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Sentenza — n. 31250/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls execution order revoking probation due to subsequent conviction before benefit's finality.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31250/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Tivoli execution order that revoked Andrea Tiberi's suspended sentence, remanding the case for a new trial. The prosecution argued that a subsequent conviction violated probation terms, while the defense requested dismissal of the appeal. The Court ruled that the subsequent crime's date must be compared to the finality of the original probation-granting sentence, not the crime's commission date, finding the revocation conditions met.

Regesto Legislator

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Art. 168 n. 2 cod. pen.; The revocation of conditional sentence suspension requires the subsequent conviction to become final after the granting sentence but before the benefit's expiration, with the subsequent crime's date determined by the finality of the granting sentence rather than its commission date.

Parole chiave

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conditional sentence suspension subsequent conviction finality of judgment probation revocation criminal execution order revoca della sospensione condizionale revoca dell'annullamento proposta con riserva di revoca

Disposizioni normative citate

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Art. 168 n. 2 cod. pen.
Alla stregua delle risultanze, non contestate dal condannato, sono,dunque, integrati tutti i requisiti richiesti, per la revoca di diritto del beneficio, dalla norma di cui all'art. 168,n.
artt. 110 cod. pen
Il Giudice dell'esecuzione ha rilevato che l'imputato è stato condannato con sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli il 12 giugno 2023, divenuta definitiva il 27 ottobre 2023,per reato commesso il 24 marzo 2018 previsto dagli artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 19/09/2002, Marras
Con riferimento al requisito della anteriorità del delitto di cui alla condanna sopravvenuta, si osserva che la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, 19/09/2002, Marras, Rv.
Sez. 1, 28/05/2008, Shajaku
223195; Sez. 1, 28/05/2008, Shajaku, Rv.
Sez. 1, 10/12/2015, Loiero
Sez. 5, n. 25529 del 17/03/2023, Zanetti
In tal senso si è espressa anche, da ultimo , questa Corte (Sez. 5, n. 25529 del 17/03/2023, Zanetti, Rv.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli nel procedimento a carico di: Tiberi Andrea nato a Roma il 28/03/1977 avverso l'ordinanza del 17/03/2025 del Tribunale di Tivoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, A.P. Viola, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza e la revoca della sospensione condizionale della pena; letta la memoria del difensore, Avv. A. Cattaneo, fatta pervenire con p.e.c. del 23 luglio 2025 con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con l ’ordinanza impugnata , il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Andrea Tiberi con la sentenza resa,in data 11 luglio 2022, dal Tribunale di Tivoli, divenuta irrevocabile il 25 novembre 2022, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 5.000 di multa per i reati di cui al capo Q), consistiti in specifici episodi di cessione di sostanza stupefacente risalenti al febbraio 2018,nonché per i reati di cui al capo R)della contestazione commessi dal 7 al 12 m arzo del 2018.

Il Giudice dell'esecuzione ha rilevato che l'imputato è stato condannato con sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli il 12 giugno 2023, divenuta definitiva il 27 ottobre 2023,per reato commesso il 24 marzo 2018 previsto dagli artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; si è riscontrato, altresì , che la pronuncia del Tribunale resa nel 2023 non attiene a delitti commessi in epoca anteriore a quelli giudicati con la sentenza del 2022 con la quale era stato concesso il beneficio, così addivenendo al rigetto della richiesta di revoca della sospensione condizionale.

2. Avverso l ’ordinanza descritta ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Tivoli affidando il ricorso a ununico motivo con il quale denuncia violazione di legge in relazione all'art . 168 n. 2 cod. pen. Sostiene il ricorrente che la condanna successiva ha ad oggetto un reato commesso prima della data di irrevocabilità della sentenza che ha condannato l'imputato apena sospesa. Si richiama precedente di legittimità secondo il quale, in tema di revoca della sospensione condizionale della pena,l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato cui essa si riferisce; sicché sarebbe stato violato , nella specie , il disposto di cui all'art. 168 n. 2 cod . pen ., con conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenzaresa in data 11 luglio 2022.

3. Il Sostituto Procuratore generale, A. P. Viola, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza e la revoca della sospensione condizionale della pena. L’Avv. A. Cattaneo con p.e.c.del 23 luglio 2025 ha fatto pervenire memoria difensiva con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondato. 1.1. Con riferimento al requisito della anteriorità del delitto di cui alla condanna sopravvenuta, si osserva che la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, 19/09/2002, Marras, Rv. 223195; Sez. 1, 28/05/2008, Shajaku, Rv. 240868; Sez. 1, 10/12/2015: Loiero Rv. 265724) ha precisato chequesta va rapportata alla data di irrevocabilità della sentenza che ha applicato il beneficio e non alla data di consumazione del reato oggetto di quella pronuncia, come invece ritenuto dal Giudice dell’esecuzione. In tal senso si è espressa anche, da ultimo , questa Corte (Sez. 5, n. 25529 del 17/03/2023, Zanetti, Rv. 284930 – 02) affermando che la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso. 1.2.

Ciò premesso, si osserva che nel caso in valutazione è sopravvenuta, in data 12giugno 2023 e, quindi , nel quinquennio dall ’ irrevocabilità della sentenza che aveva applicato il beneficiodella sospensione condizionale della pena di anni uno e mesi otto di reclusione, oltre la multa (intervenuta il 25novembre 2022 ) , condanna per delitto commesso il 24marzo 2018 , prima, cioè, dell’ irrevocabilità della sentenza che aveva applicato il beneficiodella sospensione condizionale alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.032 di multa. Alla stregua delle risultanze, non contestate dal condannato, sono,dunque, integrati tutti i requisiti richiesti, per la revoca di diritto del beneficio, dalla norma di cui all'art. 168,n. 2, cod. pen.

2. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Giudice dell’esecuzione perché, verificate le condizioni per la revoca e applicando il principio di diritto di cui al § 1.1., adotti i provvedimenti necessari. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Tivoli. Così deciso, il 10 settembre 2025 Il Consigliere est