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Sentenza — n. 33134/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33134/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33134/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato le richieste di affidamento in prova, di detenzione domiciliare e di semilibertà formulate nell'interesse di Russo Pietro Natale. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Russo, tramite il proprio difensore.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 33134/2025 — snpen · Corte di Cassazione: La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, De Mitri, Rv. 234859).

Parole chiave

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misura sostitutiva della detenzione abbandono del procedimento penale procedimenti e rimedi accessori revoca del gratuito patrocinio modifica di misure cautelari riesame della carcerazione preventiva
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUSSO PIETRO NATALE RINUNCIANTE nato a CATANIA il 25/12/1995 avverso l'ordinanza del 09/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette/sentite le conclusioni del PG f

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato le richieste di affidamento in prova, di detenzione domiciliare e di semilibertà formulate nell'interesse di Russo Pietro Natale.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Russo, tramite il proprio difensore.

3. Con atto trasmesso a questo ufficio in data 15 maggio 2025 il difensore e procuratore speciale del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al suddetto ricorso, segnalando il venir meno dell'interesse all'impugnazione del suo assistito per un provvedimento successivo a lui favorevole del Tribunale di sorveglianza di Catania.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse (si veda, con riguardo al caso di ricorso avverso provvedimento applicativo di una misura custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. il 01/03/2011, Testini).

2. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, De Mitri, Rv. 234859).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso in Roma, il 24 giugno 2