Cassation court partially allows appeal, annulling acquittal on one theft charge while upholding conviction on another.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation partially allowed Cesare Caravella's appeal against the Venice Court of Appeal's judgment. While the lower court acquitted Caravella of a theft against Carla Zane due to inadmissible witness statements, the Court found the acquittal legally flawed because the victim's lack of identification in court was not properly addressed. Consequently, the Court annulled the acquittal on the Zane charge but upheld the conviction for the attempted theft against Lia Garonzi, reducing the sentence for the remaining offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.; The Court of Cassation may annul a judgment of acquittal on specific charges if the lower court failed to consider relevant facts or reasoning, while retaining the validity of convictions on other charges supported by sufficient evidence.
Parole chiave
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: MONICA BONI - Presidente - PAOLA MASI - Relatore - STEFANO APRILE ANGELO VALERIO LANNA MARIA GRECA ZONCU Sent. n.sez. 2337/2025 CC - 08/07/2025 R.G.N. 16226/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARAVELLA CESARE nato a Molfetta il 26/12/1969 avverso la sentenza del 28/11/2024 della Corte di appello di Venezia udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Alfredo Pompeo Viola che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 32570/2025 Roma, lì, 02/10/2025
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 28 novembre 2024 la Corte di appello di Venezia, quale giudice del rinvio disposto in data 26 maggio 2023 dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 33815, ha assolto Cesare Caravella dal delitto di furto in abitazione commesso in data 11/05/2015, per non avere commesso il fatto, e lo ha condannato alla pena di mesi quattro e giorni quindici di reclusione ed euro 130 di multa per due delitti di furto tentato in abitazione, commessi in data 14/05/2015 in danno di Carla Zane e di Lia Garonzi. La Corte di appello, in applicazione dei principi indicati nella sentenza di annullamento della precedente pronuncia di secondo grado, ha ritenuto non utilizzabili le dichiarazioni che la persona offesa Carla Zane aveva rilasciato ai Carabinieri in relazione al furto subito in data 11/05/2015, contenute nel verbale di arresto dell'imputato, perché costituenti atto non irripetibile, ed aveva perciò preso atto del non avere ella, in dibattimento, riconosciuto nell'imputato la persona che si era presentata a casa sua con una scusa; in merito ai due tentativi di furto commessi in data 14/05/2015, invece, ha ritenuto certa sia la sussistenza dei reati, sia l’identità del ladro, avendolo la persona offesa del secondo tentativo di furto, Lia Garonzi, chiuso in cantina e consegnato, quindi, ai Carabinieri.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso Cesare Caravella, per mezzo del difensore avv. Michele Salvemini, articolando un unico motivo, con il quale deduce la carenza e manifesta illogicità della motivazione. La Corte di cassazione, nella sua sentenza di annullamento, ha dichiarato inutilizzabili tutte le dichiarazioni della signora Zane contenute nel verbale di arresto, e la Corte di appello ha ribadito tale valutazione di inutilizzabilità. Ha omesso, però, di considerare che la signora Zane, non avendo in dibattimento effettuato alcun riconoscimento, non ha riconosciuto nell'imputato né l'autore del furto da lei subito in data 11/05/2015, né l'autore del tentativo di furto avvenuto in data 14/05/2015.
L'analogia della condotta rispetto a quella tenuta dal ricorrente, pochi minuti dopo, in danno di Lia Garonzi non può sopperire a tale mancanza di prova, o per lo meno tale indizio, essendo in sé poco significativo, avrebbe dovuto essere più approfonditamente valutato, unitamente alla prova del mancato riconoscimento. L'esclusione della prova dell'avere il ricorrente commesso il tentativo di furto in danno della signora Zane, inoltre, toglie univocità al fatto commesso in danno della signora Garonzi, in quanto il mero fatto di avere suonato alla sua porta fingendo di essere il postino, per poi nascondersi nella cantina, non dimostra in modo univoco la volontà di commettere un furto, potendo essere stata tale condotta realmente dovuta ad un bisogno impellente e imprevisto.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, perché diretto ad ottenere una diversa valutazione delle prove.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato, e deve essere accolto nei limiti sotto precisati.
2. L'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. impone al giudice del rinvio, benché libero di decidere con gli stessi poteri del giudice che ha emesso la sentenza annullata, di uniformarsi alle questioni di diritto decise dalla sentenza che ha disposto l'annullamento. Nel presente caso la sentenza n. 33815 del 26 maggio 2023, emessa da questa Corte, ha ritenuto errato che la pronuncia di appello traesse la prova dei tre furti commessi o tentati nelle date dell'11/05/2015 e del 14/05/2015 «dalle risultanze tutte del verbale di arresto», ed ha ribadito la inutilizzabilità di tale documento a fini di prova, con riferimento al suo contenuto ripetibile ed in particolare alle dichiarazioni rese dalla persona offesa alla polizia giudiziaria, e riportate nel verbale stesso.
Secondo il ricorrente, infatti, i Carabinieri, nel redigere il verbale di arresto, vi avevano riportato le dichiarazioni rese da Carla Zane relative sia al furto da lei subito in data 11/05/2015, sia al tentativo subito il 14/05/2015, e la Corte di appello aveva fondato solo su tali dichiarazioni la prova della sua responsabilità, anche per il tentativo di furto in danno di Lia Garonzi, perché la signora Zane, in dibattimento, non si era dimostrata capace di riconoscerlo quale autore delle due condotte da lei denunciate. La sentenza di rinvio, uniformandosi al principio stabilito dalla pronuncia della Corte di cassazione, ha dichiarato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa Carla Zane nell'immediatezza del furto tentato in suo danno in data 14/05/2015 e inserite nel verbale di arresto, perché ripetibili, essendo stata la signora sentita in dibattimento, ed ha perciò assolto il ricorrente dal reato verificatosi in data 11/05/2015, per non avere commesso il fatto, stante la totale mancanza di prova della sua identificazione come l'autore di tale delitto.
Ha invece ritenuto provata la sua responsabilità per entrambi i tentativi di furto commessi in data 14/05/2015, essendo certa la sua introduzione nel palazzo abitato dalla signora Garonzi, avendolo i Carabinieri trovato nella cantina in cui la donna lo aveva rinchiuso, e ritenendo sufficiente la prova logica consistente nella contiguità spazio-temporale tra le due condotte e nell'identità delle relative modalità esecutive. La sentenza non ha tenuto conto, però, del fatto che anche le modalità esecutive del tentativo di furto subito il 14/05/2015 dalla signora Zane, e le caratteristiche fisiche del presunto ladro, sono state da lei riferite solo alla polizia giudiziaria e riportate nel verbale di arresto del ricorrente, secondo quanto descritto nella sentenza di primo grado e riportato nella stessa sentenza impugnata.
Questa, infatti, nella descrizione dello svolgimento del processo, dà atto che l'anziana donna, escussa in sede dibattimentale, non solo non aveva riconosciuto l'imputato, ma non era stata neppure «in grado di rievocare con precisione l'accaduto»; dalla sentenza di primo grado, inoltre, non risulta che la donna abbia riferito alcunché, in dibattimento, circa il fatto accaduto il 14/05/2015. La sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione, peraltro, ha confermato tale dato, affermando che la sentenza annullata «trae la prova dalle risultanze tutte del verbale di arresto».
La sentenza di rinvio, pertanto, ha in realtà tratto nuovamente dal solo contenuto del verbale di arresto la prova della sussistenza del tentativo di furto denunciato dalla signora Zane in data 14/05/2015, e della responsabilità per esso del ricorrente, dal momento che l'anziana donna, in dibattimento, oltre a non riconoscere quest'ultimo come il ladro, non ha neppure saputo descrivere con precisione quanto accaduto. Pertanto i particolari relativi all'avere un uomo tentato di farla uscire da casa fingendo di essere il postino, e alla contiguità spazio-temporale tra tale vicenda e quella descritta dalla signora Garonzi, elementi dai quali la sentenza impugnata ha ritenuto provato il delitto in questione, sono stati in realtà riferiti verbalmente ai Carabinieri e riportati nel verbale di arresto, la cui inutilizzabilità, quanto ai contenuti ripetibili, impedisce l'utilizzazione anche di tali dichiarazioni.
La corretta applicazione del principio di diritto stabilito dalla sentenza di annullamento impone, pertanto, di valutare la mancanza di una prova utilizzabile circa il fatto che la signora Zane abbia subito, il 14/05/2015, un tentativo di furto con le modalità descritte nel capo a) dell'imputazione. La sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha, di fatto, utilizzato quale prova di tale delitto le dichiarazioni della vittima contenute nel verbale di arresto, e deve perciò essere annullata. L'inutilizzabilità della prova indicata, e l'unicità della stessa, non risultando, dalle sentenze di merito, l'esistenza di altri mezzi di prova esperibili, impone l'annullamento senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., dovendo affermarsi l'insussistenza del predetto fatto.
3. Il ricorso non è fondato, invece, con riferimento al tentativo di furto commesso in danno di Lia Garonzi. La Corte di cassazione ha annullato la prima sentenza di appello rilevando che erroneamente essa aveva tratto dalle dichiarazioni inutilizzabili anche la prova logica e indiziaria di tale delitto: deve valutarsi, perciò, se la sentenza di rinvio ha fondato la prova della sua sussistenza solo su tale elemento, o su altre prove, e se la motivazione risulti logica, non carente e non contraddittoria anche se depurata da detto elemento. I giudici del rinvio, in effetti, hanno ritenuto sussistente, come detto, una prova logica circa il verificarsi dei due tentativi di furto, costituita dall'identità e dalla vicinanza spazio-temporale delle due condotte, ma hanno utilizzato tale prova solo per motivare la responsabilità del ricorrente per il delitto in danno di Carla Zane.
Il tentativo di furto in danno di Lia Garonzi, invece, è stato ritenuto provato dalle dichiarazioni di quest'ultima e dalla inverosimiglianza della giustificazione addotta dal ricorrente per spiegare il suo nascondersi nella cantina della donna. Tali prove sono pienamente utilizzabili, essendo state quelle dichiarazioni rese in dibattimento, e sono state valutate nel rispetto dei criteri di logicità e non contraddittorietà. Infatti la valutazione della inattendibilità della predetta giustificazione è non manifestamente illogica, ed anzi plausibile alla luce dell'intera condotta tenuta dal ricorrente, come descritta nella sentenza di primo grado, ed è logica anche la valutazione dell'assenza di altre plausibili finalità di tale condotta, e dell'essere la stessa univocamente diretta a commettere un furto, e non altre azioni delittuose.
In merito al delitto commesso in danno di Lia Garonzi deve prendersi atto che la sentenza di appello costituisce una “doppia conforme”, con la conseguenza che, saldandosi essa, nella sua struttura argomentativa, a quella di primo grado, le due pronunce «possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). La sentenza di primo grado, sul punto, ha sottolineato che il ricorrente, dopo essersi fatto aprire il portone affermando falsamente di essere il postino, ed essere così entrato nell'androne del palazzo, composto solo dai due appartamenti occupati dalla signora Garonzi e da sua figlia, si nascose nella cantina mentre l'anziana donna scendeva le scale, e quando si accorse di esserne uscito in un momento in cui ella poteva intravederlo, vi rientrò sperando di non essere visto.
Da questi elementi il giudice ha dedotto che: il ricorrente si era introdotto nel palazzo con intenzioni illecite, dal momento che se avesse avuto intenzioni lecite non avrebbe simulato di essere il postino; non è plausibile che abbia agito per soddisfare un bisogno fisiologico impellente, ben potendo recarsi, in tal caso, nel bagno di un locale aperto al pubblico, ed essendo al contrario illogico penetrare fraudolentemente, per tale fine, nell'androne di un palazzo privato; il fatto che abbia tentato di uscire dalla cantina quando credeva che la donna fosse ormai uscita in strada dimostra che egli intendeva salire agli appartamenti posti ai piani superiori senza farsi vedere, mentre se avesse avuto intenzione di commettere un altro tipo di reato, ad esempio una truffa, si sarebbe palesato, dovendo necessariamente prendere contatto con la sua vittima.
Questa argomentazione è stata fatta propria dalla sentenza di rinvio, che sul punto ha ribadito essere indubitabile la finalità di compiere un atto predatorio, avendo il ricorrente tenuto una condotta che aveva indotto la vittima ad uscire dal proprio appartamento e a recarsi in strada, per incontrare il postino, lasciando così sguarnita la propria abitazione, mentre se la sua finalità fosse stata quella di aggredire la vittima o di truffarla, egli avrebbe dovuto trattenerla dentro il palazzo. La motivazione relativa alla condanna per il delitto commesso in danno di Lia Garonzi, pertanto, è logica, completa e non contraddittoria, e fondata esclusivamente sulle prove utilizzabili costituite dalle dichiarazioni della stessa persona offesa e dal concreto rinvenimento del ricorrente all'interno della cantina, ove ella riferiva di avere chiuso l'uomo che si era introdotto nel palazzo simulando di essere il postino.
Il ricorso, peraltro, non si confronta adeguatamente con tali prove, limitandosi a rimarcare il mancato riconoscimento del ladro da parte di Carla Zane, elemento irrilevante con riferimento al diverso furto tentato in danno di Lia Garonzi, e ribadendo la non univocità della condotta tenuta in quest'ultima occasione, asserendo di non potersi escludere che essa fosse dettata dall'addotta necessità fisiologica, della quale si sostiene pertanto, illogicamente, la plausibilità. La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, deve essere ritenuta esente da vizi, quanto alla condanna del ricorrente per il tentativo di furto commesso in danno di Lia Garonzi.
4. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio limitatamente al delitto di tentato furto commesso in danno di Carla Zane. In applicazione del principio di cui all'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., questa Corte è legittimata a rideterminare la pena per il reato residuo, tenuto conto del fatto che il giudice di merito, pur individuando quale reato base il delitto tentato commesso in danno di Carla Zane, lo ha valutato di pari gravità rispetto all'altro delitto tentato, e tenuto conto dell'assenza di impugnazione in merito al trattamento sanzionatorio, alla concessione delle attenuanti e al loro bilanciamento con l'aggravante e la recidiva contestate.
La rideterminazione della pena per il reato residuo, compiuta nella stessa entità decisa dal giudice di merito, non comporta pertanto alcun giudizio valutativo, in quanto si adegua alla valutazione compiuta da detto giudice. La pena deve perciò essere determinata in mesi quattro di reclusione ed euro 103 di multa, conformemente a quella irrogata dal giudice del rinvio per il primo dei due delitti tentati, ritenuti di pari gravità. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto solo con riferimento alla valutazione di insussistenza del reato di tentato furto commesso in danno di Carla Zane, e rigettato nel resto.
P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di tentato furto commesso in data 14 maggio 2015 in danno di Zane Carla perché il fatto non sussiste e ridetermina la pena per il residuo reato in mesi quattro di reclusione ed euro 103,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 08 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Paola Masi Monica Boni