Sentenza — n. 32136/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADalla lettura del verbale dell’udienza camerale svolta davanti al giudice dell’esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen. emerge che il difensore aveva dedotto la esistenza di una condizione di tossicodipendenza del soggetto come asserito elemento unificatore dei reati oggetto dell’istanza. L’ordinanza impugnata ha omesso del tutto di prendere in considerazione questa deduzione difensiva, che è rimasta, pertanto, senza risposta. La motivazione dell’ordinanza impugnata non è conforme, conseguentemente, a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità che ritiene che “in tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, viola l'obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice che ometta di considerare, o svaluti totalmente senza adeguata giustificazione, lo stato di tossicodipendenza del condannato, specificamente dedotto e corroborato da idonea documentazione”. (Sez. 1, Sentenza n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Stante, Rv. 278187; conformi, più di recente, Sez. 1,n. 43837 del 15/10/2024, J., n.m.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 666 cod. proc. pen, art. 671 cod. proc. pen, art. 52 d.lgs.196/03; Sentenza — n. 32136/2025 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), ma in ogni caso la situazione di tossicodipendenza è elemento che, se allegato, deve essere valutato nella decisione sull’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., e ponderato insieme agli altri criteri indicatori sopramenzionati ed agli elementi del fatto ricavabili dalle sentenze di condanna.
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la seguente sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 10/04/2025 del TRIBUNALE di Savona udita la relazione del Consigliere Carmine Russo; lette le conclusioni del P.G., Antonio Balsamo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 10 aprile 2025 il Tribunale di Savona, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di XXXXXXXXXXXXX di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze emesse nei suoi confronti che lo hanno condannato, l’una per una rapina commessa ad Alassio, l’altra per una rapina commessa a Torino. In particolare, nel respingere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto non vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reati, evidenziando in particolare che gli stessi erano stati commessi in luoghi diversi, molto distanti tra loro.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata respinta l’istanza nonostante che la programmazione unitaria dei reati fosse desumibile dalla identità del titolo di reato, dall’esser stato commesso il reato in Alassio solo occasionalmente durante un periodo di vacanza estiva, nonché dalla condizione di tossicodipendenza in cui versava il soggetto al momento dei fatti, condizione allegata agli atti e non valutata dal Tribunale.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Antonio Balsamo, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato.
1. Dalla lettura del verbale dell’udienza camerale svolta davanti al giudice dell’esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen. emerge che il difensore aveva dedotto la esistenza di una condizione di tossicodipendenza del soggetto come asserito elemento unificatore dei reati oggetto dell’istanza. L’ordinanza impugnata ha omesso del tutto di prendere in considerazione questa deduzione difensiva, che è rimasta, pertanto, senza risposta. La motivazione dell’ordinanza impugnata non è conforme, conseguentemente, a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità che ritiene che “in tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, viola l'obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice che ometta di considerare, o svaluti totalmente senza adeguata giustificazione, lo stato di tossicodipendenza del condannato, specificamente dedotto e corroborato da idonea documentazione”. (Sez. 1, Sentenza n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Stante, Rv. 278187; conformi, più di recente, Sez. 1,n. 43837 del 15/10/2024, J., n.m.;
Sez. 1,n. 39283 del 27/09/2024, H., n.m.). Da ciò deriva che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto, che, libero nell’esito, dovrà essere deciso sulla base del principio di diritto, secondo cui la modifica dell'art. 671 cod. proc. pen., seguita alla novella della l. 21 febbraio 2006, n. 49, non ha introdotto un nuovo concetto di continuazione applicabile soltanto ai soggetti che dipendono da sostanze stupefacenti, ma ha soltanto inserito un ulteriore parametro di valutazione della sussistenza o meno dell’unicità del disegno criminoso, restando pur sempre necessario che della esistenza della volizione unitaria il giudice dell’esecuzione verifichi la sussistenza sulla scorta degli ordinari criteri indicatori della esistenza della stessa, quali “l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita” (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), ma in ogni caso la situazione di tossicodipendenza è elemento che, se allegato, deve essere valutato nella decisione sull’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., e ponderato insieme agli altri criteri indicatori sopramenzionati ed agli elementi del fatto ricavabili dalle sentenze di condanna.
2. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Savona IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 17/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CARMINE RUSSO GIACOMO ROCCHI