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Sentenza — n. 31686/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against surveillance court's refusal of home detention due to criminality organization links.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31686/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Solomon Okon Musa's appeal against the Catania Surveillance Court's order denying home detention and probation. The lower court ruled the measures inadmissible because the defendant, a refugee status seeker, was deemed a promoter of a crime linked to organized criminality without evidence of cooperation. The Court upheld this decision, finding the trial judge's assessment of social danger based on the defendant's role and lack of employment sufficient and legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 47, 47-ter, 48 ord. pen.; The refusal of alternative measures for offenders linked to organized criminality is valid when supported by a prognostic assessment of social danger and lack of resipiscence, even if the defendant claims marginal involvement.

Parole chiave

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home detention inadmissibility organized criminality links probation alternative measures social danger assessment refugee status suspension surveillance court jurisdiction criminal organization promotion statuto di collaboratore dei servizi di intelligence

Disposizioni normative citate

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Art. 47 ord. pen.
Il Tribunale di Sorveglianza di Catania, con ordinanza in data 19 marzo 2025, ha dichiarato inammissibile l’istanza di applicazione della detenzione domiciliare proposta da Okon Musa Solomon in quanto il reato commesso è ostativo per la misura di cui all’art. 47- ter ord.
Art. 47-ter ord. pen.
Il Tribunale di Sorveglianza di Catania, con ordinanza in data 19 marzo 2025, ha dichiarato inammissibile l’istanza di applicazione della detenzione domiciliare proposta da Okon Musa Solomon in quanto il reato commesso è ostativo per la misura di cui all’art. 47- ter ord.
Art. 48 ord. pen.
Art. 4-bis ord. pen.
e quella di applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale perché preclusa ex art. 4-bis ord. pen. in assenza di collaborazione ovvero di dimostrazione che questa è impossibile.
Art. 12 t.u.i.
Ciò anche considerato che il condannato è clandestino e, non essendo inserito nel mondo del lavoro, si deve presumere che tornerebbe a delinquere e questo tenuto conto del ruolo di promotore avuto nella commissione del reato di cui all’art. 12 t.u.i.
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: Solomon Okon Musa nato in Nigeria il 11/05/1989 avverso l'ordinanza del 19/03/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Catania Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Fulvio Baldi per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Catania, con ordinanza in data 19 marzo 2025, ha dichiarato inammissibile l’istanza di applicazione della detenzione domiciliare proposta da Okon Musa Solomon in quanto il reato commesso è ostativo per la misura di cui all’art. 47- ter ord. pen. e quella di applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale perché preclusa ex art. 4-bis ord. pen. in assenza di collaborazione ovvero di dimostrazione che questa è impossibile. Ciò anche considerato che il condannato è clandestino e, non essendo inserito nel mondo del lavoro, si deve presumere che tornerebbe a delinquere e questo tenuto conto del ruolo di promotore avuto nella commissione del reato di cui all’art. 12 t.u.i.

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 47, 47-ter e 48 ord. pen. anche con riferimento alla mancanza di motivazione in merito agli elementi illustrati nell’istanza introduttiva e nelle memorie difensive. Nell’unico motivo di ricorso la difesa rileva che l’affermazione del Tribunale per cui il reato sarebbe ostativo e questo anche perché il condannato non ha collaborato o non ha dimostrato che questo sia impossibile si fonda su di un presupposto errato.

Il reato commesso, infatti, rientra tra quelli per i quali le misure alternative possono essere concesse “purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva” e ciò non risulta nel caso di specie. A benvedere, d’altro canto, anche l’affermazione per cui il ricorrente sarebbe stato uno dei promotori nella commissione del reato è inconferente in quanto dalle sentenze emerge che lo stesso ha avuto un ruolo marginale e non ha alcun collegamento con organizzazioni criminali e che anzi, come anche risulta dalle relazioni in atti, ha tenuto e tiene un comportamento teso al reinserimento sociale e ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato politico, tanto che è in possesso di permesso di soggiorno in virtù dell’efficacia sospensiva automatica che segue alla domanda.

3. In data 7 maggio 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. Fulvio Baldi ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 47, 47-ter e 48 ord. pen. La doglianza è infondata. Pure a fronte della generale affermazione per cui l’istanza proposta sarebbe inammissibile, infatti, il Tribunale di sorveglianza ha comunque dato atto di avere proceduto a una valutazione di merito e si è conseguentemente espresso in ordina alla inidoneità delle misure richieste. Sotto tale profilo il giudizio prognostico espresso in termini di attualità della pericolosità sociale, coerentemente fondato sul ruolo comunque svolto nell’organizzazione criminale, sull’assenza di prospettive di lavorative, di un domicilio idoneo e di qualsivoglia elemento significativo di una resipiscenza, risulta sufficiente.

La motivazione del provvedimento impugnato, quindi, seppure esposta in termini sintetici, non è sindacabile in questa sede e ciò anche considerato che il ricorrente, esclusa la censura relativa all’erroneità della dichiarazione di inammissibilità, non si confronta con le ragioni poste in effetti a fondamento della decisione, che pure risulta conforme al dettato normativo.

3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente