Italian Court dismisses appeal as late filed; defendant missed 15-day deadline despite lawyer representation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed 28 days after the judgment's date, exceeding the statutory 15-day limit. Although the defendant argued for a new deadline due to absence and economic hardship, the court ruled that the lawyer's representation meant no notification was required, making the late filing irrelevant. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 544, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 420-bis cod. proc. pen. When a judgment is rendered with immediate reading and deposited on the same day, the appeal period is 15 days; if the defendant is represented by a lawyer, no notification is due, and late filings are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente sul ricorso proposto da: Nasmane Mustapha nato a Casablanca (Marocco) il 12/10/1976 avverso la sentenza del 24/01/2025 del Giudice di Pace di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; udite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Assunta Cocomello per l'inammissibilità del ricorso sentite le conclusioni dell’avv. Diego Cisternino che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di Pace di Lecce, con sentenza del 24 gennaio 2025, ha condannato Mostafa Nasmane alla pena di euro 10.000,00 per il reato di cui all’art. 14, comma 5-quater, d.lgs 286 del 1998.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omessa valutazione della presenza di un giustificato motivo quale elemento negativo della fattispecie penale di cui all’art. 14-quater d.lgs. 286 del 1998. Nello specifico la difesa nel primo motivo rileva che il giudice avrebbe omesso di considerare l’esistenza di un giustificato motivo per cui il ricorrente, a carico del quale pendeva un ordine di esecuzione emesso il 16 novembre 2018 dalla Procura della Repubblica di Napoli ed era privo di documenti e in condizioni economiche precarie, non aveva nel settembre 2018 la possibilità di adempiere ai provvedimenti di espulsione. 2.2.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al contrasto esistente tra l’attuale disciplina in materia di immigrazione e la direttiva 2008/115/CE. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che la legislazione nazionale sarebbe stata superata dalla direttiva citata per cui ogni atto amministrativo emesso in data successiva al 24 dicembre 2010 dovrebbe essere disapplicato. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato rilascio da parte dell’Autorità giudiziaria del nulla osta all’espulsione ex art. 13, comma 3, d.lgs. 286 del 1998.
Nel terzo motivo la difesa rileva che il decreto di espulsione, emesso senza il prescritto nulla osta mentre nei confronti del ricorrente era pendente un procedimento penale, sarebbe illegittimo e, pertanto, non potrebbe costituire un valido presupposto per la condanna. Sotto altro profilo, poi, con la sopravvenuta irrevocabilità della condanna e l’emissione dell’ordine di esecuzione lo stesso decreto non sarebbe stato comunque eseguibile, anche perché il ricorrente non avrebbe potuto lasciare il territorio dello Stato. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 14, comma 5- quater, d.lgs. 286 del 1998 con riferimento alla mancanza dell’elemento psicologico. 2.5.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La sentenza, come risulta dall’intestazione, nella parte antecedente a quella nella quale sono riportate le conclusioni e dal timbro in calce, è stata pronunciata con motivazione contestuale e della stessa, depositata in pari data, è stata data immediatamente lettura. In tale ipotesi, nel quale la redazione e il deposito della motivazione sono avvenuti ai sensi dell’art. 544, comma 1, cod. proc. pen., il termine di impugnazione previsto dall’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. è di quindici giorni La circostanza indicata nell’atto di ricorso che l’imputato era assente è del tutto irrilevante in quanto in questo caso l’imputato, ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen., è rappresentato dal difensore e la notifica, in conseguenza, non è dovuta, ciò essendo previsto solo quando il provvedimento è emesso in camera di consiglio ovvero la sentenza viene depositata oltre il termine previsto dalla legge o quando è decorso quello specifico e diverso eventualmente stabilito nel dispositivo.
Nel caso di specie, quindi, nel quale la sentenza è stata emessa in data 24 gennaio 2025 e il ricorso proposto dall’imputato è pervenuto in cancelleria a mezzo pec il 22 febbraio 2025, data successiva al quindicesimo giorno, il ricorso è stato proposto tardivamente e l’impugnazione, pertanto, è inammissibile.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro