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Sentenza — n. 31529/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court resolves jurisdictional conflict by assigning competence to Messina Tribunal based on initial request date and PM office location.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31529/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation resolved a negative jurisdictional conflict between the Sassari and Catania supervisory tribunals regarding an alternative measures request. Catania claimed competence based on a later cumulation order, while Sassari relied on the principle of jurisdictional perpetuation. The court ruled that competence is fixed at the time of the initial request and determined by the prosecutor's office location, thereby assigning jurisdiction to Messina.

Regesto Legislator

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Art. 656 comma 6 cod. proc. pen.; Art. 677 cod. proc. pen.: In negative jurisdictional conflicts, the competent authority is determined at the time of the initial request based on the prosecutor's office location, rendering subsequent procedural modifications irrelevant.

Parole chiave

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negative jurisdictional conflict supervisory tribunal competence alternative measures to detention perpetuation of jurisdiction prosecutor office location initial request timing execution suspension competenza territoriale alternativa

Disposizioni normative citate

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Art. 28 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.
Preliminarmente si osserva che sussiste una situazione di conflitto negativo di competenza ai sensi dell'art. 28 comma 1 lett.
Art. 656 comma 5 cod. proc. pen.
preposto all'esecuzione, in forza della regola posta dall'art. 656, comma sesto, cod.
Art. 656 comma 6 cod. proc. pen.
preposto all'esecuzione, in forza della regola posta dall'art. 656, comma sesto, cod.
Art. 677 cod. proc. pen.
pen., la quale deve ritenersi speciale rispetto al principio generale di cui all'art. 677 stesso codice (Sez.
art. 656 comma 6 cod. proc. pen
preposto all'esecuzione, in forza della regola posta dall'art. 656, comma sesto, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 22257 del 17/04/2024, Siano
(Sez. 1, n. 22257 del 17/04/2024, Siano, Rv.
Sez. 1, n. 198 del 17/12/2004, confl. comp.in
Sez. 1, n. 57954 del 2018, brio
Sez. 1, n. 24106 del 26/05/2009, Omoregbee
677 stesso codice (Sez. 1, n. 24106 del 26/05/2009, Omoregbee, Rv.
Sez. 1, n. 53177 del 08/01/2014, confl. comp. in proc. Travaglini
Sez. 1, n. 53177 del 08/01/2014, confl. comp. in proc. Travaglini Rv.
Sez. 1, n. 8000 del 28/09/2018
261606; Sez. 1, n. 8000 del 28/09/2018, dep.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di sorveglianza di Sassari con ordinanza dell'Il gennaio 2024; nei confronti del Tribunale di sorveglianza di Catania; nell'ambito del procedimento relativo a: MUSUMECI SALVATORE nato a Calatabiano il 28/02/1958; visti gli atti e l'ordinanza che ha sollevato il conflitto; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di sorveglianza di Catania.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari con ordinanza in data 11 gennaio 2024 proponeva conflitto negativo di competenza, a seguito della trasmissione degli atti da parte del Tribunale di sorveglianza di Catania che, a sua volta, con ordinanza del 12 settembre 2023 aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sulle istanze di concessione di misure alternative proposte in data 21 gennaio 2021, nell'interesse di Salvatore Musumeci, con riferimento alla condanna inflittagli dal Tribunale di Messina con sentenza del 23 luglio 2018, per la quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina aveva disposto la sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 5, del codice di rito con provvedimento del 9 settembre 2020. 1.1.

In particolare, il Tribunale di sorveglianza di Catania si era ritenuto incompetente (in favore di quello di Sassari) e ciò in quanto il 10 ottobre 2022 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro aveva emesso provvedimento di cumulo, nel quale era stata ricompresa anche la sopra indicata sentenza del Tribunale di Messina. 1.2. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari, invece, riteneva la propria incompetenza in ragione del principio della perpetuatio iurisdictionis che fissa la competenza al momento della domanda, di talché ogni successiva modifica non incide su detta determinazione.

2. Il Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi la competenza in capo al Tribunale di sorveglianza di Catania.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente si osserva che sussiste una situazione di conflitto negativo di competenza ai sensi dell'art. 28 comma 1 lett.

a) cod. proc. pen. posto che due giudici ordinari hanno ricusato di prendere conoscenza del medesimo fatto; si è venuta, così, a determinare una situazione di stasi del procedimento, che impedisce l'espletamento dell'attività oggetto dell'istanza, non altrimenti eliminabile che con l'intervento della Corte di cassazione.

2. Ciò posto, si rileva che la competenza appartiene, in realtà, al Tribunale di sorveglianza di Messina nonostante nessuno dei due Tribunali confliggenti lo abbia indicato; al riguardo va ricordato che in tema di conflitto negativo di competenza, la Corte di cassazione non è vincolata, nella soluzione del caso, alle indicazioni espresse dai giudici in conflitto e alla qualificazione giuridica del fatto storico, né ad essa è preclusa l'individuazione e la determinazione della competenza di un "terzo giudice", il quale non abbia, o nei cui confronti non sia stato, promosso il regolamento di competenza (Sez. 1, n. 5610 del 26/01/2022, Rv. 282724 - 01). 2.1.

Invero, il principio da seguire per la risoluzione del presente conflitto è espresso da varie pronunce di questa Corte che fanno richiamo alla perpetuatio iurisdictionis che cristallizza la competenza a provvedere sull'istanza al momento della presentazione della stessa. In forza di tale principio, la competenza per territorio del Tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all'atto della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di successivi provvedimenti, e ciò anche nelle ipotesi in cui sopravvenga, dopo la presentazione della richiesta iniziale, un ulteriore titolo esecutivo. (Sez. 1, n. 22257 del 17/04/2024, Siano, Rv. 286631 — 01;

Sez. 1, n. 198 del 17/12/2004, dep. 2005, confl. comp.in, Rv. 230544 — 01; Sez. 1, n.57954 del 2018, brio, Rv. 275317). 2.2. Orbene, nel caso in esame l'istanza di concessione di misure alternative alla detenzione rispetto alla sentenza del Tribunale di Messina del 23 luglio 2018 (come risulta dall'esame degli atti, che questa Corte è autorizzata ad effettuare ai fini della risoluzione del conflitto) era stata presentata da Salvatore Musumeci il giorno 21 gennaio 2021 da soggetto libero nei confronti del quale, in data 9 settembre 2020, era stato emesso da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina il provvedimento di esecuzione e contestuale decreto di sospensione che radica la competenza ex art. 656 comma 6 cod. proc. pen.

Il citato organo dell'esecuzione aveva però, erroneamente, trasmesso gli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania ai fini della decisione su detta istanza anziché ‘. a quello di Messina in realtà competente. 2.3. Infatti, la competenza all'applicazione delle misure alternative alla detenzione, in ipotesi di soggetto che fruisca della sospensione della pena (come verificatosi nel caso in esame), appartiene al Tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l'ufficio del P.M. preposto all'esecuzione, in forza della regola posta dall'art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., la quale deve ritenersi speciale rispetto al principio generale di cui all'art. 677 stesso codice (Sez. 1, n. 24106 del 26/05/2009, Omoregbee, Rv. 243971 - 01;

Sez. 1, n. 53177 del 08/01/2014, confl. comp. in proc. Travaglini Rv. 261606; Sez. 1, n. 8000 del 28/09/2018, dep. 2019, Rv. 276398 - 01). Pertanto, in ragione del più volte richiamato principio della perpetuati° iurisdictionis ogni modifica successiva non può incidere sulla determinazione della competenza che, ratione temporis, deve essere individuata in capo al Tribunale di sorveglianza di Messina. 2.4. Il Tribunale di sorveglianza di Catania - per contro- per sostenere la competenza del Tribunale di sorveglianza di Sassari ha fatto erroneamente riferimento al successivo provvedimento di cumulo emesso in data 10 ottobre 2022 dalla Procura di Nuoro, ma, come visto, le vicende posteriori alla presentazione della domanda da parte del condannato non hanno influenza alcuna rispetto alla identificazione dell'autorità competente che deve essere, come più volte ribadito, determinata al momento di presentazione della istanza medesima.

In conclusione, deve ribadirsi che all'atto della richiesta di misure alternative da parte di Salvatore Musumeci il Pubblico ministero procedente era la Procura della Repubblica di Messina, di talché in capo al Tribunale di sorveglianza di Messina deve rimanere ancorata la relativa competenza.

3. Per tali ragioni, pertanto, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di sorveglianza di Messina cui vanno, pertanto, trasmessi gli atti.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza di Messina, cui d