Italian Supreme Court dismisses appeal against bail order citing recent crimes and revoked protection program.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica appealed a bail order granting Nicola Centonze home detention for a 2003 murder, arguing the measure was disproportionate. The court found the appeal unfounded because Centonze's recent criminal conduct from 2015 and the revocation of his protection program demonstrated ongoing social danger. Consequently, the Supreme Court rejected the appeal, upholding the lower court's assessment of the need for restrictive bail measures.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 275, comma 3, cod. proc. pen.; The presumption of reduced social danger based on cooperation with justice is relative and can be rebutted by evidence of recent criminal conduct and the revocation of protective programs.
Parole chiave
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Vincenzo Siani - Presidente - Sent. n. sez. 2029/2025 Francesco Centofanti - Relatore - CC – 11/06/2025 Micaela Serena Curami Maria Greca Zoncu Teresa Grieco R.G.N. 13626/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari Nei confronti di Centonze Nicola, nato ad Altamura il 06/01/1979 avverso l’ordinanza del 03/03/2025 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall’Olio, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Bari in data 29 ottobre 2024, Nicola Centonze era sottoposto – in relazione al reato di omicidio premeditato di stampo mafioso, perpetrato nell’ottobre 2003 ai danni di Massimiliano Cavotta – alla misura cautelare degli arresti domiciliari, reputata dal G.i.p. congrua rispetto CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 31665/2025 Roma, lì, 22/09/2025 alle esigenze cautelari del caso concreto, in luogo della custodia in carcere richiesta dal Pubblico ministero.
Quest’ultimo interponeva appello, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., che il Tribunale di Napoli respingeva con l’ordinanza in epigrafe indicata. Secondo il Tribunale, la presunzione relativa di proporzionalità e adeguatezza della sola misura cautelare della custodia in carcere, legata al titolo di reato, era nella specie superata dai seguenti elementi: - la marcata risalenza temporale del fatto criminoso oggetto del procedimento odierno; - la risalenza, ancorché più ridotta, delle ultime condotte criminose ascritte all’indagato o già accertate a suo carico (omicidio Martinucci, tentati omicidi e violazione del T.U. stup., avvenuti nel 2015); - la veste di collaboratore di giustizia da lui assunta, con assegnazione dello speciale programma di protezione (solo di recente dall’interessato rinunciato), indice di sicuro recesso dal contesto criminale di riferimento; - il carattere in senso contrario non dirimente, attribuito alla mancata ammissione di responsabilità rispetto ai due principali fatti di sangue.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari ricorre per cassazione avverso la decisione resa a definizione dell’appello cautelare. Nell’unico motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Osserva il deducente che il tempo trascorso dal fatto criminoso per cui si procede avrebbe potuto essere valorizzato in favore dell’indagato, solo se durante il suo decorso non fossero state tenute le ulteriori condotte criminali sopra menzionate, viceversa perpetrate. La collaborazione con la giustizia, d’altra parte, non sarebbe né genuina, né completa, e non potrebbe reputarsi frutto di reale revisione critica del vissuto deviante. La collaborazione, infatti, aveva sempre e solo riguardato responsabilità altrui in ulteriori procedimenti. La recisione dei legami con il crimine organizzato, che il Tribunale aveva derivato dalla scelta collaborativa, non andava, in realtà, data affatto per scontata, stante la spregiudicatezza del comportamento criminale passato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato, giacché l’ordinanza impugnata è conforme al modello legale (stante il carattere solo relativo della presunzione inerente il grado di pericolosità sociale, istituita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in rapporto al reato per cui si procede) e non presenta le criticità motivazionali supposte dal ricorrente.
2. L’ordinanza muove da corretti presupposti di fatto, lì ove constata che gli ultimi fatti criminosi addebitabili all’indagato risalgono all’anno 2015 e sono anteriori alla prestata collaborazione con la giustizia. Il programma di protezione è stato, del resto, revocato -a quanto consta- su richiesta del collaboratore e non per effetto di un formulato giudizio di strumentalità e inveridicità della collaborazione stessa. Ciò inappuntabilmente posto, il Tribunale di Bari non tace della mancata ammissione di responsabilità per il reato sub iudice (e per i fatti di sangue del 2015), e ritiene anche per l’effetto sussistente la pericolosità sociale, formulando tuttavia, con valutazione plausibile ed argomentata, un giudizio sull’intensità dell’esigenza cautelare da fronteggiare, in rapporto all’effettivo ed apprezzato grado della pericolosità medesima.
Trattasi di un giudizio di puro merito, e come tale incensurabile in questa sede, alimentato dal rilievo, validato dall’esperienza, secondo cui chi collabora non fittiziamente con la giustizia si “estranea” per ciò solo dalla rete criminale di appartenenza, riducendo quanto meno la sua caratura criminale e il rischio di reiterazione ad essa collegato.
3. Segue la reiezione del ricorso. P.Q.M Rigetta il ricorso. Così deciso l’11/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti Vincenzo Siani