Sentenza — n. 31682/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di Mihailo Jakovljevic, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 31682/2025 Roma, lì, 22/09/2025 2. Jakovljevic ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, limitatamente al diniego del beneficio in rapporto: - da un lato, alle condotte criminose di ricettazione di autovetture, contraffazione di carta di circolazione, uso di falso mandato a vendere e circolazione con veicolo munito di targa non propria, condotte già unite in continuazione interna (giudicate con la sentenza 15 gennaio 1997 del G.i.p. della Pretura circondariale di Genova, confermata dalla Corte di appello di Genova in data 16 ottobre 1997, irrevocabile dal 13 marzo 1998, sub 3 dell’ordinanza impugnata); - dall’altro, alle condotte criminose di ricettazione di targhe automobilistiche, orologi, certificati di immatricolazione e patente, e di detenzione di munizioni e arnesi atti allo scasso, condotte già unite in continuazione interna (giudicate con la sentenza 25 gennaio 2002 del Tribunale di Genova, irrevocabile dal 20 aprile 2002, sub 4 dell’ordinanza stessa).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31682/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Nell’unico motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, rimarcando gli indici esteriori a suo dire significativi di una programmazione unitaria comune a tutti i reati suindicati (sovrapponibilità temporale tra le condotte, identità di beni giuridici lesi, convergente fine di lucro, già intervenuto riconoscimento della continuazione interna), che l’ordinanza impugnata avrebbe indebitamente disconosciuto.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Vincenzo Siani - Presidente - Sent. n. sez. 2033/2025 Francesco Centofanti - Relatore - CC – 11/06/2025 Micaela Serena Curami Maria Greca Zoncu Teresa Grieco R.G.N. 13739/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Jakovljevic Mihailo, nato in Jugoslavia il 20/01/1964 avverso l’ordinanza del 12/03/2025 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di Mihailo Jakovljevic, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 31682/2025 Roma, lì, 22/09/2025 2. Jakovljevic ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, limitatamente al diniego del beneficio in rapporto: - da un lato, alle condotte criminose di ricettazione di autovetture, contraffazione di carta di circolazione, uso di falso mandato a vendere e circolazione con veicolo munito di targa non propria, condotte già unite in continuazione interna (giudicate con la sentenza 15 gennaio 1997 del G.i.p. della Pretura circondariale di Genova, confermata dalla Corte di appello di Genova in data 16 ottobre 1997, irrevocabile dal 13 marzo 1998, sub 3 dell’ordinanza impugnata); - dall’altro, alle condotte criminose di ricettazione di targhe automobilistiche, orologi, certificati di immatricolazione e patente, e di detenzione di munizioni e arnesi atti allo scasso, condotte già unite in continuazione interna (giudicate con la sentenza 25 gennaio 2002 del Tribunale di Genova, irrevocabile dal 20 aprile 2002, sub 4 dell’ordinanza stessa).
Nell’unico motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, rimarcando gli indici esteriori a suo dire significativi di una programmazione unitaria comune a tutti i reati suindicati (sovrapponibilità temporale tra le condotte, identità di beni giuridici lesi, convergente fine di lucro, già intervenuto riconoscimento della continuazione interna), che l’ordinanza impugnata avrebbe indebitamente disconosciuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il ricorrente non si confronta in modo adeguato con la ferrea linearità logica del ragionamento giudiziale, né riesce comunque a scalfirla, nella parte in cui il giudice a quo evidenzia come i reati giudicati con la sentenza sub 4) dell’ordinanza impugnata risultano tutti perpetrati non oltre la data del 30 luglio 1996, data alla quale non era stato ancora commesso il furto della vettura rubata a Noli e oggetto di una delle ricettazioni accertate con la sentenza sub 3). Ciò significa che, alla data di commissione delle ricettazioni e degli altri reati, cui dovrebbe risalire l’unitario disegno criminoso (quelli sub 4), il reato presupposto di almeno una delle ricettazioni di cui alla sentenza sub 3) non era stato ancora consumato, sicché l’ideazione di quest’ultima ricettazione non poteva essere -a quella data- già avvenuta, se non in termini inammissibilmente generici (v. già Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896-01, e successive pronunce conformi).
Il che esclude la possibilità di ravvisare il nesso di continuazione tra i reati sub 4) e la ricettazione in questione, nonché – per la proprietà transitiva (Sez. 1, n. 76 del 29/11/2019, dep. 2020, Tormento), che sarebbe altrimenti violata – tra i reati sub 4) e gli altri reati già ritenuti, nella sentenza sub 3), in continuazione interna con la ricettazione medesima. In effetti, il disconoscimento dell’identità di disegno criminoso tra un primo e un secondo reato, oggetto di separate condanne, impedisce di riconoscere il medesimo disegno tra quel primo reato ed altri, che al secondo reato siano stati già unificati in continuazione, e il principio vale sia che il disconoscimento sia intervenuto in cognizione (Sez. 1, n. 17881 del 14/02/2017, Andreoli, Rv. 271401-01), sia che sia intervenuto in executivis.
3. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso l’11/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti Vincenzo Siani