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Sentenza — n. 32369/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against confiscation revocation, ruling evidence was known but not timely presented.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32369/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Isabella Marotta and Michele Petrillo inadmissible regarding a request to revoke a preventive confiscation order. The applicants argued that new testimonial evidence regarding a 1994 lottery win should have been admissible, claiming the lower court's reasoning was contradictory regarding their memory and diligence. The Court held that the evidence was not 'new' under the law because the applicants were aware of the facts and could have presented them during the original proceedings, rendering the appeal legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 28 d.lgs. n. 159/2011; Sez. U, n. 43668/2022: In preventive confiscation cases, evidence is considered 'new' only if it arose after the procedure concluded or was discovered without fault after finality, excluding facts known to the applicant that were merely omitted due to strategy or negligence.

Parole chiave

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preventive confiscation new evidence standard revocation appeal procedural diligence lottery win evidence Cassation inadmissibility timely presentation retrocessione di beni espropriati

Disposizioni normative citate

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Art. 28 d.lgs. n. 159/2011
La Corte di Appello di Napoli, con provvedimento del 18 marzo 2025, rigettava l'istanza di revocazione della confisca disposta ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011 presentata nell'interesse di Isabella Marotta e Michele Petrillo.
Art. 630 cod. proc. pen.
159/2011 - pacificamente applicabile al caso in esame ratione temporis, come del resto rilevato nell'impugnato provvedimento - disciplina la possibilità della revocazione della disposta confisca di prevenzione, nelle forme dell'art. 630 cod.
Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022
art. 28 d.lgs. n. 159/2011
La Corte di Appello di Napoli, con provvedimento del 18 marzo 2025, rigettava l'istanza di revocazione della confisca disposta ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011 presentata nell'interesse di Isabella Marotta e Michele Petrillo.
art. 630 cod. proc. pen
159/2011 - pacificamente applicabile al caso in esame ratione temporis, come del resto rilevato nell'impugnato provvedimento - disciplina la possibilità della revocazione della disposta confisca di prevenzione, nelle forme dell'art. 630 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, Lo Duca
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Testo completo

seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MAROTTA ISABELLA nato a AGROPOLI il 16/07/1974 PETRILLO MICHELE nato a VERCELLI il 18/09/1971 avverso il decreto del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU; lette le conclusioni del PG Flavia Alemi che chiedeva dichiararsi il ricorso inammissibile

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Napoli, con provvedimento del 18 marzo 2025, rigettava l'istanza di revocazione della confisca disposta ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011 presentata nell'interesse di Isabella Marotta e Michele Petrillo. L'istanza aveva ad oggetto la revocazione della confisca di prevenzione disposta dal Tribunale di Salerno e divenuta definitiva il 3 febbraio 2017, concernente un immobile sito in Agropoli di proprietà degli istanti. La Corte territoriale respingeva l'istanza in quanto fondata su prove non nuove e non incolpevolmente ignorate, in base al principio per, cui a fondamento della revocazione non possono essere allegate prove deducibili ma non dedotte nel corso del giudizio, a meno che l'istante non provi di non avere potuto dedurle per cause a lui non imputabili.

2. Avverso detto provvedimento proponevano ricorso gli interessati, articolando due motivi. 2.1 Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 28 d.lgs. n. 159/2011 e vizio di motivazione in relazione alla disamina del tempo trascorso. La Corte di Appello ha respinto l'istanza di revocazione, in quanto ha ritenuto che le prove proposte, cioè le dichiarazioni testimoniali circa la vincita di 40 milioni di lire nel 1994, non costituissero prove nuove e non fossero ignote ai ricorrenti. La circostanza della vincita, infatti, era nota ai ricorrenti che ben la avrebbero potuta fare confluire nel procedimento di prevenzione.

La motivazione dell'impugnato provvedimento sarebbe viziata da una evidente contraddittorietà, perché, da un lato, il lasso di tempo decorso dalla vincita renderebbe sostanzialmente inattendibili le dichiarazioni testimoniali, laddove, invece, il medesimo lasso di tempo è ritenuto ininfluente sulla capacità mnemonica dei ricorrenti, che avrebbero dovuto ricordare immediatamente la circostanza e l'identità dei soggetti che ne erano a conoscenza per versare tale portato conoscitivo nel giudizio di prevenzione. Altrettanto illogica si appaleserebbe la motivazione ove attribuisce, vuoi a scarsa diligenza, vuoi a strategia processuale, detta omissione, con ciò cadendo in contrasto essendo i due termini in palese contraddizione. 2.2 Con il secondo motivo si lamenta illogicità della motivazione in ordine alla asserita non credibilità dei testimoni che non avrebbe potuto essere valutata prima della loro escussione, posto che oltretutto i testi avevano dichiarato di ricordare tale circostanza avendola collegata ad importanti avvenimenti della loro vita.

3. Il sostituto procuratore generale Flavia Alemi depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.\\K

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. L'art. 28 d.lgs. n. 159/2011 - pacificamente applicabile al caso in esame ratione temporis, come del resto rilevato nell'impugnato provvedimento - disciplina la possibilità della revocazione della disposta confisca di prevenzione, nelle forme dell'art. 630 cod. proc. pen., in caso, per quanto qui interessa, della scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento. Sul concetto di prova nuova in tema di revocazione della confisca di prevenzione si sono espresse le Sezioni Unite, affermando il principio per cui «In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore» (Sez.

U, n. 43668 del 26/05/2022, Lo Duca, Rv. 283707 - 01). E' evidente che il dato della vincita alla lotteria e l'individuazione di coloro che ne erano a conoscenza era una circostanza certamente deducibile nel giudizio di prevenzione perché ovviamente conosciuta dai ricorrenti, ma non dedotta, come sottolineato condivisibilmente nel provvedimento impugnato, o per strategia processuale, ovvero per negligenza. I due termini sono apparentemente antitetici, ma costituiscono un tentativo di spiegazione, peraltro non necessario, da parte della Corte territoriale, della ragione per cui i ricorrenti potrebbero aver taciuto nel giudizio di prevenzione una tale fondamentale circostanza e, dunque, in nessun corto circuito logico è caduto il provvedimento impugnato, come invece ritenuto dai ricorrenti.

Gli indicati testimoni Mario Figliolia e Massimiliano Luciano, in tesi difensiva, erano stati notiziati della vincita dagli stessi ricorrenti, che li avevano invitati ad unirsi ai festeggiamenti per la vincita al Totocalcio; è del tutto evidente che tale apporto conoscitivo preesistente e noto ai ricorrenti avrebbe dovuto essere fatto valere nel giudizio di prevenzione ovvero avrebbe dovuto costituire oggetto di prova, con onere a carico dei ricorrenti medesimi, circa la impossibilità di dedurlo tempestivamente.

2. Non potendosi dunque classificare gli apporti testimoniali quali prove nuove, per le ragioni testè indicate, è evidente la inutilità di vagliare l'attendibilità dei testi, ovvero il contenuto delle loro dichiarazioni che, si ribadisce, avrebbero dovuto essere fatte valere nel corso del giudizio di prevenzione.3. Per le superiori argomentazioni i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali, nonché della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla Cassa delle ammende. PQM Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il