Italian court dismisses appeal by confiscated asset beneficiary lacking standing under Art. 625 bis CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the extraordinary appeal inadmissible because the appellant, a third-party beneficiary of confiscated assets, lacked legal standing. While the original criminal judgment targeted a different individual, the beneficiary argued for relief based on factual errors. The court ruled that only the convicted person can utilize this specific remedy to challenge stabilization of the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625 bis c.p.p.; The extraordinary appeal for material or factual error is exclusively available to the convicted person, excluding third-party beneficiaries of confiscated assets from standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente Sul ricorso proposto da: Murolo Giuseppe nato a NAPOLI il 20/05/1996 avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma letta la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Giuseppina Casella che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 25 ottobre del 2023 questa Prima Sezione Penale ha annullato con rinvio la decisione emessa in data 26 marzo 2022 dal GIP del Tribunale di Napoli – quale giudice della esecuzione - in riferimento alla statuizione di confisca disposta nel procedimento penale tenutosi nei confronti di Murolo Mario. La posizione oggetto di annullamento è quella dei terzi intestatari di beni confiscati Murolo Giuseppe e Castaldi Assunta.
2. In sede di rinvio, il giudice della esecuzione ha mantenuto in essere la statuizione di confisca nei confronti di Murolo Giuseppe. Ne è derivato nuovo ricorso per cassazione – proposto nell’interesse del solo Murolo – deciso dalla V Sezione Penale di questa Corte con sentenza di rigetto emessa in data 2 ottobre 2024 (numero 40881 del 2024).
3. Avverso la sentenza da ultimo citata è stato proposto – nelle forme di legge – ricorso straordinario ai sensi dell’art.625 bis cod.proc.pen. nell’interesse di Murolo Giuseppe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione.
2. Ed invero il particolare strumento del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto di cui all’art.625 bis cod.proc.pen. è azionabile – per espressa dizione legislativa – esclusivamente da parte del condannato. Tale è il soggetto che subisce gli effetti di un giudicato di condanna, come precisato dal noto arresto Sez. Unite Nunziata del 2017. In tale dimensione possono essere oggetto di procedura di ricorso straordinario, secondo la medesima sentenza Nunziata, le sole decisioni emesse dal giudice della esecuzione che abbiano l’effetto di «stabilizzare» il giudicato sulla responsabilità (quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determina l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto).
3. Quanto alla posizione del terzo intestatario di un bene oggetto di confisca questa Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare – con orientamento condiviso dal Collegio - la assenza di legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario, non trattandosi del condannato: avverso la sentenza con la quale la Corte di cassazione si pronuncia sull'istanza di restituzione del bene confiscato proposta dal terzo interessato non condannato non è ammesso il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto in quanto rimedio esperibile solo in relazione alle pronunce per effetto delle quali diviene definitiva una sentenza di condanna (in tali termini Sez.
V n. 4611 del 13.12.2023, dep.2024, rv 285940). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa