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Sentenza — n. 33141/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33141/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33141/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza di Stefano Amodio, condannato in via definitiva e in regime di arresti domiciliari ai sensi dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen.; istanza intesa ad ottenere l’autorizzazione ad uscire dall’abitazione, in alcune ore della giornata, per provvedere alle indispensabili esigenze di vita. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33141/2025 Roma, lì, 07/10/2025 2. Il difensore dell’interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo in due motivi violazione di legge e vizio della motivazione.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 33141/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 656, comma 10, cod. proc. pen.; istanza intesa ad ottenere l’autorizzazione ad uscire dall’abitazione, in alcune ore della giornata, per provvedere alle indispensabili esigenze di vita. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33141/2025 Roma, lì, 07/10/2025 2. Il difensore dell’interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo in due motivi violazione di legge e vizio della motivazione.

Parole chiave

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permesso di famiglia permesso di dimora scaduto domanda d'asilo di rom motivi soggettivi successivi alla fuga soggiorno illegale soppressione dell'aiuto sociale
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Giuseppe Santalucia - Presidente - Sent. n. sez. 2266/2025 Paola Masi CC – 01/07/2025 Filippo Casa Francesco Centofanti Paolo Valiante - Relatore - R.G.N. 15595/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Amodio Stefano, nato a Roma il 03/09/1974 avverso il provvedimento del 03/03/2025 del Magistrato di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza di Stefano Amodio, condannato in via definitiva e in regime di arresti domiciliari ai sensi dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen.; istanza intesa ad ottenere l’autorizzazione ad uscire dall’abitazione, in alcune ore della giornata, per provvedere alle indispensabili esigenze di vita. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33141/2025 Roma, lì, 07/10/2025 2. Il difensore dell’interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo in due motivi violazione di legge e vizio della motivazione.

3. Nelle more di questo giudizio di legittimità, il menzionato difensore ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del proposto ricorso, avendo Amodio ottenuto l’affidamento in prova al servizio sociale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La segnalazione difensiva conduce effettivamente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, posto che il condannato, ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale, non soggiace più alla regolamentazione limitativa della libertà personale già incisa dal provvedimento impugnato.

2. Tale declaratoria non comporta (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01) condanna né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto non configura un’ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 01/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti Giuseppe Santalucia