Italian Supreme Court dismisses probation appeal for justice collaborator, requiring positive proof of repentance beyond mere cooperation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed Danilo Gravagna's appeal against the Rome Supervision Tribunal's refusal to grant him conditional release. Gravagna argued that his cooperation with justice and home detention demonstrated sufficient repentance, but the court held that such benefits require specific positive evidence of a definitive break from past criminal life. The decision emphasizes that while the judge retains evaluative autonomy, the requirement for repentance cannot be presumed solely from the absence of current criminal ties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16-novies d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla l. n. 82 del 1991; The requirement of repentance for justice collaborators cannot be presumed solely from cooperation but demands specific positive evidence of a definitive break from past criminal life.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Vincenzo Siani - Presidente - Sent. n. sez. 2034/2025 Francesco Centofanti - Relatore - CC – 11/06/2025 Micaela Serena Curami Maria Greca Zoncu Teresa Grieco R.G.N. 13751/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gravagna Danilo, nato a Palermo il 14/02/1978 avverso l’ordinanza del 01/04/2025 del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva l’istanza del collaboratore di giustizia Danilo Gravagna, volta ad ottenere, in deroga alle vigenti disposizioni, ai sensi dell’art. 16-novies d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla l. n. 82 del 1991, la liberazione condizionale (in relazione a CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 31681/2025 Roma, lì, 22/09/2025 titolo la cui esecuzione era stata sospesa, nelle more, a norma di legge), ammettendolo contestualmente alla detenzione domiciliare. Il Tribunale, dato atto del lineare comportamento del condannato, rispettoso delle prescrizioni nascenti dal suo status, riteneva che questi non avesse ancora raggiunto il grado di ravvedimento necessario al conseguimento del beneficio maggiore, in assenza di elementi positivi che dimostrassero il definitivo superamento delle passate scelte altamente devianti e il suo effettivo impegno anche in funzione riparativa.
2. Gravagna ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, denunciando – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen. – l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 176 cod. pen. e 16-novies d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla l. n. 82 del 1991, nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Operato un ampio excursus esegetico in ordine al contenuto della legislazione derogatoria in favore dei collaboratori di giustizia, il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe ignorato l’ampiezza e l’importanza delle condotte di collaborazione con la giustizia, già in sé assai sintomatiche della netta cesura rispetto al contesto criminale di pregressa appartenenza.
Il mutamento irrevocabile dello stile di vita del condannato sarebbe confermato dal puntuale adempimento degli obblighi connessi al suo status e dall’adesione convinta al trattamento rieducativo nel corso della fruizione di pregresse misure alternative, testimoniato dal costante riconoscimento della liberazione anticipata. Sarebbero, questi, parametri ineludibili, cui si sarebbe dovuta ancorare, con esito favorevole, la prognosi di cessata pericolosità, di intervenuto ravvedimento e di ordinato reinserimento nel tessuto sociale per il tramite dell’auspicata ammissione alla liberazione condizionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 51880 del 02/10/2018, Vrenna; Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671; Sez. 1, n. 1115 del 27/10/2009, dep. 2010, Brusca, Rv. 245945; Sez. 1, n. 34283 del 12/07/2005, Pepe, Rv. 232219; Sez. 1, n. 48505 del 18/11/2004, Furioso, Rv. 230137) che, ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del «ravvedimento», previsto dall’art. 16-novies, comma 3, d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla legge n. 82 del 1991, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell’avvenuta collaborazione e dell’assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l’effettiva sussistenza.
Né può dubitarsi che tale ravvedimento vada in concreto rapportato alla natura e consistenza del beneficio richiesto, valendo anche per i collaboratori il criterio di sperimentazione progressiva dei benefici penal-penitenziari (su di esso v. Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016; Sez. 1, n. 20551 del 04/02/2011, D’Ambrosio, Rv. 250231; Sez. 1, n. 31999 del 06/07/2006, Valfrè, Rv. 234889), il quale, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, è suggerito dall’esperienza e risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il significato stesso del trattamento instaurato in corso di espiazione; e ciò vale particolarmente quando i reati commessi siano sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere, manifestata in contesti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Foti, Rv. 212794).
Pur dopo la maturazione dei requisiti di legge, in sede di ammissione del collaboratore di giustizia al beneficio penitenziario il giudice di sorveglianza conserva la sua autonomia valutativa, del cui esercizio deve dar conto con motivazione adeguata, conforme alla normativa speciale di riferimento ed esente da aporie logiche.
3. La motivazione dell’ordinanza impugnata risponde nella specie ai canoni, perché, ispirandosi ad una prudenza effettivamente giustificata dalla gravità dei reati e dall’entità delle condanne, essa riflette ineccepibilmente la necessità di saggiare, mediante la sperimentazione ulteriore di misure gradate, l’effettività del ravvedimento, nel grado proporzionato alla misura di risocializzazione più ampia concessa dall’ordinamento in sede di esecuzione penale, dopo aver individuato precisi ambiti di ulteriore approfondimento del percorso di revisione critica.
4. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso l’11/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti Vincenzo Siani