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Ordinanza — n. 32373/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; execution court penalty reduction reclassified as opposition under Art. 676 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32373/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal, reclassifying it as an opposition under Article 676 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the execution judge violated procedural guarantees by reducing the sentence without a hearing, but the Court held that such reductions are automatic and do not require the ordinary trial procedure. Consequently, the remedy available is an opposition to the execution court, not a cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 676, comma 3-bis, c.p.p.; Art. 442, comma 2-bis, c.p.p.: The application of the automatic sentence reduction under Art. 442, comma 2-bis, c.p.p., by the execution judge is an act subject to opposition, not a cassable judgment, as it does not require the ordinary adversarial procedure.

Parole chiave

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automatic sentence reduction execution judge competence opposition vs cassation procedural guarantees automatic penalty reduction riduzione della multa riduzione della pena sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 442, comma 2-bis, c.p.p.
15969 del 2024, ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod.
Art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p.
Alessandro Cacciotti, deducendo con un unico motivo la violazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 666, c.p.p.
Infatti solo qualora fossero state contestualmente avanzate richieste ulteriori (quali, ad esempio, la concessione della sospensione condizionale della pena o l'applicazione della disciplina del reato continuato), il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto seguire il procedimento ordinario previsto dall'art. 666 cod.
Art. 667, comma 4, c.p.p.
richiamando, al comma primo, l'art. 667, comma 4, cod.
Art. 676, comma 3-bis, c.p.p.
Va rilevato che l'art. 676, comma 3-bis, cod.
Art. 568, comma 5, c.p.p.
In forza del principio di conservazione sancito dall'art. 568, comma 5, cod.
Art. 111 Cost.
artt. 666 cod. proc. pen
pen., la violazione di legge in relazione agli artt. 666 cod. proc. pen.
art. 666 cod. proc. pen
Infatti solo qualora fossero state contestualmente avanzate richieste ulteriori (quali, ad esempio, la concessione della sospensione condizionale della pena o l'applicazione della disciplina del reato continuato), il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto seguire il procedimento ordinario previsto dall'art. 666 cod.
art. 676 cod. proc. pen
Come affermato da questa Corte, l'art. 676 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Ordinanza n. 22537 del 23/05/2025
, prevedendosi, avverso il provvedimento adottato inaudita altera parte, l'opposizione davanti allo stesso giudice quale strumento di un eventuale impugnazione (Sez. 1, Ordinanza n. 22537 del 23/05/2025 Rv.
Sez. 1, n. 23907 del 01/04/2025
(Sez. 1, n. 23907 del 01/04/2025, Pmt, Rv.
Sez. 1, Ordinanza n. 24526 del 2024
pen., (tra gli altri, Sez. 1, Ordinanza n. 24526 del 2024, Sez.
Sez. 5, n. 503 del 3 n Presidente 11/11/2014
24526 del 2024, Sez. 5, n. 503 del 3 n Presidente 11/11/2014, dep.
Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014
262166; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozza, Rv.259454; Sez.
Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013
13445 del 12/02/2014, Matuozza, Rv.259454; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv.
Sez. 6, n. 35408 del 22/9/2010
258079; Sez. 6, n. 35408 del 22/9/2010, Mafrica, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DERVISHAI ANI nato il 03/08/1982 avverso l'ordinanza del 09/04/2025 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA GRIECO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento con rinvio per nuovo giudizio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha ridotto la pena inflitta nei confronti di Dervishaj Ani con la sentenza n. 15969 del 2024, ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.

2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione Dervishaj Ani, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Alessandro Cacciotti, deducendo con un unico motivo la violazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

c) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione agli artt. 666 cod. proc. pen. e 111 Cost.2.1. In particolare, la difesa ha evidenziato che con la sentenza sopra indicata, emessa a seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Roma ha condannato il ricorrente alla pena di anni quattro di reclusione e mesi due di reclusione ed euro 20.000,00 di multa; che la sentenza è divenuta irrevocabile in data 4 marzo 2025, non avendo né l'imputato, né il difensore proposto impugnazione. Ciò posto, la difesa ha dedotto che con l'ordinanza impugnata, adottata de plano, senza previa fissazione dell'udienza camerale e senza consentire alla difesa di interloquire sulla corretta applicazione dei criteri di calcolo per la riduzione della pena, il Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., ha disposto la riduzione della pena nella misura di un sesto, rideterminandola in anni tre, mesi cinque e giorni 20 di reclusione ed euro 16.667,00 di multa.

La difesa ha evidenziato che sebbene la riduzione di un sesto prevista dall'art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen., possa apparire un'operazione meramente aritmetica, il procedimento di esecuzione deve svolgersi nel rispetto del contraddittorio, in quanto la concreta applicazione della riduzione richiede valutazioni e verifiche tecniche; di conseguenza, la natura automatica della riduzione non esime il giudice dell'esecuzione dal rispetto delle garanzie procedurali di cui all'art. 666 cod. proc. pen. Nella fattispecie, la mancata fissazione dell'udienza camerale ha impedito di verificare la correttezza del computo dei giorni di detenzione, di controllare l'esatta indicazione della pena finale dopo la riduzione ed accertare la corretta applicazione della riduzione sulla pena pecuniaria e interloquire sulle modalità di arrotondamento dei decimali nel calcolo della multa.

3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, ha concluso per l'annullamento del provvedimento con rinvio per nuovo giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere riqualificato come opposizione, per le ragioni di seguito indicate. 1.1. Va rilevato che l'art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 39, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2022 stabilisce che «[I]l giudice dell'esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis. In questo caso, il giudice procede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile». Come affermato da questa Corte, l'art. 676 cod. proc. pen. richiamando, al comma primo, l'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., determina l'attrazione del procedimento con il quale il giudice dell'esecuzione è chiamato ad intervenire, anche ai fini dell'applicazione della riduzione di pena ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., nell'ambito della disciplina regolatrice di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. , prevedendosi, avverso il provvedimento adottato inaudita altera parte, l'opposizione davanti allo stesso giudice quale strumento di un eventuale impugnazione (Sez. 1, Ordinanza n. 22537 del 23/05/2025 Rv. 288147 - 01).

Nella fattispecie il ricorrente anziché proporre opposizione, ha proposto il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha applicato la riduzione di un sesto della pena, ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen., adottata secondo il procedimento di cui all'art. sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.. Infatti solo qualora fossero state contestualmente avanzate richieste ulteriori (quali, ad esempio, la concessione della sospensione condizionale della pena o l'applicazione della disciplina del reato continuato), il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto seguire il procedimento ordinario previsto dall'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 23907 del 01/04/2025, Pmt, Rv. 288150 - 01), con la conseguente esperibilità, quale rimedio impugnatorio, del ricorso per cassazione.

2. In forza del principio di conservazione sancito dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., l'impugnazione proposta deve, pertanto, essere qualificata come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., (tra gli altri, Sez. 1, Ordinanza n. 24526 del 2024, Sez. 5, n. 503 del 3 n Presidente 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozza, Rv.259454; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv. 258079; Sez. 6, n. 35408 del 22/9/2010, Mafrica, Rv. 248634), con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma. Co