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Sentenza — n. 32921/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against execution order regarding cumulative sentencing for continued crimes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32921/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the execution judge correctly applied the principle of ne bis in idem by treating the two sets of crimes as a single criminal design. The appellant argued that the final sentence calculation was erroneous and excessive, claiming the base penalty should have been derived from the second judgment rather than the first. The court rejected these arguments, emphasizing that the execution judge properly identified the most serious offense and applied statutory increases for each victim without violating legal limits.

Regesto Legislator

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Art. 646 c.p.p.; Art. 81 c.p.: The appeal against an execution order is inadmissible if it does not raise a question of law relevant to the execution proceedings, and the execution judge's calculation of cumulative penalties for continued crimes must respect statutory limits and proportionality.

Parole chiave

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ne bis in idem principle continued crimes sentencing execution order appeal cumulative penalty calculation proportionality of punishment allegazioni di persecuzione contraddittorie recidiva criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 646 c.p.p.
Art. 81 c.p.
Art. 133 c.p.
Indicata la pena base nei termini sopra precisati, il giudice dell’esecuzione ha proceduto ad applicare gli aumenti per la continuazione richiamando i criteri di cui all’art. 133 cod.
Art. 52 d.lgs. 196/2003
La natura dei reati per i quali il ricorrente ha riportato condanna impone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs.
art. 612-bis cod. pen
Il Tribunale avrebbe errato nell’individuare la pena più grave in quella di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, applicata per una delle violazioni dell’art. 612-bis cod. pen.
art. 81 cod. pen
art. 133 cod. pen
Indicata la pena base nei termini sopra precisati, il giudice dell’esecuzione ha proceduto ad applicare gli aumenti per la continuazione richiamando i criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
ART. 52 D.LGS. 196/03
Così è deciso, 16/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente VINCENZO GALATI MONICA BONI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 7930/95
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
U, n.7930/95, Rv.201549-01)» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: Boccomini Riccardo nato a MARCELLINA il 04/01/1944 avverso l'ordinanza del 14/04/2025 del TRIBUNALE di Tivoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14 aprile 2025 il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza, presentata nell’interesse di Riccardo Boccomini, di applicazione dell’istituto della continuazione, tra i fatti giudicati con le seguenti sentenze della Corte di appello di Roma:

1) n. 404/2022 del 19 gennaio 2022, irrevocabile il 10 novembre 2022 per i reati di cui agli artt. 81 e 612-bis cod. pen., commessi a Tivoli dall’agosto del 2017;

2) n. 1986/2022 del 10 aprile 2024, irrevocabile il 29 gennaio 2025 per i reati di cui agli artt. 81 e 612-bis cod. pen., commessi in Tivoli a epoca successiva e prossima al 20 marzo 2015, con condotta perdurante. Ritenendo sussistente un unico disegno criminoso in virtù della natura omogenea dei reati, del medesimo contesto in cui gli stessi sono stati realizzati, nonché della direzione delle condotte verso le stesse persone offese (i condomini del condannato), in accoglimento dell’istanza, il Tribunale ha rideterminato la pena complessiva finale in anni uno e mesi cinque di reclusione.

2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione Riccardo Boccomini, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando due motivi. 2.1. Con il primo eccepisce erronea applicazione della legge penale, in relazione al mancato riconoscimento, tra le due sentenze in oggetto, della disciplina del ne bis in idem. Le condotte descritte nel capo di imputazione della sentenza sub 2), qualificate come permanenti, sarebbero le medesime già giudicate con la sentenza sub 1), da ritenersi, pertanto, assorbite nell’imputazione della prima. 2.2.

Con il secondo eccepisce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione al calcolo della pena finale inflitta. Il Tribunale avrebbe errato nell’individuare la pena più grave in quella di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, applicata per una delle violazioni dell’art. 612-bis cod. pen. con la sentenza sub 1) dopo aver scorporato la continuazione tra tutti i reati giudicati, dovendosi, piuttosto, individuare in quella di mesi undici e giorni dieci inflitta con la sentenza sub 2). Avrebbe, inoltre, operato un eccessivo aumento per la continuazione, pari a due mesi per ogni persona offesa.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Ai fini della disamina del primo motivo di ricorso, giova, preliminarmente, richiamare il consolidato insegnamento di questa Corte, per il quale è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, con il quale siano devolute questioni non prospettate con la richiesta originaria al giudice di merito, sulle quali quest'ultimo non sia stato chiamato a decidere (Sez. 1, n. 41836 del 09/06/2023, Di Paolo, Rv. 285124-01). Peraltro, dalla dichiarata inammissibilità in sede di legittimità non deriva, in concreto, lesione alcuna per la parte, che ben potrà far valere la diversa questione con altra richiesta, dal momento che il divieto del ne bis in idem non opera per le nuove istanze, fondate su presupposti di fatto e motivi di diritto prima non prospettati (Sez. 5, n. 9 del 04/01/2000, Rotondi, Rv. 215976;

Sez. 1, n. 9780 del 11/01/2017, Badalamenti, Rv. 269421). Sulla base di tale principio di diritto, deve osservarsi che la questione relativa al mancato riconoscimento del ne bis in idem non è stata dedotta con l’incidente di esecuzione e non è stata sottoposta al vaglio del Tribunale di Tivoli quale giudice dell'esecuzione. Dagli atti, la cui consultazione è consentita in ragione del vizio dedotto, non risulta la prospettazione della tesi difensiva secondo la quale i fatti giudicati con le due sentenze sarebbero, in realtà, sovrapponibili; all’udienza di discussione dell’incidente di esecuzione, il ricorrente si è limitato a riportarsi all’istanza originaria.

Da tale mancata deduzione, pertanto, deriva la preclusione alla introduzione della questione davanti a questa Corte, nonché la sua deduzione articolata in termini di violazione di legge.

3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 3.1. A tale riguardo, va, preliminarmente, ribadito il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e, solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2020, Conte, Rv. 248299-01;

Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845). 3.2. Secondo le descritte modalità ha proceduto il giudice dell’esecuzione il quale, scorporati tutti i reati giudicati e ritenuti in continuazione, ha individuato la pena più grave in quella di mesi cinque e giorni dieci di reclusione applicata per una delle violazioni dell’art. 612-bis cod. pen., con la sentenza sub 1) (calcolata partendo dalla pena base di un anno di reclusione, ridotta ad otto mesi per il vizio parziale di mente, ridotta, ulteriormente, a cinque mesi e dieci giorni per le attenuanti generiche); ha proceduto, poi, ad applicare, in primo luogo, gli aumenti per la continuazione già stabiliti da tale sentenza (quattro mesi di reclusione, ossia due mesi per ogni persona offesa), e, in seguito, gli ulteriori aumenti per la continuazione con i reati giudicati con la sentenza sub 2) (otto mesi di reclusione, ossia due mesi per ciascuna delle quattro persone offese), quantificando, in definitiva, la pena complessiva in anni uno e mesi cinque di reclusione. 3.3.

Relativamente agli aumenti inflitti per ogni persona offesa, ritenuti gravosi in termini meramente assertivi dal ricorrente, va ribadito che in tema di determinazione della pena nel reato continuato, «il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene).(Conf.

Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01)» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). Indicata la pena base nei termini sopra precisati, il giudice dell’esecuzione ha proceduto ad applicare gli aumenti per la continuazione richiamando i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. a fronte dei quali il ricorrente ha meramente affermato la natura eccessiva degli stessi aumenti senza operare alcun effettivo confronto con le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice dell’esecuzione che ha complessivamente quantificato la pena in misura inferiore a quella derivante dal cumulo materiale delle pene inflitte in sede di cognizione.

4. Da quanto esposto, deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La natura dei reati per i quali il ricorrente ha riportato condanna impone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs. 196 del 2003. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 16/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente VINCENZO GALATI MONICA BONI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.