Cassation annuls execution order for lack of conclusive reasoning on criminal continuity under Art. 81 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the execution order of the Ferrara Tribunal regarding the applicant's request for criminal continuity. The lower court rejected the request citing a lack of proof for a single criminal plan, despite acknowledging temporal proximity and typological homogeneity of drug offenses. The Supreme Court found the lower court's reasoning contradictory and insufficient because it failed to explain why specific indicia of a unified criminal design were deemed irrelevant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 c.p.; Art. 671 c.p.p.: The execution judge must provide conclusive reasoning when rejecting a continuity request, explaining why specific indicia of a unified criminal plan are insufficient without contradicting themselves.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente sul ricorso proposto da: HDIDAR Khalil, nato in Tunisia il 10/11/1994 avverso l'ordinanza del Tribunale di Ferrara del 7/4/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 7.4.2025, il Tribunale di Ferrara, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha provveduto su una richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con le seguenti sentenze di condanna nei confronti di Khalil Hdidar:
1) sentenza della Corte di appello di Bologna del 5/6/2024, irrevocabile il 17.1.2025;
2) sentenza della Corte di appello di Bologna del 25.3.2024, irrevocabile il 10.1.2025;
3) sentenza della Corte di appello di Bologna del 13.1.2023, irrevocabile il 31.3.2023;
4) sentenza del Tribunale di Ferrara del 22.4.2021, irrevocabile il 30.5.2021. Il Tribunale ha rigettato l'istanza, osservando che gli unici elementi invocabili a sostegno della continuazione, ovvero la stretta contiguità temporale e la sostanziale omogeneità degli illeciti, non sono di per sé sufficienti, in assenza di ulteriori elementi sintomatici, a dimostrare che i singoli episodi fossero stati tutti previsti e deliberati fin dal primo momento in attuazione di un programma unitario. Ad una verifica delle sentenze, invece, si deve ritenere che i reati fossero frutto di determinazione autonoma ed estemporanea e di una scelta di vita delinquenziale. 2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Khalil Hdidar, articolando un unico motivo, con cui deduce violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen., 111 Cost., 6 CEDU.
Il ricorso si duole che il provvedimento ha richiamato gli indicatori da valutare ai fini dell'applicazione della continuazione, ma ha poi genericamente ritenuto che non vi fosse la prova dell'unica ideazione criminosa, omettendo ogni valutazione circa gli indici prima individuati. Nel caso di specie, sussistono l'omogeneità delle violazioni (tutte in tema di stupefacenti commesse a Ferrara tra gli anni 2021 e 2023, ad eccezione di un reato di cui all'art. 337 cod. pen.), la stretta contiguità temporale e la prossimità geografica dei luoghi di consumazione: si tratta di indici del tutto pretermessi nella motivazione dell'ordinanza, la quale non spiega perché dovessero essere ritenuti dati neutri rispetto alla dimostrazione di una predeterminata programmazione unitaria.
La continuazione non può ridursi al caso in cui tutti i reati siano stati dettagliatamente progettati nello svolgimento, nei tempi e nelle modalità, in quanto una simile definizione di dettaglio non sarebbe conforme al dettato normativo che parla solo di “disegno”. È sufficiente, invece, una programmazione che può essere anche di massima, con una previsione dei reati in linea generale e con riserva di adattamento alle eventualità del caso.
3. Con requisitoria scritta trasmessa il 5.6.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, generico e meramente contro-valutativo, che, oltre alla mera critica, non deduce né allega alcunché di diverso da quanto considerato dal giudice dell’esecuzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Va premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv. 275222 – 01). In questa prospettiva, deve ritenersi che la motivazione dell’ordinanza impugnata manca dei singoli elementi esplicativi che consentano di comprendere il percorso logico- argomentativo seguito dal giudice dell’esecuzione per escludere la sussistenza della continuazione.
Il provvedimento non richiama nemmeno i reati oggetto delle quattro sentenze di condanna irrevocabili a carico del ricorrente e non ne esamina in alcun modo la tipologia. Peraltro, il giudice dell’esecuzione evidenzia, al contempo, che ricorrano nel caso di specie alcuni degli “elementi idonei a dimostrare la originaria univocità del disegno criminoso”, che individua nella “stretta contiguità temporale” e nella “sostanziale omogeneità sussistente tra gi illeciti giudicati separatamente”. Dunque, l’ordinanza stessa riconosce che siano ravvisabili in astratto significativi indici rivelatori della medesimezza del disegno criminoso.
Ciò nondimeno, il giudice dell’esecuzione ritiene di rigettare l’istanza, considerando insufficienti quegli indici, in assenza di ulteriori elementi sintomatici dell’unicità della iniziale ideazione dei reati per cui Hdidar è stato condannato. Ma, in definitiva, non risulta per quali motivi si stimino irrilevanti gli indici della contiguità temporale e della omogeneità tipologica, né quali eventuali elementi ulteriori rispetto a quelli già disponibili siano necessari per ritenere sussistente l’unicità del disegno criminoso sottostante ai reati commessi.
Per vero, l’ordinanza aggiunge che “una approfondita verifica” delle sentenze rivela che le condotte siano frutto di “una scelta di vita”, ma non dà conto dei dati concreti che hanno costituito oggetto di verifica e, di conseguenza, non spiega, dopo averla meramente affermata, perché la commissione dei delitti sia riconducibile ad una scelta di vita anziché ad una unitaria deliberazione originaria.
2. In definitiva, deve ritenersi che la motivazione dell’ordinanza impugnata non esponga in modo concludente le ragioni per cui la ricorrenza di significativi indici sintomatici della identità del disegno criminoso – che pure individua lo stesso giudice dell’esecuzione – non consenta poi di ravvisare l’unicità del disegno criminoso alla base dei reati per i quali il ricorrente chiede l’applicazione della disciplina della continuazione. Non emerge dal provvedimento, cioè, a quali elementi concreti sia stata ancorata una valutazione che riconduca la reiterazione delle condotte criminose esclusivamente ad una scelta di vita di Hdidar e a una generale tendenza a porre in essere determinati reati, pur in presenza, per converso, di elementi rivelatori della continuazione.
Se è vero che una programmazione e deliberazione unitaria non possono essere desunte sulla sola base dell'analogia dei singoli reati o dell'unitarietà del contesto, ovvero ancora della identità della spinta a delinquere o della brevità del lasso temporale che separa lo svolgimento dei diversi episodi, neppure può dubitarsi che ciascuno di codesti fattori, aggiunto ad altro, incrementa la possibilità che debba riconoscersi l'esistenza del medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento delle coincidenze indiziarie favorevoli (cfr. anche, in proposito, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01;
Sez. 1, n. 44862 del 5/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 – 01). Ne consegue, pertanto, che la motivazione dell’ordinanza è da considerarsi, per un verso, meramente apparente, nel senso che si è avvalsa di argomentazioni prive ex se di efficacia dimostrativa della soluzione solo apoditticamente affermata, e, per l’altro, contraddittoria, giacché, pur avendo individuato elementi suscettibili di essere valutati favorevolmente all’istante, perviene ad una conclusione inconciliabile con quegli elementi senza rendere pienamente conto delle relative ragioni.
3. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, l‘ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Ferrara in diversa composizione fisica, per un nuovo esame dell’istanza che tenga conto dei criteri di valut