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Sentenza — n. 32886/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32886/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32886/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila con provvedimento in data 20 marzo 2025 accoglieva l’istanza di semilibertà avanzata dal detenuto Hathazi Alexandru in espiazione della pena di anni tre e mesi uno di reclusione e rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Il rigetto della misura più ampia era fondato sulla assenza di un domicilio accertato ed idoneo e sulla eccesiva lassità della misura se rapportata alle condizioni giuridiche e personali del detenuto.

Regesto Legislator

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art. 606 cod.proc.pen; Sentenza — n. 32886/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. L’impugnazione dell’ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza, rubricata dall’impugnante quale opposizione, è stata correttamente qualificata come ricorso, ma essendo stata redatta come opposizione, i vizi denunciati non rientrano nelle categorie di cui all’art. 606 cod.proc.pen. Per tale ragione, per analogia con quanto accade nel caso di conversione di un appello in ricorso, il ricorso è da qualificarsi inammissibile, poiché il motivo lamentato attiene al merito e dunque non può essere oggetto di un vaglio di legittimità, in assoluta congruità con l’intenzione di chi impugnava, che era, come denunciato nell’atto, di proporre opposizione e non già ricorso.

Parole chiave

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revoca del permesso di dimora domanda d'asilo di rom statuto di dimora permesso di domicilio ripristino dello statuto di rifugiato assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod.proc.pen
L’impugnazione dell’ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza, rubricata dall’impugnante quale opposizione, è stata correttamente qualificata come ricorso, ma essendo stata redatta come opposizione, i vizi denunciati non rientrano nelle categorie di cui all’art. 606 cod.proc.pen.
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Testo completo

la seguente Sul ricorso proposto da: Hathazi Alexandru nato in ROMANIA il 26/06/1968 avverso l'ordinanza del 20/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'Aquila Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini che chiedeva dichiararsi il ricorso inammissibile

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila con provvedimento in data 20 marzo 2025 accoglieva l’istanza di semilibertà avanzata dal detenuto Hathazi Alexandru in espiazione della pena di anni tre e mesi uno di reclusione e rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Il rigetto della misura più ampia era fondato sulla assenza di un domicilio accertato ed idoneo e sulla eccesiva lassità della misura se rapportata alle condizioni giuridiche e personali del detenuto.

2. Avverso detta ordinanza proponeva opposizione il detenuto a mezzo del difensore di fiducia, che lamentava la valutazione di inidoneità del domicilio e chiedeva fosse ordinato al personale di polizia giudiziaria di condurre ulteriori verifiche al riguardo. Il Tribunale di sorveglianza riqualificava l’opposizione come ricorso per cassazione e ne disponeva l’inoltro alla Corte di legittimità.

3. Il Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. L’impugnazione dell’ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza, rubricata dall’impugnante quale opposizione, è stata correttamente qualificata come ricorso, ma essendo stata redatta come opposizione, i vizi denunciati non rientrano nelle categorie di cui all’art. 606 cod.proc.pen. Per tale ragione, per analogia con quanto accade nel caso di conversione di un appello in ricorso, il ricorso è da qualificarsi inammissibile, poiché il motivo lamentato attiene al merito e dunque non può essere oggetto di un vaglio di legittimità, in assoluta congruità con l’intenzione di chi impugnava, che era, come denunciato nell’atto, di proporre opposizione e non già ricorso.

Tale conclusione è in perfetta aderenza con un insegnamento di questa Corte cui si intende dare continuità, secondo il quale è inammissibile l'impugnazione proposta con un mezzo di gravame diverso da quello prescritto, nel caso in cui dall'esame dell'atto emerga che la parte abbia intenzionalmente interposto il mezzo di gravame non consentito dalla legge. (Fattispecie relativa ad appello proposto avverso sentenza di condanna a pena pecuniaria del giudice di pace, non suscettibile di conversione in ricorso per cassazione, in quanto risultavano dedotti solo motivi di censura relativi al merito della decisione impugnata). (Sez. 4, n. 1441 del 21/11/2023, dep. 2024, Verrucci, Rv. 285634 - 01) 2.

Dall’inammissibilità del ricorso discendono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro 3000 alla cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell