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Sentenza — n. 32511/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls surveillance court order for high-security placement due to incomplete risk assessment and lack of treatment progress evaluation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32511/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court annulled the Surveillance Court's order maintaining the defendant in a high-security circuit, ruling the lower court's reasoning insufficient. While the defendant argued for declassification based on significant treatment progress and positive institutional activities over seven years, the lower court only evaluated the initial assignment's justification. The Court found the lower court's failure to assess the defendant's subsequent evolution created a mere appearance of motivation, violating the requirement for an exhaustive risk recognition.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.s.; Art. 101 c.p.s.: Provvedimenti di mantenimento in circuito differenziato sono sindacabili quando non assistono da esaustiva ricognizione dei profili di pericolosità, pena la lesione del diritto al trattamento comune.

Parole chiave

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high security placement surveillance court risk assessment treatment progress appeal cassation legal motivation declassification criteria mantenimento della carcerazione di sicurezza

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.s.
Art. 101 c.p.s.

Giurisprudenza citata

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Sez. I n. 43858 del 30.9.2019
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Testo completo

o la seguente Sul ricorso proposto da: Turnu Luca nato a ROMA il 13/01/1977 avverso l'ordinanza del 19/03/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Roma letta la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Francesca Costantini, che ha concluso per il rigetto del ricorso; in procedura a trattazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 19 marzo 2025 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da Turnu Luca avverso la decisione emessa dal Magistrato di Sorveglianza in data 4 novembre 2024.

2. Oggetto del procedimento giurisdizionale è il sindacato sulla avvenuta assegnazione nonchè sul mantenimento di Turnu Luca all’interno del circuito Alta Sicurezza, a fronte di richiesta di declassificazione. Secondo il Tribunale l’istruttoria tenutasi in sede amministrativa ha offerto elementi di conoscenza idonei a mantenere la particolare assegnazione, con riferimento alla intensità del ruolo svolto dal Turnu nell’ambito della associazione finalizzata al narcotraffico tra il 2015 e il 2017. Trattandosi di un sindacato di legittimità sulla decisione dell’Amministrazione, il Tribunale non ritiene di accogliere le richieste di ampliamento della istruttoria provenienti dalla difesa.

3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Turnu Luca. Il ricorso è affidato a due motivi. 3.1 Al primo motivo si deduce violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. Si prospetta una incompleta formazione del fascicolo con riferimento alla mancata acquisizione del parere della Procura distrettuale di Roma cui si fa riferimento nel corpo della decisione impugnata. 3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. La difesa prospetta la violazione del criteri oggettivi cui deve ispirarsi il mantenimento nel circuito differenziato e la sostanziale apparenza di motivazione, atteso che la decisione si è basata esclusivamente sui profili correlati alle caratteristiche di gravità del fatto oggetto di esecuzione (commesso più di 7 anni orsono) ma non ha tenuto conto della positiva evoluzione trattamentale, documentata da specifici elementi in atti di cui si fa espressa menzione (relazione di sintesi del 2002 e del 2024, attività lavorativa e culturale svolta in istituto, partecipazione al progetto di giustizia riparativa).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, al secondo motivo.

2. Va premesso che secondo l’orientamento interpretativo espresso da questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, i provvedimenti di assegnazione – e di mantenimento – in un circuito differenziato sono sindacabili in sede giurisdizionale lì dove non assistiti da una esaustiva ricognizione dei profili di pericolosità che rendono necessaria l’assegnazione medesima, in ragione della possibile lesione del diritto soggettivo al trattamento “comune” (in tal senso Sez. I n. 43858 del 30.9.2019, rv 277147). Nel caso in esame il Tribunale si limita a valutare esclusivamente le ragioni della assegnazione iniziale al circuito differenziato ma omette del tutto la valutazione sul percorso posteriore – di non breve durata -, pure a fronte delle emergenze favorevoli alla posizione del Turnu. Da ciò la fondatezza della doglianza difensiva, attesa la rilevante incompletezza del percorso argomentativo, sì da integrare una mera apparenza di motivazione. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di S