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Sentenza — n. 32566/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls order revoking public utility work fine due to lack of court hearing and violation of procedural rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32566/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the lower court's order revoking a public utility work fine because the judge failed to schedule a hearing. The defendant argued that without a court session, he could not participate in the proceedings required by law. The court ruled that the absence of a hearing rendered the revocation procedurally null and void.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 285/1992; Art. 666 c.p.p.; Art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.: The revocation of a substitute fine for public utility work requires a hearing to ensure adversarial proceedings; failure to hold such a hearing constitutes an absolute nullity.

Parole chiave

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public utility work fine procedural nullity adversarial proceedings court hearing requirement substitute penalty revocation inattività successiva alla sospensione ricorso per carenza esecuzione della sentenza

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30/04/1992 n. 285
Il giudice dell'esecuzione, però, ha revocato la sanzione sostitutiva decidendo de plano, mentre l'art. 186, comma 9-bis, del codice della strada prescrive che, nel disporre tale revoca, il giudice deve procedere ai sensi dell'art.666 cod.
Art. 666 c.p.p.
Art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
La violazione della procedura stabilita, e l'omesso intervento dell'interessato e del suo difensore mediante l'instaurazione del contraddittorio, configurano una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.
Art. 179 c.p.p.
pen., nullità che, in applicazione dell'art. 179 cod.
Art. 173 cod. pen.
La sentenza, che condannava il ricorrente alla pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, è divenuta irrevocabile in data 03 giugno 2017, per cui il termine quinquennale di prescrizione, ai sensi dell'art. 173 cod. pen., è decorso in data 03 giugno 2022.
art. 173 cod. pen
La sentenza, che condannava il ricorrente alla pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, è divenuta irrevocabile in data 03 giugno 2017, per cui il termine quinquennale di prescrizione, ai sensi dell'art. 173 cod. pen., è decorso in data 03 giugno 2022.
art. 179 cod. proc. pen
pen., nullità che, in applicazione dell'art. 179 cod. proc. pen., deve essere dichiarata assoluta e insanabile (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 26791 del 18/06/2009
pen., deve essere dichiarata assoluta e insanabile (Sez. 1, n. 26791 del 18/06/2009, Rv.
Sez. 1, n. 11949 del 13/02/2025
244657; Sez. 1, n. 11949 del 13/02/2025, n.m.).
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: MONICA BONI - Presidente - PAOLA MASI - Relatore - STEFANO APRILE ANGELO VALERIO LANNA MARIA GRECA ZONCU Sent. n.sez. 2349/2025 CC - 08/07/2025 R.G.N. 16913/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ADDARI SIMONE nato a Cagliari il 25/10/1979 avverso l'ordinanza del 21/02/2025 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Lucia Odello che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'accoglimento del primo motivo di ricorso, con rinvio per un nuovo giudizio. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 32566/2025 Roma, lì, 02/10/2025

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 21 febbraio 2025 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità applicata a Simone Addari con la sentenza emessa in data 19 maggio 2017 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), del codice della strada, per non avere egli mai svolto tali lavori, ed ha ripristinato la pena principale e quella accessoria stabilite con detta sentenza.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Simone Addari, per mezzo del difensore avv. Mauro Cuccu, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge processuale, per l'omessa fissazione dell'udienza camerale. La sentenza contenente la sanzione sostitutiva non è stata mai notificata né al ricorrente, né all'associazione presso la quale egli avrebbe dovuto svolgere il lavoro sostitutivo di pubblica utilità. Anche l'UEPE non ha mai notiziato detta associazione, con la conseguenza che essa non ha provveduto a far eseguire al ricorrente la sanzione sostitutiva e, alla richiesta del Tribunale di relazionare circa il lavoro svolto, ha comunicato che esso non era mai iniziato.

Il giudice dell'esecuzione, però, ha revocato la sanzione sostitutiva decidendo de plano, mentre l'art. 186, comma 9-bis, del codice della strada prescrive che, nel disporre tale revoca, il giudice deve procedere ai sensi dell'art.666 cod. proc. pen. Il mancato rispetto della procedura, con l'omessa fissazione dell'udienza per la partecipazione delle parti, ha comportato l'impossibilità di riferire l'esatto svolgimento dei fatti e le ragioni del mancato svolgimento del lavoro di pubblica utilità, come sopra precisate. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione della legge penale e processuale, e il vizio di motivazione, per essere stata la revoca disposta nonostante che la sentenza non sia stata mai messa in esecuzione.

La Corte di cassazione ha stabilito che l'esecuzione della sentenza di condanna ad una sanzione sostitutiva, ovvero l'avvio dello svolgimento di questa, è onere dell'autorità giudiziaria e non del condannato, e l'ordinanza non tiene conto del fatto che la sentenza non è stata mai notificata all'associazione, né questa è stata informata dall'UEPE, e che solo per questo motivo il ricorrente, nonostante le sue richieste di informazioni, non ha potuto iniziare lo svolgimento del lavoro. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge penale, per non avere il giudice dell'esecuzione rilevato l'intervenuta estinzione della pena, essendo decorsi oltre cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

La sentenza, che condannava il ricorrente alla pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, è divenuta irrevocabile in data 03 giugno 2017, per cui il termine quinquennale di prescrizione, ai sensi dell'art. 173 cod. pen., è decorso in data 03 giugno 2022.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del primo motivo del ricorso, con rinvio per un nuovo giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo del ricorso, di natura processuale e preliminare rispetto alle altre questioni proposte, è fondato e deve essere accolto. La stessa norma dell'art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. 30/04/1992 n. 285 (codice della strada) stabilisce che «in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione ... con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, … dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa ...».

Non vi è dubbio, pertanto, che il procedimento per la revoca della sanzione del lavoro sostitutivo applicato a seguito della violazione dell'art. 186 del codice della strada debba essere svolto con le modalità previste dalla norma indicata, quindi con la fissazione dell'udienza in camera di consiglio e l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, con la presenza necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'interessato. Nel presente caso, invece, il giudice dell'esecuzione risulta avere proceduto d'ufficio, disponendo la revoca della sanzione sostitutiva solo sulla base della nota inviata dall'UEPE e del parere fornito dal pubblico ministero, ma senza fissare alcuna udienza, pur citando «gli artt. 665 e segg. c.p.p.».

La violazione della procedura stabilita, e l'omesso intervento dell'interessato e del suo difensore mediante l'instaurazione del contraddittorio, configurano una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nullità che, in applicazione dell'art. 179 cod. proc. pen., deve essere dichiarata assoluta e insanabile (Sez. 1, n. 26791 del 18/06/2009, Rv. 244657; Sez. 1, n. 11949 del 13/02/2025, n.m.). E' nulla, di conseguenza, la decisione emessa, e se ne impone l'annullamento, con rinvio degli atti al giudice dell'esecuzione per un nuovo giudizio, da svolgere nel rispetto delle norme processuali indicate.

2. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, di natura solo processuale, rimanendo assorbite le altre questioni proposte. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari. Così deciso il 08 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Paola Masi Monica Boni