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Sentenza — n. 31663/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31663/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31663/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia · Giurisprudenza (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Vincenzo Siani - Presidente - Sent. n. sez. 2028/2025 Francesco Centofanti - Relatore - CC – 11/06/2025 Micaela Serena Curami Maria Greca Zoncu Teresa Grieco R.G.N. 13575/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Vivenzio Salvatore, nato a Napoli il 21/09/1980 avverso lâ€...

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Vincenzo Siani - Presidente - Sent. n. sez. 2028/2025 Francesco Centofanti - Relatore - CC – 11/06/2025 Micaela Serena Curami Maria Greca Zoncu Teresa Grieco R.G.N. 13575/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Vivenzio Salvatore, nato a Napoli il 21/09/1980 avverso l’ordinanza del 28/02/2025 del G.i.p. del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa, in rito abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di Napoli il 24 aprile 2024, irrevocabile dall’8 ottobre 2024, Salvatore Vivenzio veniva condannato alla pena complessiva di quattordici anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione, previo riconoscimento della continuazione tra i reati ivi giudicati e quelli già accertati con sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 23 dicembre 2021, irrevocabile dal 15 dicembre 2022. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 31663/2025 Roma, lì, 22/09/2025 Con provvedimento pronunciato in data 21 ottobre 2024, il medesimo G.u.p. di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, preso atto della mancata impugnazione della sentenza del 24 aprile 2024, riduceva di un sesto, ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., la pena inflitta a Vivenzio, applicando detta riduzione sull’intera pena di quattordici anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione. Il Pubblico ministero proponeva opposizione, chiedendo di limitare la riduzione del sesto alla pena inflitta per i reati accertati con la sentenza del 24 aprile 2024, escludendola per i reati già giudicati con la sentenza del 23 dicembre 2021. Il giudice dell’esecuzione accoglieva l’opposizione e decideva in conformità, rideterminando la pena nella misura conclusiva di dodici anni, sette mesi e sei giorni di reclusione. 2. Vivenzio ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nell’unico motivo denuncia violazione di legge penale, sostanziale e processuale, argomentando a favore dell’interpretazione secondo cui il trattamento premiale di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., debba trovare applicazione, in caso di continuazione esterna, anche sulla porzione di pena riferibile ai reati, giudicati in rito abbreviato, accertati con sentenze passate in giudicato anteriormente all’entrata in vigore della disposizione, ancorché trattisi di sentenze già oggetto di impugnazione di merito. L’unitarietà dell’istituto del reato continuato e la ratio legis deflattiva sosterrebbero una tale esegesi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, per le considerazioni già spese da Sez. 1, n. 30477 del 14/05/2025, Seidita, dal Collegio interamente condivise e che debbono intendersi interamente riprodotte in questa sede. 2. Va per l’effetto ribadito il principio secondo cui il beneficio dell’ulteriore riduzione di un sesto di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., inserito dall’art. 24, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica soltanto in presenza della condizione processuale indicata in tale disposizione, costituita dalla irrevocabilità della sentenza resa in abbreviato per mancata impugnazione; condizione che, in quanto soggetta al principio del tempus regit actum, è ravvisabile solamente rispetto a sentenze di primo grado, divenute irrevocabili dopo l’entrata in vigore del citato d.lgs. n. 150 del 2022, pur se pronunciate antecedentemente. Invero, solo nella ipotesi di 'coesistenza' della norma di favore e del presupposto processuale (la scelta di non impugnare) vengono salvaguardati, al contempo: a) l'effetto deflattivo perseguito dalla novella de qua; b) la logica sinallagmatica adottata dal legislatore in funzione del meccanismo premiale contemplato; c) il rispetto del principio del tempus regit actum, correlato a un fatto processuale; d) la previsione e volontà dell’effetto premiale in capo al soggetto che ne invoca l'applicazione; e) il rispetto dei principi di eguaglianza e responsabilità penale; f) la conseguente giustificazione del trattamento sanzionatorio difforme da quello applicabile a chi non si trovi nella situazione processuale de qua, posto che a situazioni diverse si applicano discipline diverse (Sez. 1, n. 30477 del 2025, § 4 del Considerato in diritto). 3. Il precipitato logico di tale conclusione, dunque, porta ad escludere l’applicabilità del meccanismo premiale ulteriore, introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, a soggetti che non si trovino nella condizione processuale appena illustrata, come nel caso dell’odierno ricorrente Vivenzio con riferimento ai reati- satellite giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 23 dicembre 2021, irrevocabile dal 15 dicembre 2022, unificati dal vincolo della continuazione, in sede di cognizione, a quelli giudicati con sentenza resa dal G.u.p. del Tribunale di Napoli il 24 aprile 2024, irrevocabile dall’8 ottobre 2024. Sebbene tutti i reati unificati siano stati giudicati, nei due separati procedimenti, con rito abbreviato, solo quelli costituenti oggetto della sentenza più recente presentano i requisiti per l’ammissione all'ulteriore beneficio premiale di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.: a) perché l'imputato non ha presentato appello (mentre lo ha fatto nell’antecedente procedimento); b) perché la sentenza è divenuta irrevocabile in data successiva a quella del 30 dicembre 2022, giorno di entrata in vigore della novella (mentre la sentenza antecedente è divenuta irrevocabile anteriormente). 4. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso l’11/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti Vincenzo Siani