Cassation appeal dismissed because defendant's absence was not raised at trial, making the unsworn request inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant's absence was not raised during the original proceedings. Although the defendant was absent at the time of the suspended detention order, the defense request explicitly stated a known address and lacked the required personal signature or special power of attorney. The court ruled that the tribunal correctly rejected the request since the defendant did not explicitly claim his absence as an exceptional circumstance justifying the formal defects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 656, comma 6, cod. proc. pen.; Art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.: A request for alternative measures is inadmissible if not personally signed by the defendant or authorized by special power of attorney, unless the defendant's absence was explicitly raised and documented at the tribunal level.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente sul ricorso proposto da XXXXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXX il 09/07/2006 avverso l’ordinanza del 04/04/2025 del Tribunale per i minorenni di XXXXvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale per i minorenni di XXXX, in funzione di Tribunale di sorveglianza, dichiarava inammissibile – in relazione a titolo la cui esecuzione era stata sospesa a norma dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., e per effetto della mancata valida elezione o dichiarazione di domicilio, a norma dell’art. 677, comma 2-bis, stesso codice – l’istanza proposta nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX, volta ad ottenere l’ammissione alle misure alternative alla detenzione.
2. XXXXXXXXX ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, denunciando violazione di legge e vizio della motivazione. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità, a mente della quale l’onere di corredare l’istanza di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 656, comma 6, cod. proc. pen., anche se presentata dal difensore, con la dichiarazione o elezione di domicilio, ritualmente sottoscritta dal condannato o da suo procuratore speciale – onere stabilito a pena di inammissibilità – non deve tuttavia osservarsi ove il condannato medesimo risulti in stato di latitanza. Tale sarebbe stata, nel processo di cognizione e ancora al tempo della notificazione dell’ordine di carcerazione sospeso, la sua condizione giuridica. Solo successivamente alla presentazione dell’istanza difensiva di misure alternative, XXXXXXXXX si sarebbe reso rintracciabile, conferendo al difensore mandato specifico per la proposizione del ricorso per cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. Ferma il principio di diritto in ricorso richiamato (che risale a Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010, Mammoliti, Rv. 246720-01), la circostanza della latitanza, nel processo, di XXXXXXXXXXXXXXXX non fu affatto prospettata al Tribunale per i minorenni di XXXX, come risulta dal tenore letterale dell’istanza di misure alternative ad esso indirizzata dal difensore del condannato (né, peraltro, la circostanza è debitamente documentata, nel rispetto del principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, neppure in questa sede).
L’istanza al Tribunale per i minorenni, all’esatto contrario, faceva riferimento ad un preciso domicilio del condannato, senza menzionare l’evenienza che XXXXXXXXX fosse, ivi e già al tempo del giudizio, non rintracciabile. Il Tribunale per i minorenni ha, dunque, correttamente preso atto che la dichiarazione in questione non era stata personalmente sottoscritta dall’interes-sato, né era stata effettuata sulla base di autorizzazione contenuta in procura speciale da lui rilasciata, non essendo ammessa – alla stregua dei principi sanciti da Sez.
U, Mammoliti, cit. – surroga da parte del difensore. E, non essendo stata al Tribunale esplicitata (ove pure realmente esistente) l’eccezionale situazione, che avrebbe reso i menzionati adempimenti inesigibili per il condannato, né avendo il Tribunale alcun obbligo di specifica indagine in proposito, la decisione adottata risulta ineccepibile al vaglio di legittimità.
2. Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Essendo il ricorrente minorenne al tempo del giudizio di cognizione, trova ulteriore applicazione l’art. 29 d.lgs. n. 272 del 1989 e non deve essere pronunciata condanna al pagamento delle spese del grado, né al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende (Sez. 1, n. 26870 del 03/10/2014, dep. 2015, S., Rv. 264025-01). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 11/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FRANCESCO CENTOFANTI VINCENZO SIANI