Tolmezzo in regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen., volta ad ottenere una licenza di nove giorni, era appellabile ex art. 680 cod. proc. pen..

3. Poiché l'impugnazione, per il principio di conservazione espresso dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve essere correttamente qualificata dal giudice ad quem cui sia stata erroneamente indirizzata, il ricorso proposto da Simeoli deve essere qualificato come appello e trasmesso al Tribunale di Sorveglianza di Trieste, cui spetta l'esame per competenza funzionale. P.Q.M Qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tri