Cassation court dismisses prosecutor's appeal against execution judge's refusal to correct a suspended sentence order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared inadmissible the Public Prosecutor's appeal against the execution judge's order refusing to modify a sentence that substituted custodial detention with domiciliary detention. The prosecutor argued the crime was always subject to detention, but the court held that correcting a substantive legal error in a final judgment requires ordinary appeal, not execution phase intervention. Consequently, the execution judge lacked the power to re-evaluate the merits of the original decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609-bis c.p.; Art. 4-bis ord. pen.: The execution judge cannot correct a substantive legal error in a final judgment by modifying the sentence device, as this would constitute a new merit evaluation prohibited in the execution phase.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso Il Tribunale di Marsala nel procedimento a carico di: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX avverso l'ordinanza del 29/04/2025 del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Marsala visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Lucia Odello per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Marsala, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 29 aprile 2025, ha rigettato l’istanza proposta dal Pubblico Ministero di modificare il dispositivo della sentenza n. 2/2024 ripristinando l’originaria pena detentiva inflitta a XXXXXXXXXXXXXXX.
2. XXXXXXXXXXXXXXX è stato condannato per il reato di cui agli artt. 609-bis e 660 cod. pen. alla pena di anni uno e mesi venti di reclusione che nel dispositivo della sentenza è stata sostituita con la detenzione domiciliare. Il Magistrato di Sorveglianza, con provvedimento in data 24 marzo 2025, non ha confermato le prescrizioni disposte dal Giudice per le Indagini Preliminari e ha restituito gli atti al pubblico ministero per competenza evidenziando che il delitto in ordine al quale si è pronunciato il giudice è contenuto nell’elenco di cui all’art. 4-bis l. 354 del 1975 per cui non sussisterebbero le condizioni per la sostituzione della pena detentiva.
Il pubblico ministero, ricevuti gli atti, ha proposto istanza al Giudice per le Indagini Preliminari al fine di ottenere la modifica del dispositivo della sentenza nel senso indicato, cioè, ripristinando la pena alla reclusione originariamente prevista. Il giudice dell’esecuzione, evidenziato che la sentenza di condanna non era stata impugnata sul punto e che comunque l’esclusione del delitto di cui all’art. 609-bis cod. pen. da quelli per il quali la pena detentiva può essere sostituita è stata stabilita solo con il d. lgs. 150 del 2022, successivo alla commissione del fatto, ha respinto la richiesta.
3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il pubblico ministero che ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione rilevando che il reato di cui all’art. 609-bis cod. pen. è indicato nell’elenco contenuto nell’art. 4-bis ord. pen. sin dall’entrata in vigore della l. 172 del 2012 e che, pertanto, il presupposto sul quale si fonda il provvedimento impugnato, ovvero che la causa di esclusione della possibilità di sostituire la pena detentiva è sopravvenuta rispetto al fatto, commesso il 13 novembre 2021, sarebbe errato.
4. In data 14 luglio 2025 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. Lucia Odello chiede l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Nell’unico motivo di ricorso la parte pubblica deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata correzione del dispositivo della sentenza emessa all’esito del giudizio di cognizione in quanto la sostituzione della pena sarebbe stata illegittimamente disposta. Il ricorso è manifestamente infondato Come correttamente evidenziato in via preliminare nel provvedimento impugnato, la richiesta di “correggere” nel senso indicato il dispositivo della sentenza pronunciata all’esito del processo di cognizione non può essere disposta nella fase di esecuzione.
L’errore nel quale sarebbe in ipotesi incorso il giudice di merito, infatti, non è qualificabile come mero errore materiale e quindi alla correzione non vi può procedere il giudice dell’esecuzione. La statuizione relativa alla sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, ove pure fosse stata disposta per errore, d’altro canto, configurerebbe una violazione di legge sostanziale e pertanto l’unico rimedio esperibile per ovviare alla stessa sarebbe stato proporre una impugnazione ordinaria avverso la sentenza. Per tale ragione si deve ribadire che il potere riconosciuto in situazioni eccezionali al giudice dell’esecuzione di interpretare il giudicato (Sez.
U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260696 - 01) non può estendersi fino a effettuare una nuova e diversa valutazione di merito in ordine agli elementi già considerati, anche erroneamente, dal giudice della cognizione e ciò in quanto l’incidente di esecuzione, anche in questi casi specifici, non è e non può diventare un mezzo di impugnazione ulteriore deputato a verificare la correttezza, in fatto e in diritto, della decisione emessa, ormai divenuta irrevocabile (Sez. 1, n. 50126 del 14/11/2023, Portaccio, n.m.). Con questo dirimente argomento, indicato come la prima ed effettiva ragione posta a fondamento del rigetto dell’istanza, il ricorrente non si è confrontato e ciò rende inammissibile il ricorso.
3. La declaratoria d’inammissibilità del ricorso, considerata la natura della parte, non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 24/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MARCO MARIA MONACO GIUSEPPE DE MARZO