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Sentenza — n. 31327/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's formal withdrawal of the appeal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31327/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible following the appellant's formal withdrawal of the litigation. Although the appellant initially argued that the preventive detention measure was disproportionate, he subsequently renounced the appeal on June 13, 2025. Consequently, the Court ruled that the withdrawal rendered the appeal non-justiciable under the Criminal Procedure Code, ordering the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant formally renounces the appeal, resulting in the condemnation of the appellant to pay procedural costs and a fine.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal of appeal inadmissibility preventive detention court costs criminal procedure code formal renunciation diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile a seguito della rinuncia alla impugnazione da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende (l'art. 616 cod.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp.
art. 309 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende (l'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373
pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANTAGATI GIANCARLO nato a Gela 21/01/1970; avverso la ordinanza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, del 21/03/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni rassegnate ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, confermava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 4 marzo 2025, con la quale era stata disposta nei confronti di Giancarlo Santagati la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, perché gravemente indiziato dei delitti di tentato omicidio e rapina commessi in Roma il 4 ottobre 2024; in particolare, il Tribunale riteneva infondati i motivi posti alla base della richiesta di riesame presentata dall'indagato ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen.

2. Avverso tale ordinanza Giancarlo Santagati, per mezzo dell'avv. Paolo Delle Monache, ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la misura cautelare applicata non è proporzionattted adeguata e chiedendo, pertanto, l'annullamento 'r del provvedimento impugnato.

3. Con atto sottoscritto in data 13 giugno 2025 l'indagato (unitamente al difensore di fiducia) ha rinunciato al ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile a seguito della rinuncia alla impugnazione da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende (l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373). La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 17 l