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Sentenza — n. 32277/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific legal analysis of the supervision court's decision.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32277/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Giuseppe Ventura's appeal against the Messina Supervision Tribunal's order inadmissible for manifestly unfounded and generic grounds. Ventura argued the tribunal failed to properly analyze Romanian execution conditions, yet the court noted the defense admitted no Italian domicile existed and the appeal did not engage with the specific reasons for revoking the community service certificate. Consequently, the court rejected the appeal, ruling that the tribunal's decision was immune from the alleged defects and ordered Ventura to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 6 Decision Framework 2008/947/GAI; Art. 606 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or generic, failing to confront the specific ratio decidendi of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds supervision court community service foreign execution manifestly unfounded court costs allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 6 Decision Framework 2008/947/GAI
Art. 606 c.p.p.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VENTURA GIUSEPPE nato a MAZARA DEL VALLO il 11/10/1951 avverso l'ordinanza del 08/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; lette le conclusioni del PG, in persona di Olga Mignolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Messina, quale giudice dell'esecuzione in accoglimento della richiesta del Pubblico ministero, dichiarava l'inefficacia dell'ordinanza già emessa dal medesimo Tribunale con cui era stata concessa a Giuseppe Ventura - non presente in udienza - la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento al servizio sociale da eseguirsi a Braila (Romania) ove il condannato era da anni residente. In particolare, la Procura generale di Messina, in riscontro alla nota del Tribunale di Braila (Romania) relativo allo svolgimento dell'affidamento in prova, comunicava il ritiro del certificato di cui all'art. 6 della Decisione Quadro 2008/947 Gai del 27/11/2008, poiché "alcune prescrizioni imposte non risultavano conciliabili con la legislazione rumena, nel dettaglio (il) divieto di frequentare pregiudicati e tossicodipendenti, il divieto di detenere armi e l'obbligo di permanere presso l'abitazione dalle ore 21.00 alle ore 7.00, senza individuare possibili misure o modalità che rendessero conciliabili le previsioni dello Stato di esecuzione con quelle dello Stato di emissione".

Tenuto conto dell'assenza del condannato - di cui era stata disposta la comparizione personale al fine di vagliare la possibilità di eseguire la misura sul territorio nazionale - e l'assenza di un domicilio in Italia, come documentato dalla difesa, il Tribunale ha disposto che la pena venisse eseguita in regime carcerario.

2. Giuseppe Ventura ricorre per cassazione, tramite rituale ministero difensivo, affidandosi a un unico motivo denunciando la violazione di legge e il difetto di motivazione dell'ordinanza "nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha valutato e strutturalmente analizzato la prassi giurisprudenziale e la normativa in materia". In particolare, si denuncia che la misura alternativa alla detenzione poteva essere svolta in Romania, come previsto dalla decisione quadro 2008/947/GAI del 27 novembre 2008, mentre il Tribunale, contrariamente alla normale prassi, non ha tenuto conto degli elementi che avrebbero dovuto condurlo ad assumere una decisione diversa. Con successiva memoria si è insistito nell'accoglimento del ricorso.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, pertanto, inammissibile.2. Il motivo di ricorso risulta essere del tutto generico e aspecifico non essendosi confrontato con la ratio decidendi della decisione impugnata. Il Tribunale ha chiaramente esposto che, a seguito del provvedimento che comunicava il ritiro del certificato di cui all'art. 6 della Decisione Quadro 2008/947 Gai del 27/11/2008, poiché "alcune prescrizioni imposte non risultavano conciliabili con la legislazione rumena, nel dettaglio (il) divieto di frequentare pregiudicati e tossicodipendenti, il divieto di detenere armi e l'obbligo di permanere presso l'abitazione dalle ore 21.00 alle ore 7.00, senza individuare possibili misure o modalità che rendessero conciliabili le previsioni dello Stato di esecuzione con quelle dello Stato di emissione", non era più possibile dar corso allo svolgimento della misura alternativa alla detenzione in Romania: era pertanto stato convocato il ricorrente, avente domicilio eletto presso lo studio del difensore, al fine di individuare un domicilio in Italia e "vagliare la possibilità di eseguire la misura sul territorio nazionale".

Va rilevato, inoltre, che in udienza "la difesa ha prodotto comunicazione dell'istante da cui risulta l'assenza di un domicilio in Italia". Da tutto ciò, ferma restando, in astratto, la possibilità di eseguire una misura alternativa alla detenzione in Romania previa nuova richiesta corredata da idonea documentazione, il provvedimento impugnato risulta essere immune dal vizio rappresentato in ricorso.

3. Sulla base delle espresse considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell