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Sentenza — n. 32880/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation denial due to lack of demonstrated personality revision and unsuitable home.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32880/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Fabrizio Zanecchia against the Rome Supervision Tribunal's refusal to grant him probation or home detention. Zanecchia argued the lower court ignored his social integration and the remote nature of his recent criminal charges, focusing only on his trailer home. The court rejected this, stating that the tribunal correctly weighed his extensive criminal record for fraud and drug trafficking against the lack of evidence regarding a genuine process of personality revision.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; The court must evaluate the convicted person's post-sentence behavior to verify a positive personality evolution, and a mere temporal distance from past crimes is insufficient without concrete evidence of a critical revision process.

Parole chiave

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probation denial personality revision criminal record evaluation home detention suitability procedural motivation vices integrazione insufficiente attitudine all'integrazione restrizione di libertà

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Fabrizio Zanecchia, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un motivo con il quale ha eccepito i vizi di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024 Tomaselli, Rv. 285855
Sez. 1, n. 1501 del 12/03/1998, Fatale, Rv. 210553
Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo, Rv. 244322
210553, Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo, Rv. 244322, Sez.
Sez. 1, n. 31421 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602
Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151
Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924
Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, Naretto, Rv. 258402
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: Zanecchia Fabrizio nato a ROMA il 11/01/1960 avverso l'ordinanza del 10/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria del difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10 aprile 2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di ammissione all’affidamento in prova ai servizi sociali o alla detenzione domiciliare avanzata nell’interesse di Fabrizio Zanecchia. A fondamento della decisione ha posto l’esistenza di plurime condanne per fatti successivi a quello per il quale è in corso l’esecuzione e la denuncia per reati commessi anche in epoca recente. E’ stata, altresì, evidenziata l’inidoneità del domicilio presso una roulotte.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Fabrizio Zanecchia, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un motivo con il quale ha eccepito i vizi di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe valorizzato, in relazione all’esecuzione della pena per una condanna per fatti risalenti, la sola circostanza della inidoneità del domicilio presso una roulotte, omettendo di considerare che si tratta di domicilio posto nei pressi di un mercato rionale nel quale il ricorrente svolge l’attività di custode. Anche i precedenti penali richiamati sono risalenti nel tempo. Zanecchia, inoltre, è integrato nel contesto sociale e lontano da ambienti criminali. La più recente notizia di reato è, allo stato, priva di alcun elemento di conferma.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2.Deve essere tenuto presente il principio di diritto espresso, anche recentemente, da Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024 Tomaselli, Rv. 285855, ossia che «ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, è necessaria la valutazione del comportamento del condannato successivo ai fatti per i quali è stata pronunciata la condanna, onde verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della sua personalità, tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativa richiesta»(in tal senso anche Sez. 1, n. 1501 del 12/03/1998, Fatale,Rv. 210553, Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo, Rv. 244322, Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602).

Inoltre, va condiviso e ribadito che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono di per sé soli assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. (In motivazione la Corte ha chiarito che il giudice deve valutare in concreto l'esistenza di elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l'affidamento si riveli proficuo, valorizzando i precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante) » (Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 – 01;

Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924; Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, dep. 2014, Naretto, Rv. 258402). Nel caso di specie, tuttavia, del tutto ragionevolmente e in termini ineccepibili, il Tribunale ha evidenziato come il ricorrente sia gravato da numerosi precedenti risultanti dal certificato del Casellario per reati di falso e contro il patrimonio e per reati di spaccio di stupefacenti. Ha, altresì, valorizzato la segnalazione di una notizia di reato per truffa del 2023 e una ulteriore pendenza per falso e ricettazione per fatto del 2010.

A fronte di tali elementi, il ricorrente, quanto alla misura dell’affidamento in prova, contrappone una lettura minimizzante che, lungi dall’evidenziare elementi trascurati dal Tribunale di sorveglianza in punto di avvio del processo di revisione critica, valorizza, in termini pressoché esclusivi, la lontananza nel tempo dei fatti per i quali Zanecchia ha riportato condanna. Si tratta di aspetto sul quale non sono state fornite indicazioni specifiche essendo stato dimostrato, nel corso del procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza, lo svolgimento di un’attività lavorativa che lo stesso ricorrente ha definito non regolare.

Non sono state fornite indicazioni ulteriori per illustrare l’esistenza di un serio avvio del processo di revisione critica, specie alla luce della recente denuncia riportata per il delitto di truffa. Del tutto coerente con le risultanze disponibili, pertanto, si rivela anche la decisione di rigetto della misura della detenzione domiciliare, stante l’inidoneità del domicilio in un veicolo (in quanto tale, amovibile) come una roulotte collocata, allo stato, presso un mercato rionale ove il ricorrente svolge non già un’attività che gli consente di essere economicamente autonomo, ma solo a titolo gratuito.

Alla luce della complessiva personalità del ricorrente e delle risultanze di fatto illustrate, per come congruamente evidenziate nel provvedimento impugnato, non è dato riscontrare nella decisione oggetto di ricorso alcun vizio della motivazione.

4. Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.