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Ordinanza — n. 31688/2025 — snpen Generato dall'IA

Military court appeal dismissed; direct cassation appeal to Supreme Court rejected due to procedural reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31688/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the Procurator General's request to convert a direct cassation appeal into an ordinary appeal. The lower court had acquitted the defendant by reclassifying the offense to a lesser, request-prosecutable crime, while the prosecution argued the original charge of simulating illness was procedible ex officio. The Court ruled that under recent procedural reforms, acquittal sentences are exclusively appealable and cannot be directly appealed to the Supreme Court, thus converting the petition into an appeal.

Regesto Legislator

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Art. 428 cod. proc. pen.; Art. 569 cod. proc. pen.: Sentences of non-prosecution issued after the 2017 reform are exclusively appealable and cannot be directly appealed to the Supreme Court.

Parole chiave

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military criminal procedure non-prosecution sentence direct cassation appeal procedural reform Cartabia reclassification of offense ex officio prosecution favor impugnationis allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 425 cod. proc. pen.
Con sentenza del 23/01/2025, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale Militare di Napoli emetteva sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., nei confronti di Federica Chirulli, imputata del reato di simulazione di infermità, ex art.
Art. 159 cod. pen. mil. pace
pen., nei confronti di Federica Chirulli, imputata del reato di simulazione di infermità, ex art. 159cod.
Art. 161 cod. pen. mil. pace
La riqualificazione operata dal giudice del fatto reato contestato all'imputata, nella fattispecie di simulata infermità al fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare di cui all'art. 161 cod.
Art. 260 cod. pen. mil. pace
Conseguentemente, in difetto della richiesta condizione di procedibilità ex art. 260 cod. pen. mil. pace, proscioglieva l'imputata per essere improcedibile l'azione.
Art. 428 cod. proc. pen.
1.Ilricorso deve essere riqualificato come appello, ai sensi dell'art. 428 cod. proc. pen. 2.Questa Corte di legittimità ha ripetutamente evidenziato che la sentenza di non luogo a procedere, emessa dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 569 cod. proc. pen.
pen., è impugnabile soltanto mediante appello, e avverso la stessa non è ammissibile il ricorso immediato in cassazione ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen. (Sez.
Law 23 June 2017, n. 103
D.Lgs. 10 October 2022, n. 150
art. 425 cod. proc. pen
Con sentenza del 23/01/2025, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale Militare di Napoli emetteva sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., nei confronti di Federica Chirulli, imputata del reato di simulazione di infermità, ex art.
art. 260 cod. pen
Conseguentemente, in difetto della richiesta condizione di procedibilità ex art. 260 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 11500 del 28/02/2023, Petrellese
pace (Sez. 1, n. 11500 del 28/02/2023, Petrellese, Rv.
Sez. 5, n. 18305 del 23/01/2019, Halilovic Murat
(Sez. 5, n. 18305 del 23/01/2019, Halilovic Murat, Rv.
Sez. 5, n. 33086 del 10/05/2024, Pg
150, relativa ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, non è ricorribile direttamente per cassazione ma è esclusivamente appellabile, sicché il ricorso proposto in sede di legittimità deve essere qualificato come appello (Sez. 5, n. 33086 del 10/05/2024, Pg, Rv.
Sez. 3, Ordinanza n. 5452 del 27/10/2022
pen., lo ha fatto espressamente, indicando la possibilità di impugnazione diretta in cassazione con una apposita previsione normativa (Sez. 3, Ordinanza n. 5452 del 27/10/2022, Rv.
Sez. 4, Ordinanza n. 34872 del 21/06/2018
Sez. 4, Ordinanza n. 34872 del 21/06/2018, Rv.
Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark
Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv.
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Testo completo

CO ORDINANZA Procuratore Generale militare presso la Corte militare di appello nel procedimento a carico di: Chirulli Federica nata a COPERTINO il 11/08/1996 avverso la sentenza del 23/01/2025 del GUP PRESSO TRIB.MILITARE di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale militare, Roberto Bellelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia convertito in appello e trasmesso alla Corte militare di appello; udito l'avv. Michele Dulvi Corcione che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del P.G.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23/01/2025, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale Militare di Napoli emetteva sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., nei confronti di Federica Chirulli, imputata del reato di simulazione di infermità, ex art. 159cod. pen. mil. pace perché, quale Carabiniere Allievo in servizio presso la 1^ Compagnia della Scuola Alliev Carabinieri in Taranto, il 4 e 5 aprile 2023, simulava di essere affetta da “esiti di avulsione dentale”, con prognosi di giorni 2, al fine di sottrarsi temporaneamente al servizio militare precedentemente assunto, trasmettendo certificazione medica, quando in realtà nella giornata del 5 aprile 2023 si imbarcava sul volo Ryanair tratta Bari- Bruxelles.

Il giudice riteneva che il contestato reato dovesse essere riqualificato ai sensi dell'art.161 cod. pen. mil. pace, in quanto la simulazione era stata commessa per sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare, e non era invece volta alla sottrazione definitiva al servizio o ad una particolare attività di servizio. Conseguentemente, in difetto della richiesta condizione di procedibilità ex art. 260 cod. pen. mil. pace, proscioglieva l'imputata per essere improcedibile l'azione.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore militare presso la Corte militare di appello, articolando un unico motivo di ricorso, con cui ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale militare concretizzatasi nella riqualificazione del reato contestato in uno meno grave, procedibile a richiesta. La riqualificazione operata dal giudice del fatto reato contestato all'imputata, nella fattispecie di simulata infermità al fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare di cui all'art. 161 cod. pen. mil. pace, si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, che da tempo ha affermato che la licenza di convalescenza, ottenuta «attraverso l'espediente della simulazione di infermità» integra gli estremi del delitto di simulazione di infermità, ai sensi dell'art. 159, primo comma, prima previsione, cod. pen. mil . pace.

Il reato prescinde, sotto il profilo oggettivo, dal carattere definitivo o temporaneo della sottrazione che l'agente intende realizzare, sempre che quest'ultima abbia ad oggetto la prestazione del servizio militare in quanto tale e non l'adempimento di singoli doveri del servizio stesso, ai quali si riferisce invece la meno grave fattispecie delittuosa di cui all'art. 161 cod. pen. mil . pace (Sez. 1, n. 11500 del 28/02/2023, Petrellese, Rv. 284258 – 01,in motivazione). L'imputata non doveva quindi essere prosciolta per difetto di condizione di procedibilità, atteso che il delitto alla stessa contestato, di cui all'art. 159cod. pen. mil. pace, è procedibile d'ufficio.

3. Il Procuratore generale militare ha chiesto convertirsi il ricorso in appello e trasmettere gli atti alla Corte militare di appello.

4. La Difesa dell’imputata ha depositato una memoria, ed ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Ilricorso deve essere riqualificato come appello, ai sensi dell'art. 428 cod. proc. pen. 2.Questa Corte di legittimità ha ripetutamente evidenziato che la sentenza di non luogo a procedere, emessa dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, modificativa dell'art. 428 cod. proc. pen., è impugnabile soltanto mediante appello, e avverso la stessa non è ammissibile il ricorso immediato in cassazione ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 18305 del 23/01/2019, Halilovic Murat, Rv. 275916). A seguito delle modifiche introdotte con la c.d.

Riforma Cartabia, si è ribadito che la sentenza di non luogo a procedere, ad eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 428, comma 3- quater, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 23, comma 1, lett. m), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, relativa ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, non è ricorribile direttamente per cassazione ma è esclusivamente appellabile, sicché il ricorso proposto in sede di legittimità deve essere qualificato come appello (Sez. 5, n. 33086 del 10/05/2024, Pg, Rv. 286805 - 01). Tale condivisibile approdo risulta fondato sulla base di due convergenti considerazioni.

Da un lato si osserva che l'art. 428 cod. proc. pen., prima della modifica di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46, prevedeva espressamente la possibilità del ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., mentre con la novella n. 103 del 2017, il legislatore, attribuendo nuovamente alla Corte d'appello la competenza a decidere sulle impugnazioni ex art. 428 cod. proc. pen., non ha più menzionato tale possibilità. Si è poi sottolineato che, quando il legislatore ha inteso estendere la facoltà del ricorso immediato oltre i limiti di cui all'art. 569 cod. proc. pen., lo ha fatto espressamente, indicando la possibilità di impugnazione diretta in cassazione con una apposita previsione normativa (Sez. 3, Ordinanza n. 5452 del 27/10/2022, Rv. 284138; conf.

Sez. 4, Ordinanza n. 34872 del 21/06/2018, Rv. 273426). 3.Esclusa, per quanto detto, la ricorribilità della sentenza che ci occupa, rileva il Collegio che, in applicazione del generale principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (cfr. Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 26553801) il ricorso in esame deve essere qualificato come appello, con trasmissione degli atti alla Corte territoriale, per il relativo giudizio. P.Q.M Qualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione