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Sentenza — n. 32128/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court of Cassation annuls execution order denying continued crimes due to drug dependency omission.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32128/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appellate court's order denying the recognition of continued crimes against the defendant. The defendant argued that the execution judge failed to evaluate his chronic drug dependency and psychosis, which were previously recognized in the original judgment. The court held that the execution judge must now re-evaluate whether the defendant's drug dependency constitutes a unifying criminal design for the multiple thefts.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: The execution judge must evaluate the defendant's drug dependency as a potential element justifying the unity of criminal design for continued crimes, rather than dismissing it based solely on temporal distance.

Parole chiave

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continued crimes drug dependency execution judge criminal design psychiatric condition appellate review Italian Penal Code perizia psichiatrica insufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
Infatti, anche per tale categoria di autori di delitti resta pur sempre la necessità, imposta dall'art. 81, secondo comma, cod.
Art. 671 cod. proc. pen.
In sostanza, la modifica dell'art. 671 cod. proc. pen. non ha affatto introdotto un "nuovo" concetto di continuazione per i tossicodipendenti.
Art. 52 d. lgs. n. 196/03
Con oscuramento dei dati sensibili, in ragione delle condizioni personali del condannato che si commentano, in caso di diffusione del presente provvedimento, a norma dell’art. 52 d. lgs. n. 196/03.
art. 671 cod. proc. pen
In sostanza, la modifica dell'art. 671 cod. proc. pen.
ART. 52 D.LGS. 196/03
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008
Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015
Sez. 5, n. 1766 del 6/07/2015
Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014
(Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Rv.
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Testo completo

o la seguente Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 03/10/2022 della Corte d'appello di Catanzaro udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, L. Odello, che ha chiesto l'annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con due sentenze definitive nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXX relative a più reati di furto aggravato.

2. Ricorre il condannato, per il tramite della difesa, Avv. C. Monaco, affidando l’impugnazione a un unico motivo con il quale si denuncia vizio della motivazione e omessa valutazione dello stato di tossicodipendenza del condannato. Si sostiene che le condizioni di salute del ricorrente emergevano già dalle sentenze, in particolare, dalla perizia psichiatrica svolta in sede di cognizione, che aveva condotto al riconoscimento della seminfermità in relazione ai reati di cui alla sentenza n. 3815 del 2019 emessa dalla Corte di appello di Catanzaro. Dunque, il Giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di considerare lo stato di tossicodipendenza e, comunque, di valutare detto stato in relazione ad ulteriori specifici indicatori, quali la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati e l'omogeneità delle violazioni.

3. Il Sostituto Procuratore generale, L. Odello, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondato. 1.1. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell'agente nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (tra le altre, Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, Di Maria, Rv. 243632).

Il Giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo a un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria l’individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596). L'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 6/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413) L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali, Rv. 254793).

La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). Anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Inoltre, a seguito della modifica dell'art. 671, comma 1, cod. proc. pen. ad opera della L. n. 49 del 2006, nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione il giudice deve verificare che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto se l'imputato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente e se il suddetto stato abbia influito sulla commissione delle condotte criminose alla luce di specifici indicatori quali la distanza cronologica tra i fatti criminosi, le modalità della condotta, la sistematicità ed abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, le causali, lo stato di tempo e di luogo, la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza.

Ne consegue che lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare l’unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Rv. 261490). In sostanza, la modifica dell'art. 671 cod. proc. pen. non ha affatto introdotto un "nuovo" concetto di continuazione per i tossicodipendenti.

Infatti, anche per tale categoria di autori di delitti resta pur sempre la necessità, imposta dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., che i reati siano avvinti da un "medesimo disegno criminoso", nel senso sopra indicato. 1.2. Nel caso al vaglio si osserva che il Giudice dell’esecuzione è incorso nel denunciato vizio di motivazione in quanto non si è confrontato compiutamente con la dedotta condizione personale del condannato che, in ogni caso, poteva ricavarsi dal provvedimento con il quale è stata riconosciuta all’imputato, in sede di cognizione, la seminfermità (cfr. sentenza della Corte di appello di Catanzaro, del 12 dicembre 2019, nella quale si dà atto che l'imputato era affetto da psicosi cronica, con storia di poliabuso di sostanze stupefacenti, alcol e farmaci tale da scemare al momento dei fatti la capacità di intendere e di volere).

Invero, la Corte di appello non ha preso in considerazione la dedotta condizione di salute del soggetto e non si è espressa nel senso della valutazione complessiva, unitamente a tale condizione personale del ricorrente, di tutti gli altri indici – eventualmente - rivelatori del vincolo della continuazione. Nè ha valutato se il mero abuso di stupefacenti e alcol che risulta accertato in sede di cognizione, sia sfociato o meno in una condizione di tossicodipedenza. Il provvedimento impugnato, infatti, rende conto soltanto della distanza temporale non vicina tra i fatti giudicati e segnala l’assenza di altre significative circostanze suscettibili di valutazione ai fini della sussistenza del vincolo della continuazione (cfr. p. 2).

2. Consegue a quanto sin qui esposto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata perché il Giudice dell’esecuzione, in diversa composizione (Corte Cost. n. 183 del 2013), con piena libertà quanto all’esito, all'esito di un nuovo esame, integri la motivazione vagliando l’eventuale incidenza della condizione di tossicodipendenza rispetto alla sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati giudicati con le sentenze di cui all’istanza. Con oscuramento dei dati sensibili, in ragione delle condizioni personali del condannato che si commentano, in caso di diffusione del presente provvedimento, a norma dell’art. 52 d. lgs. n. 196/03. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 02/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BARBARA CALASELICE GIUSEPPE SANTALUCIA