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Sentenza — n. 32504/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses deportation appeal, ruling family ties insufficient without cohabitation and defense rights protected by law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32504/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal against a Milan Supervision Court order expelling a Moroccan national. The defendant argued that his detention would compromise his defense rights due to a pending criminal trial and lack of resources to request temporary re-entry, while the prosecution emphasized his lack of fixed residence and habitual delinquency. The court held that mere family presence without cohabitation does not constitute a valid obstacle to expulsion and that the statutory mechanism for temporary re-entry for trial participation is sufficient to protect defense rights.

Regesto Legislator

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Art. 17 d.lgs. n. 286/1998; Art. 606 c.p.p.: The mere presence of a relative does not constitute an obstacle to deportation unless cohabitation is proven, and the statutory right to request temporary re-entry for trial participation adequately safeguards defense rights.

Parole chiave

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deportation appeal family ties obstacle cohabitation requirement defense rights protection temporary re-entry authorization foreign national expulsion procedural defense espulsione di familiari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 17 d.lgs. n. 286 del 1998
Ha osservato, altresì, che la circostanza che Oulhaj sia imputato in un procedimento penale è totalmente ininfluente, in quanto l'art. 17 d.lgs. n. 286 del 1998 prevede la possibilità di ottenere l'autorizzazione al rientro in Italia per il tempo necessario alla partecipazione al giudizio e alla difesa.
Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore del condannato, articolando un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
art. 616 cod. proc. pen
Alla luce di quanto fin qui osservato, dunque, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 15114 del 26/2/2021, Kinani
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Testo completo

la seguente OULHAJ Mohamed, nato in Marocco il 29/8/1985 avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano del 24/9/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 24.9.2024, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha provveduto su una opposizione avverso l'espulsione disposta dal Magistrato di Sorveglianza di Milano nei confronti di Mohamed Oulhaj, cittadino straniero privo di permesso di soggiorno. Nell'opposizione, la difesa del condannato aveva fatto presente che lo straniero è attualmente imputato in un procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Monza e che ha un domicilio presso la sorella dettasi disponibile ad ospitarlo. Il Tribunale ha rilevato preliminarmente che nell'istanza di gratuito patrocinio l'opponente ha invece dichiarato di essere senza fissa dimora e di comporre lui stesso da solo il suo nucleo familiare.

Ha osservato, altresì, che la circostanza che Oulhaj sia imputato in un procedimento penale è totalmente ininfluente, in quanto l'art. 17 d.lgs. n. 286 del 1998 prevede la possibilità di ottenere l'autorizzazione al rientro in Italia per il tempo necessario alla partecipazione al giudizio e alla difesa. Inoltre, la mera presenza di una sorella sul territorio italiano costituisce un dato non significativo, tenuto conto che il resto della famiglia vive in Spagna, che lo straniero non ha fonti di sostentamento sul territorio italiano e che è senza fissa dimora.

Di conseguenza, il Tribunale ha rigettato l'opposizione.

2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore del condannato, articolando un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione del Testo unico dell’immigrazione. Il Tribunale – lamenta il ricorso – non ha considerato che il ricorrente ha lasciato il Marocco quand'era ragazzo e che con il suo paese di origine non ha alcune legame; viceversa, in Italia si trova una sua sorella, che è sempre andata a visitarlo in carcere. Formalmente Oulhaj è senza dimora, anche perché privo di documento per chiedere la residenza, e comunque in carcere ha sempre lavorato provvedendo personalmente al suo sostentamento.

Dunque, egli, dal punto di vista sostanziale, ha legami sul territorio dello Stato. Inoltre, quanto al procedimento penale nel quale è imputato di rapina, il ricorrente ha presentato una lista dei testimoni e ha chiesto di essere sottoposto a esame. La conferma del decreto di espulsione comporterebbe una grave compromissione del suo diritto di difesa; pur potendo fare rientro in Italia, egli non avrebbe il tempo materiale, in relazione al calendario del processo, per presentare richiesta e ottenere l'autorizzazione, né avrebbe le risorse economiche per farlo.

3. Con requisitoria scritta trasmessa il 28.5.2025, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, in quanto la difesa ha proposto questioni in punto di mero fatto, che erano state ampiamente analizzate dal Tribunale di Sorveglianza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, che denuncia l’erronea applicazione del Testo Unico sull’immigrazione, è infondato. L’ordinanza impugnata, al contrario, fa innanzitutto corretta applicazione degli artt. 16 e 19 d.lgs. n. 286 del 1998 nella parte in cui disattende la doglianza difensiva relativa alla convivenza quale causa ostativa all’espulsione. Anche a ritenere che i legami sociali tra gli immigrati e la comunità in cui essi vivono costituiscano parte del concetto di vita privata e che pertanto l'espulsione di uno straniero radicato costituisca un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto, nel caso di specie il Tribunale di Sorveglianza ha considerato adeguatamente il fatto che, in realtà, la famiglia del ricorrente vive in gran parte in altro Paese e che in ogni caso di nessun radicamento si può seriamente parlare con riferimento a un soggetto che non dispone di una fissa dimora, non ha lavoro e delinque abitualmente nel nostro Stato.

Peraltro, la giustificazione offerta nel ricorso circa l’indicazione nell’istanza di gratuito patrocinio della mancanza di fissa dimora – ovvero, che lo straniero fosse privo dei documenti per chiedere la residenza in Italia – è, al contrario, la conferma dell’assenza di radicamento del condannato. L’ordinanza impugnata, pertanto, ha fatto buon governo del principio secondo cui, in tema di espulsione dello straniero quale misura alternativa alla detenzione, ricorre la causa ostativa della convivenza con un parente entro il secondo grado di nazionalità italiana solo qualora sussista un rapporto di coabitazione che tragga titolo dal suddetto vincolo di parentela, di cui sia accertata l'effettività secondo indici di apprezzabilità esterna (Sez. 1, n. 15114 del 26/2/2021, Kinani, Rv. 280904 - 01) Dunque, le assai ridotte esigenze di salvaguardia delle “effettive” relazioni familiari e private (la presenza in Italia di una sorella) sono state ragionevolmente ritenute soccombenti nel giudizio di contemperamento con la sua capacità a delinquere.

In secondo luogo, il Tribunale di Sorveglianza ha operato una corretta applicazione anche dell’art. 17 d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto, a fronte della circostanza opposta dal condannato della pendenza di un altro procedimento penale nei suoi confronti, ha adeguatamente fatto riferimento alla possibilità, contemplata dalla predetta disposizione di legge, di ottenere l’autorizzazione al rientro in Italia al fine di parte di partecipare al giudizio per il tempo strettamente necessario all’esercizio del diritto di difesa. Il ricorso reitera nei medesimi termini la doglianza, adducendo la mancanza di “tempo materiale” e di “sostanze” per presentare la richiesta, con conseguente compromissione del suo diritto di difesa.

Si tratta, tuttavia, di circostanze inidonee a fondare un diritto dello straniero a che il decreto di espulsione non venga eseguito, oltre che di circostanze inconferenti, giacché non si confrontano con il dato normativo secondo cui la richiesta di autorizzazione comporta la sola dimostrazione documentata della pendenza del procedimento ed è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, previo un esame essenzialmente formale degli atti; e non risulta, né è stato concretamente rappresentato, che la sola presentazione della richiesta comporti un difficilmente sostenibile impiego di risorse economiche.

Del resto, quella dell’art. 17 d.lgs. n. 286 del 1998 è una previsione legittimamente collegata alla posizione dello straniero, in relazione al quale la regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno nel territorio nazionale si rapporta alla ponderazione di svariati interessi pubblici, con cui l’esercizio del diritto di difesa da parte del soggetto espulso per motivi di sicurezza e ordine pubblico (di cui, dunque, sia stata concretamente apprezzata la pericolosità sociale) deve essere necessariamente contemperato. Alla luce di quanto fin qui osservato, dunque, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento