Supreme Court dismisses jurisdictional conflict because the execution judge's act did not cause procedural stagnation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the jurisdictional conflict between the supervision magistrate and the preliminary judge of execution non-existent. The supervision magistrate had ordered the revocation of home detention due to legal defects in the substitution penalty, while the execution judge had already revoked it for non-compliance. The court ruled that the contested act did not cause procedural stagnation but rather resolved the execution judge's own competence issue, thus failing the criteria for a jurisdictional conflict.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.; Art. 127, comma 9, cod. proc. pen.: A jurisdictional conflict is inadmissible when the alleged abnormal act by one judge does not cause procedural stagnation but instead resolves the remitting judge's own competence doubts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Giuseppe Santalucia - Presidente - Sent. n. sez. 2273/2025 Paola Masi CC – 01/07/2025 Filippo Casa Francesco Centofanti Paolo Valiante - Relatore - R.G.N. 15596/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Magistrato di sorveglianza di Udine nei confronti del G.i.p. del Tribunale di Udine con ordinanza del 16/04/2025 visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata il 16 gennaio 2025, irrevocabile dal 1° febbraio 2025, il G.i.p. del Tribunale di Udine dichiarava Archili Shatirishvili colpevole, tra l’altro, del reato di rapina aggravata, ex art. 628, terzo comma, cod. pen., e lo condannava alla pena complessiva di tre anni di reclusione, sostituita, a norma dell’art. 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla detenzione domiciliare di pari durata.
2. Investito dell’esecuzione della pena sostitutiva, ai sensi dell’art. 62 della legge n. 689, cit., il Magistrato di sorveglianza di Udine, con provvedimento adottato senza formalità, in base all’art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 32919/2025 Roma, lì, 06/10/2025 rilevava l’illegalità della pena in questione (rientrando il reato di rapina aggravata nel catalogo di cui all’art. 4-bis Ord. pen., in relazione al quale la sostituzione sarebbe stata preclusa in base all’art. 59, lett. d, della stessa legge n. 689 del 1981) e disponeva la restituzione degli atti al Pubblico ministero competente, perché fosse promosso incidente di esecuzione in funzione della revoca della sentenza di condanna (in punto di applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva nella sua interezza, o, in subordine, con riferimento alla quota-parte di pena sostitutiva inerente il reato di rapina aggravata).
3. La difesa del condannato proponeva opposizione avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, articolando nei confronti di esso plurime censure. All’udienza conseguentemente fissata a norma degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., il difensore produceva copia dell’ordinanza – emessa nelle more dal G.i.p. del Tribunale di Udine, in veste di giudice dell’esecuzione e a definizione dell’incidente promosso dal Pubblico ministero – con la quale detto giudice aveva revocato la detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi dell’art. 66 della legge n. 689 del 1981, per l’inosservanza delle relative prescrizioni, e aveva provveduto a convertirla in reclusione.
4. Il Magistrato di sorveglianza di Udine pronunciava sull’opposizione con l’ordinanza in epigrafe indicata. Il Magistrato di sorveglianza riteneva che l’oggetto del giudizio a lui devoluto non fosse esaurito, in quanto il giudice dell’esecuzione non si era pronunciato sull’istanza del Pubblico ministero di revoca del giudicato in punto di esecuzione di una pena illegale e aveva, in luogo della revoca, adottato un provvedimento (la revoca della pena sostitutiva per inosservanza delle prescrizioni) che non sarebbe stato di sua competenza. Il Magistrato di sorveglianza, disattese le ragioni di opposizione, denunciava quindi come abnorme la decisione del giudice dell’esecuzione e sollevava conflitto di competenza dinanzi a questa Corte di cassazione, disponendo la trasmissione ad essa degli atti a norma degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30, cod. proc. pen., perché venisse dichiarata l’abnormità e perché il G.i.p. del Tribunale di Udine fosse onerato del compito di revocare il giudicato, nei termini sopra precisati.
5. Il conflitto, in previsione del suo esito, è stato trattato in questa sede senza formalità di procedura, in base all’art. 127, comma 9, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il conflitto di competenza è rimedio apprestato dall’ordinamento processuale, non già per la definizione astratta dell’ordine delle competenze, né per affermazioni di principio avulse da una concreta incidenza sul regolare corso del procedimento, ma a tutela, alternativamente, dell’esigenza:
a) di preservare il ne bis in idem, volto a scongiurare che, sullo stesso fatto, attribuito alla stessa persona, o comunque (fuori della cognizione) sulla stessa vicenda processuale, si svolgano più giudizi, e si adottino più provvedimenti, anche non irrevocabili, l’uno indipendentemente dall’altro (conflitto positivo: v. Sez. 1, n. 31348 del 23/09/2020, G.i.p. Tribunale Perugia, Rv. 279801-01);
b) di impedire stasi procedimentali, originate dal concorrente rifiuto di due o più giudici di prendere cognizione della medesima reiudicanda, ovvero di adottare provvedimenti indispensabili a dare ulteriore impulso al processo (conflitto negativo: da ultimo, Sez. 1, n. 37636 del 07/04/2023, confl. comp. in proc. Sapone, Rv. 285250-01). L’elevazione del conflitto, in questa seconda ipotesi, può essere connessa anche all’assunzione di un provvedimento abnorme da parte di uno dei giudici in conflitto, denunciata dal giudice remittente. Il riscontro dell’abnormità (cruciale, peraltro, ai fini della deroga alla regola della altrimenti necessaria prevalenza della decisione del giudice del dibattimento su quella del giudice dell’udienza preliminare della stessa sede:
Sez. 1, n. 46824 del 21/09/2023, confl. comp. in proc. Navarro Gutierrez., Rv. 285407-01) è, in tal caso, tuttavia e pur sempre strettamente funzionale al superamento della stasi procedimentale, attraverso la rilevazione del vizio e la definitiva attribuzione della competenza ad adottare l’atto propulsivo in capo al giudice che, in forme totalmente aliene dal sistema, l’aveva ricusata.
2. Nel caso di specie, viceversa, l’adozione dell’atto che si assume abnorme – ossia dell’ordinanza di revoca della detenzione domiciliare sostitutiva (non importa se definibile realmente come tale) – non ha indotto alcuna stasi del procedimento, avendo, al contrario, definitivamente esonerato il giudice remittente dalla declinazione della competenza che, ab origine, egli riteneva di non potere nel caso concreto esercitare. La rimozione dell’atto tacciato di abnormità non avrebbe, così, alcuna ricaduta sull’attività istituzionale del giudice remittente. Essa risponderebbe, invece, ad una logica di mera teorica misurazione delle reciproche attribuzioni tra organi della giurisdizione, che per le ragioni esposte non può integrare materia di conflitto.
3. Seguono la declaratoria d’insussistenza del conflitto stesso e la restituzione degli atti al giudice remittente. P.Q.M Dichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Udine. Così deciso il 01/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti Giuseppe Santalucia