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Sentenza — n. 31245/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court resolves jurisdictional conflict by granting Milan's competence over connected crimes due to district office attraction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31245/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation resolved a jurisdictional conflict between Cremona and Milan tribunals regarding ten defendants accused of crimes including money laundering and computer fraud. While Cremona claimed competence based on the location of the most serious offense, the Court applied the principle of 'vis attractiva' established in recent jurisprudence. Consequently, the Court ruled that the district office in Milan exercises exclusive jurisdiction over all connected offenses, ordering the transfer of files to Milan.

Regesto Legislator

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Art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen.; Art. 328, comma 1-quater, cod. proc. pen.: The attribution of investigative functions to the public prosecutor's office in the district capital creates an absolute and exclusive derogation from ordinary territorial competence principles, meaning the territorial jurisdiction of the first offense attracts jurisdiction over all connected crimes.

Parole chiave

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conflitto di competenza vis attractiva competenza distrettuale reati connessi autoriciclaggio giurisprudenza di legittimità truffa informatica risoluzione del conflitto giurisdizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen.
pen., per il quale l’art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen. prevede la competenza distrettuale, sicché funzionalmente competente a conoscere gli atti è il giudice del Tribunale di Milano.
Art. 328, comma 1-quater, cod. proc. pen.
L’art. 328, comma 1-quater, cod.
Art. 28, cod. proc. pen.
Il conflitto sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione di stallo processuale prevista dall'art. 28 cod.
Art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 615 ter cod. pen.
Con ordinanza del 16 aprile 2025 il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cremona ha sollevato conflitto negativo di competenza, rilevando che tra i reati in contestazione vi è - al capo B) della rubrica - quello previsto e punito dall’art. 615 ter cod. pen., per il quale l’art.
art. 615 ter cod. pen
Con ordinanza del 16 aprile 2025 il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cremona ha sollevato conflitto negativo di competenza, rilevando che tra i reati in contestazione vi è - al capo B) della rubrica - quello previsto e punito dall’art. 615 ter cod. pen., per il quale l’art.
art. 335 c.p
15037 del 2025) quello per cui il reato di competenza distrettuale iscritto nel registro di cui all’art. 335 c.p.p.
art. 28 cod. proc. pen
Il conflitto sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione di stallo processuale prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 16123 del 12/11/2018
Sez. 1, n. 15037 del 2025
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Testo completo

la seguente sul conflitto di competenza sollevato da: Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona nei confronti di Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 16/04/2025, nel procedimento a carico di: Vespro Giovanni, nato a Napoli il 16/01/1967; Massaro Giannantonio, nato a Varese il 30/10/1977; Ghilardi Giancarlo, nato a Treviglio il 11/06/1960; Spizzi Anna Maria, nata a Milano il 06/05/1945; Spizzi Natale, nato a Milano il 24/04/1952; Rossi Francesco, nato a Salerno il 03/12/1966; D'Apote Giovanni, nato a Lesina il 25/06/1945; Mascali Mario, nato a Catania il 05/09/1967. Letti gli atti ed il provvedimento che ha sollevato il conflitto; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Toriello; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha chiesto dichiararsi la competenza del giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 dicembre 2023 il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano - dinanzi al quale si discuteva la richiesta di rinvio a giudizio presentata dal Procuratore della Repubblica di Milano nei confronti di dieci soggetti, imputati, tra l’altro, dei reati di associazione per delinquere, autoriciclaggio, accesso abusivo a sistemi informatici, truffa e falso – accoglieva l’eccezione difensiva e dichiarava la propria incompetenza territoriale, disponendo trasmettersi gli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Cremona: rilevava, in particolare, che tutti i reati in contestazione erano avvinti da connessione teleologica ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e che i più gravi tra essi erano i delitti di autoriciclaggio, il più risalente dei quali era quello, commesso in Cremona, contestato al capo 12), che doveva ritenersi perfezionato non nella data indicata nell’editto d’accusa (19 ottobre 2017), ma in data 5 maggio 2017, allorquando avveniva l’acquisto della utilitas in cui si sostanziava il profitto del reato.

2. Con ordinanza del 16 aprile 2025 il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cremona ha sollevato conflitto negativo di competenza, rilevando che tra i reati in contestazione vi è - al capo B) della rubrica - quello previsto e punito dall’art. 615 ter cod. pen., per il quale l’art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen. prevede la competenza distrettuale, sicché funzionalmente competente a conoscere gli atti è il giudice del Tribunale di Milano.

3. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano, «essendo principio pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (di recente ribadito con la sentenza n. 15037 del 2025) quello per cui il reato di competenza distrettuale iscritto nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. esercita la vis attractiva in deroga agli ordinari principi di competenza territoriale».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione di stallo processuale prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.

2. Il conflitto va risolto nel senso indicato dal giudice rimettente.

3. Ai sensi dell’art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen., «Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli [..] 615 ter [..] del codice penale [..] le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente». L’art. 328, comma 1-quater, cod. proc. pen prescrive che «Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».

Secondo l’univoca giurisprudenza di questa Corte, l’attribuzione delle funzioni inquirenti, per i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, cod. proc. pen., all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente comporta «una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri di determinazione della competenza sicché, ove si proceda per uno qualsiasi di essi e per reati connessi, anche più gravi, la competenza territoriale del primo esercita una vis attractiva anche sugli altri» (Sez. 1, n. 16123 del 12/11/2018, Rv. 276391 - 01), con la conseguenza che, ai fini della determinazione della competenza, occorre avere riguardo unicamente al luogo di consumazione del reato previsto nel catalogo suindicato.

Nel caso di specie i delitti di cui all’art. 615 ter cod. pen., ascritti al capo B) agli imputati Francesco Rossi e Giovanni Vespro, sono stati contestati come commessi «in Milano, nel periodo compreso tra il 30.11.2016 e il 25.02.2019». Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Milano, al quale gli atti vanno trasmessi per il prosieguo. P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del giudice dell'udienza preli